La mediazione civile introdotta dall’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 non si estende alle cause di lavoro: lo ribadisce il Tribunale di Roma respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo per oltre 58.000 euro

Scarica Sentenza Tribunale di Roma N. 1400-2026

Mediazione obbligatoria nelle cause di lavoro: il quadro normativo dopo la riforma Cartabia

Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è stato introdotto nel D.Lgs. 28/2010 il nuovo art. 5-bis, che disciplina la mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. La norma stabilisce che l’onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, ribaltando così l’approccio precedente.

Questa innovazione ha generato in sede applicativa alcuni tentativi di estenderne la portata anche al contenzioso lavoristico. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, pone un argine netto a tali interpretazioni estensive, confermando un principio che, sebbene consolidato, merita di essere ribadito con chiarezza: le cause di lavoro restano fuori dall’ambito applicativo della mediazione obbligatoria civile e commerciale.

Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da rapporto di lavoro

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per la somma di € 58.695,38, oltre spese e accessori, in favore di un lavoratore nei confronti del proprio ex datore di lavoro.

La società opponente ha chiesto la revoca del decreto articolando tre distinti motivi di opposizione:

  1. Mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. La società sosteneva che, in applicazione dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 così come riformato dal D.Lgs. 150/2022, il lavoratore avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione prima di procedere in giudizio, con conseguente improcedibilità della domanda.
  2. Difetto di legittimazione passiva. L’opponente eccepiva di non essere il soggetto tenuto al pagamento, avendo ceduto a un’altra società, nel novembre 2024, un ramo d’azienda al quale era addetto il lavoratore.
  3. Erronea quantificazione del credito al lordo delle ritenute. In via subordinata, la società contestava che il credito fosse stato calcolato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, chiedendone la rideterminazione al netto.

Il lavoratore si è costituito chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo.

La mediazione civile non si applica alle controversie di lavoro: perché il primo motivo è infondato

Il Giudice respinge il primo motivo di opposizione definendolo «manifestamente infondato», con una motivazione lineare ma di sicuro impatto pratico.

L’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 — richiamato dall’opponente — riguarda la mediazione civile e commerciale. Le controversie di lavoro non sono menzionate in alcun punto della norma e seguono una procedura autonoma, disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 409 ss.) e da leggi speciali, che non contempla la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.

Nelle cause di lavoro è sì possibile ricorrere alla negoziazione assistita, ma — e questo è un punto dirimente — essa non è obbligatoria. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, già previsto dall’art. 410 c.p.c., ha natura e funzione del tutto diversa rispetto alla mediazione civile.

La distinzione non è di poco conto sul piano pratico: un’erronea sovrapposizione tra i due istituti potrebbe portare a paralizzare ingiustificatamente l’accesso alla tutela giurisdizionale per i lavoratori, compromettendo diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento.

Cessione di ramo d’azienda e legittimazione passiva del cessionario: l’art. 2112 c.c. non lascia dubbi

Il secondo motivo di opposizione — il difetto di legittimazione passiva — viene ugualmente rigettato, con un ragionamento che ricostruisce i principi cardine dell’art. 2112 del codice civile in materia di trasferimento d’azienda.

La società opponente aveva ceduto, in data 19 novembre 2024, un proprio ramo d’azienda a un terzo soggetto. Il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni nel gennaio 2025, quando il suo datore di lavoro formale era già la società cessionaria — ovvero la stessa opponente. Le buste paga, la certificazione unica e il modulo di recesso UNILAV lo provavano documentalmente, senza margini di incertezza.

Il Giudice chiarisce che tale circostanza non esclude la legittimazione passiva dell’opponente, anzi la conferma. L’art. 2112, comma 5, c.c. stabilisce espressamente che le tutele previste per il trasferimento d’azienda si applicano anche al trasferimento di una sua parte. Ne consegue che cedente e cessionario rispondono in solido per i crediti di lavoro maturati anteriormente alla cessione.

Quanto alla tesi del litisconsorzio necessario — ovvero l’obbligo di evocare in giudizio anche il cedente — il Tribunale la respinge richiamando una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass. n. 20860/2018; Cass. n. 10803/2020): l’obbligazione solidale passiva genera rapporti giuridici distinti tra loro connessi, ma sempre scindibili sul piano processuale. Il lavoratore può liberamente scegliere contro quale dei condebitori agire, senza che sia necessaria la partecipazione di entrambi al giudizio.

Le buste paga e il CUD come prova documentale del credito: valore probatorio e limiti

Il terzo pilastro della decisione riguarda la quantificazione del credito e il suo valore probatorio. L’opponente non aveva formulato alcuna contestazione specifica sui conteggi elaborati dal lavoratore, limitandosi a contestare il criterio di calcolo (lordo invece di netto).

Il Giudice ricorda che nel rito del lavoro vige l’onere della specifica contestazione dei conteggi avversariali (artt. 167 e 416 c.p.c.): la mancata o generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando il giudice (Cass. n. 563/2012; Cass. n. 6332/2014). Una contestazione tardiva — formulata solo in sede di opposizione — è inammissibile.

Sul valore probatorio delle buste paga, la sentenza richiama un orientamento consolidatissimo: i prospetti paga costituiscono piena prova dell’esistenza e dell’entità del credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, in forza dell’art. 2 della L. 5 gennaio 1953, n. 4, e dell’art. 2709 c.c. (Cass. n. 991/2016; Cass. n. 15523/2012; Cass. n. 2239/2017). Le stesse regole si applicano al CUD (Cass. n. 4495/2019).

Crediti di lavoro al lordo delle ritenute: un principio consolidato che non ammette deroghe

La richiesta di ricalcolo al netto viene respinta con richiamo a un principio altrettanto consolidato: l’accertamento e la liquidazione dei crediti per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quelle previdenziali a carico del lavoratore.

Il motivo è strutturale: le ritenute fiscali attengono al rapporto tributario tra contribuente ed erario, non a quello civilistico tra datore e lavoratore. Esse saranno dovute dal lavoratore solo nel momento in cui le somme verranno effettivamente percepite, con applicazione del criterio di cassa (Cass. n. 16489/2014). Quanto alle ritenute previdenziali, la trattenuta è consentita al datore solo in caso di tempestivo pagamento del contributo ai sensi dell’art. 19 della L. 218/1952.

Poiché la società non aveva provveduto al pagamento, il principio del lordo trova piena applicazione.

Il rito del lavoro e la pronuncia immediata della sentenza: nessuna violazione del diritto di difesa

In chiusura, il Giudice dedica un passaggio al rito del lavoro e alla sua logica acceleratoria, ricordando che nel processo del lavoro vige il divieto delle udienze di mero rinvio. Ogni udienza — compresa la prima — è destinata alla discussione e all’immediata pronuncia della sentenza (Cass. n. 27457/2006). Il giudice non è tenuto a invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima della pronuncia, che può avvenire al termine dell’udienza stessa, senza che ciò integri alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708/2007; Cass. n. 25575/2008).

Conclusioni: l’opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo confermato integralmente

Il Tribunale di Roma respinge l’opposizione su tutti e tre i motivi e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5411/2025, condannando la società opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Il Giudice esclude invece i presupposti per il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La sentenza rappresenta un utile promemoria per i pratici del diritto su tre fronti: l’inapplicabilità della mediazione obbligatoria al rito del lavoro anche dopo la riforma Cartabia; la piena responsabilità del cessionario di ramo d’azienda per i crediti del lavoratore; e la forza probatoria delle buste paga, che il datore di lavoro — avendo egli stesso redatto — non può disconoscere.

Scarica Sentenza Tribunale di Roma N. 1400-2026

Controversie di lavoro escluse dalla mediazione obbligatoria: la riforma Cartabia non cambia il rito del lavoro

Nelle controversie di lavoro, l’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), non trova applicazione, in quanto tale norma riguarda esclusivamente la mediazione civile e commerciale. Le cause di lavoro seguono un rito speciale che non prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Il datore di lavoro cessionario di un ramo d’azienda risponde solidalmente dei crediti del lavoratore maturati prima della cessione ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza che ciò integri un’ipotesi di litisconsorzio necessario con il cedente. I prospetti paga e il CUD costituiscono piena prova documentale dell’esistenza e dell’entità del credito retributivo, il cui accertamento deve avvenire al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 06/02/2026
N° sentenza: N. 1400-2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Mediazione obbligatoria

La mediazione civile introdotta dall’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 non si estende alle cause di lavoro: lo ribadisce il Tribunale di Roma respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo per oltre 58.000 euro

Scarica Sentenza Tribunale di Roma N. 1400-2026

Mediazione obbligatoria nelle cause di lavoro: il quadro normativo dopo la riforma Cartabia

Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è stato introdotto nel D.Lgs. 28/2010 il nuovo art. 5-bis, che disciplina la mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. La norma stabilisce che l’onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, ribaltando così l’approccio precedente.

Questa innovazione ha generato in sede applicativa alcuni tentativi di estenderne la portata anche al contenzioso lavoristico. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, pone un argine netto a tali interpretazioni estensive, confermando un principio che, sebbene consolidato, merita di essere ribadito con chiarezza: le cause di lavoro restano fuori dall’ambito applicativo della mediazione obbligatoria civile e commerciale.

Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da rapporto di lavoro

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per la somma di € 58.695,38, oltre spese e accessori, in favore di un lavoratore nei confronti del proprio ex datore di lavoro.

La società opponente ha chiesto la revoca del decreto articolando tre distinti motivi di opposizione:

  1. Mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. La società sosteneva che, in applicazione dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 così come riformato dal D.Lgs. 150/2022, il lavoratore avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione prima di procedere in giudizio, con conseguente improcedibilità della domanda.
  2. Difetto di legittimazione passiva. L’opponente eccepiva di non essere il soggetto tenuto al pagamento, avendo ceduto a un’altra società, nel novembre 2024, un ramo d’azienda al quale era addetto il lavoratore.
  3. Erronea quantificazione del credito al lordo delle ritenute. In via subordinata, la società contestava che il credito fosse stato calcolato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, chiedendone la rideterminazione al netto.

Il lavoratore si è costituito chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo.

La mediazione civile non si applica alle controversie di lavoro: perché il primo motivo è infondato

Il Giudice respinge il primo motivo di opposizione definendolo «manifestamente infondato», con una motivazione lineare ma di sicuro impatto pratico.

L’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 — richiamato dall’opponente — riguarda la mediazione civile e commerciale. Le controversie di lavoro non sono menzionate in alcun punto della norma e seguono una procedura autonoma, disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 409 ss.) e da leggi speciali, che non contempla la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.

Nelle cause di lavoro è sì possibile ricorrere alla negoziazione assistita, ma — e questo è un punto dirimente — essa non è obbligatoria. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, già previsto dall’art. 410 c.p.c., ha natura e funzione del tutto diversa rispetto alla mediazione civile.

La distinzione non è di poco conto sul piano pratico: un’erronea sovrapposizione tra i due istituti potrebbe portare a paralizzare ingiustificatamente l’accesso alla tutela giurisdizionale per i lavoratori, compromettendo diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento.

Cessione di ramo d’azienda e legittimazione passiva del cessionario: l’art. 2112 c.c. non lascia dubbi

Il secondo motivo di opposizione — il difetto di legittimazione passiva — viene ugualmente rigettato, con un ragionamento che ricostruisce i principi cardine dell’art. 2112 del codice civile in materia di trasferimento d’azienda.

La società opponente aveva ceduto, in data 19 novembre 2024, un proprio ramo d’azienda a un terzo soggetto. Il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni nel gennaio 2025, quando il suo datore di lavoro formale era già la società cessionaria — ovvero la stessa opponente. Le buste paga, la certificazione unica e il modulo di recesso UNILAV lo provavano documentalmente, senza margini di incertezza.

Il Giudice chiarisce che tale circostanza non esclude la legittimazione passiva dell’opponente, anzi la conferma. L’art. 2112, comma 5, c.c. stabilisce espressamente che le tutele previste per il trasferimento d’azienda si applicano anche al trasferimento di una sua parte. Ne consegue che cedente e cessionario rispondono in solido per i crediti di lavoro maturati anteriormente alla cessione.

Quanto alla tesi del litisconsorzio necessario — ovvero l’obbligo di evocare in giudizio anche il cedente — il Tribunale la respinge richiamando una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass. n. 20860/2018; Cass. n. 10803/2020): l’obbligazione solidale passiva genera rapporti giuridici distinti tra loro connessi, ma sempre scindibili sul piano processuale. Il lavoratore può liberamente scegliere contro quale dei condebitori agire, senza che sia necessaria la partecipazione di entrambi al giudizio.

Le buste paga e il CUD come prova documentale del credito: valore probatorio e limiti

Il terzo pilastro della decisione riguarda la quantificazione del credito e il suo valore probatorio. L’opponente non aveva formulato alcuna contestazione specifica sui conteggi elaborati dal lavoratore, limitandosi a contestare il criterio di calcolo (lordo invece di netto).

Il Giudice ricorda che nel rito del lavoro vige l’onere della specifica contestazione dei conteggi avversariali (artt. 167 e 416 c.p.c.): la mancata o generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando il giudice (Cass. n. 563/2012; Cass. n. 6332/2014). Una contestazione tardiva — formulata solo in sede di opposizione — è inammissibile.

Sul valore probatorio delle buste paga, la sentenza richiama un orientamento consolidatissimo: i prospetti paga costituiscono piena prova dell’esistenza e dell’entità del credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, in forza dell’art. 2 della L. 5 gennaio 1953, n. 4, e dell’art. 2709 c.c. (Cass. n. 991/2016; Cass. n. 15523/2012; Cass. n. 2239/2017). Le stesse regole si applicano al CUD (Cass. n. 4495/2019).

Crediti di lavoro al lordo delle ritenute: un principio consolidato che non ammette deroghe

La richiesta di ricalcolo al netto viene respinta con richiamo a un principio altrettanto consolidato: l’accertamento e la liquidazione dei crediti per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quelle previdenziali a carico del lavoratore.

Il motivo è strutturale: le ritenute fiscali attengono al rapporto tributario tra contribuente ed erario, non a quello civilistico tra datore e lavoratore. Esse saranno dovute dal lavoratore solo nel momento in cui le somme verranno effettivamente percepite, con applicazione del criterio di cassa (Cass. n. 16489/2014). Quanto alle ritenute previdenziali, la trattenuta è consentita al datore solo in caso di tempestivo pagamento del contributo ai sensi dell’art. 19 della L. 218/1952.

Poiché la società non aveva provveduto al pagamento, il principio del lordo trova piena applicazione.

Il rito del lavoro e la pronuncia immediata della sentenza: nessuna violazione del diritto di difesa

In chiusura, il Giudice dedica un passaggio al rito del lavoro e alla sua logica acceleratoria, ricordando che nel processo del lavoro vige il divieto delle udienze di mero rinvio. Ogni udienza — compresa la prima — è destinata alla discussione e all’immediata pronuncia della sentenza (Cass. n. 27457/2006). Il giudice non è tenuto a invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima della pronuncia, che può avvenire al termine dell’udienza stessa, senza che ciò integri alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708/2007; Cass. n. 25575/2008).

Conclusioni: l’opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo confermato integralmente

Il Tribunale di Roma respinge l’opposizione su tutti e tre i motivi e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5411/2025, condannando la società opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Il Giudice esclude invece i presupposti per il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La sentenza rappresenta un utile promemoria per i pratici del diritto su tre fronti: l’inapplicabilità della mediazione obbligatoria al rito del lavoro anche dopo la riforma Cartabia; la piena responsabilità del cessionario di ramo d’azienda per i crediti del lavoratore; e la forza probatoria delle buste paga, che il datore di lavoro — avendo egli stesso redatto — non può disconoscere.

Scarica Sentenza Tribunale di Roma N. 1400-2026

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia