La mediazione civile introdotta dall’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 non si estende alle cause di lavoro: lo ribadisce il Tribunale di Roma respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo per oltre 58.000 euro
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Mediazione obbligatoria nelle cause di lavoro: il quadro normativo dopo la riforma Cartabia
Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è stato introdotto nel D.Lgs. 28/2010 il nuovo art. 5-bis, che disciplina la mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. La norma stabilisce che l’onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, ribaltando così l’approccio precedente.
Questa innovazione ha generato in sede applicativa alcuni tentativi di estenderne la portata anche al contenzioso lavoristico. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, pone un argine netto a tali interpretazioni estensive, confermando un principio che, sebbene consolidato, merita di essere ribadito con chiarezza: le cause di lavoro restano fuori dall’ambito applicativo della mediazione obbligatoria civile e commerciale.
Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da rapporto di lavoro
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per la somma di € 58.695,38, oltre spese e accessori, in favore di un lavoratore nei confronti del proprio ex datore di lavoro.
La società opponente ha chiesto la revoca del decreto articolando tre distinti motivi di opposizione:
- Mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. La società sosteneva che, in applicazione dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 così come riformato dal D.Lgs. 150/2022, il lavoratore avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione prima di procedere in giudizio, con conseguente improcedibilità della domanda.
- Difetto di legittimazione passiva. L’opponente eccepiva di non essere il soggetto tenuto al pagamento, avendo ceduto a un’altra società, nel novembre 2024, un ramo d’azienda al quale era addetto il lavoratore.
- Erronea quantificazione del credito al lordo delle ritenute. In via subordinata, la società contestava che il credito fosse stato calcolato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, chiedendone la rideterminazione al netto.
Il lavoratore si è costituito chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
La mediazione civile non si applica alle controversie di lavoro: perché il primo motivo è infondato
Il Giudice respinge il primo motivo di opposizione definendolo «manifestamente infondato», con una motivazione lineare ma di sicuro impatto pratico.
L’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 — richiamato dall’opponente — riguarda la mediazione civile e commerciale. Le controversie di lavoro non sono menzionate in alcun punto della norma e seguono una procedura autonoma, disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 409 ss.) e da leggi speciali, che non contempla la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.
Nelle cause di lavoro è sì possibile ricorrere alla negoziazione assistita, ma — e questo è un punto dirimente — essa non è obbligatoria. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, già previsto dall’art. 410 c.p.c., ha natura e funzione del tutto diversa rispetto alla mediazione civile.
La distinzione non è di poco conto sul piano pratico: un’erronea sovrapposizione tra i due istituti potrebbe portare a paralizzare ingiustificatamente l’accesso alla tutela giurisdizionale per i lavoratori, compromettendo diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento.
Cessione di ramo d’azienda e legittimazione passiva del cessionario: l’art. 2112 c.c. non lascia dubbi
Il secondo motivo di opposizione — il difetto di legittimazione passiva — viene ugualmente rigettato, con un ragionamento che ricostruisce i principi cardine dell’art. 2112 del codice civile in materia di trasferimento d’azienda.
La società opponente aveva ceduto, in data 19 novembre 2024, un proprio ramo d’azienda a un terzo soggetto. Il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni nel gennaio 2025, quando il suo datore di lavoro formale era già la società cessionaria — ovvero la stessa opponente. Le buste paga, la certificazione unica e il modulo di recesso UNILAV lo provavano documentalmente, senza margini di incertezza.
Il Giudice chiarisce che tale circostanza non esclude la legittimazione passiva dell’opponente, anzi la conferma. L’art. 2112, comma 5, c.c. stabilisce espressamente che le tutele previste per il trasferimento d’azienda si applicano anche al trasferimento di una sua parte. Ne consegue che cedente e cessionario rispondono in solido per i crediti di lavoro maturati anteriormente alla cessione.
Quanto alla tesi del litisconsorzio necessario — ovvero l’obbligo di evocare in giudizio anche il cedente — il Tribunale la respinge richiamando una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass. n. 20860/2018; Cass. n. 10803/2020): l’obbligazione solidale passiva genera rapporti giuridici distinti tra loro connessi, ma sempre scindibili sul piano processuale. Il lavoratore può liberamente scegliere contro quale dei condebitori agire, senza che sia necessaria la partecipazione di entrambi al giudizio.
Le buste paga e il CUD come prova documentale del credito: valore probatorio e limiti
Il terzo pilastro della decisione riguarda la quantificazione del credito e il suo valore probatorio. L’opponente non aveva formulato alcuna contestazione specifica sui conteggi elaborati dal lavoratore, limitandosi a contestare il criterio di calcolo (lordo invece di netto).
Il Giudice ricorda che nel rito del lavoro vige l’onere della specifica contestazione dei conteggi avversariali (artt. 167 e 416 c.p.c.): la mancata o generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando il giudice (Cass. n. 563/2012; Cass. n. 6332/2014). Una contestazione tardiva — formulata solo in sede di opposizione — è inammissibile.
Sul valore probatorio delle buste paga, la sentenza richiama un orientamento consolidatissimo: i prospetti paga costituiscono piena prova dell’esistenza e dell’entità del credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, in forza dell’art. 2 della L. 5 gennaio 1953, n. 4, e dell’art. 2709 c.c. (Cass. n. 991/2016; Cass. n. 15523/2012; Cass. n. 2239/2017). Le stesse regole si applicano al CUD (Cass. n. 4495/2019).
Crediti di lavoro al lordo delle ritenute: un principio consolidato che non ammette deroghe
La richiesta di ricalcolo al netto viene respinta con richiamo a un principio altrettanto consolidato: l’accertamento e la liquidazione dei crediti per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quelle previdenziali a carico del lavoratore.
Il motivo è strutturale: le ritenute fiscali attengono al rapporto tributario tra contribuente ed erario, non a quello civilistico tra datore e lavoratore. Esse saranno dovute dal lavoratore solo nel momento in cui le somme verranno effettivamente percepite, con applicazione del criterio di cassa (Cass. n. 16489/2014). Quanto alle ritenute previdenziali, la trattenuta è consentita al datore solo in caso di tempestivo pagamento del contributo ai sensi dell’art. 19 della L. 218/1952.
Poiché la società non aveva provveduto al pagamento, il principio del lordo trova piena applicazione.
Il rito del lavoro e la pronuncia immediata della sentenza: nessuna violazione del diritto di difesa
In chiusura, il Giudice dedica un passaggio al rito del lavoro e alla sua logica acceleratoria, ricordando che nel processo del lavoro vige il divieto delle udienze di mero rinvio. Ogni udienza — compresa la prima — è destinata alla discussione e all’immediata pronuncia della sentenza (Cass. n. 27457/2006). Il giudice non è tenuto a invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima della pronuncia, che può avvenire al termine dell’udienza stessa, senza che ciò integri alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708/2007; Cass. n. 25575/2008).
Conclusioni: l’opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo confermato integralmente
Il Tribunale di Roma respinge l’opposizione su tutti e tre i motivi e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5411/2025, condannando la società opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Il Giudice esclude invece i presupposti per il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La sentenza rappresenta un utile promemoria per i pratici del diritto su tre fronti: l’inapplicabilità della mediazione obbligatoria al rito del lavoro anche dopo la riforma Cartabia; la piena responsabilità del cessionario di ramo d’azienda per i crediti del lavoratore; e la forza probatoria delle buste paga, che il datore di lavoro — avendo egli stesso redatto — non può disconoscere.