Scarica Sentenza Tribunale di Palermo N.5981-2025
E’ improcedibile la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi prevista dall’art. 696 bis c.p.c se il resistente è contumace
Consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi improcedibile se il resistente è contumace
La procedura di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (prevista dall’articolo 696-bis del c.p.c) è improcedibile quando la parte resistente non si costituisce in giudizio (“contumacia”), sebbene sia stata regolarmente informata sia del deposito del ricorso introduttivo sia del provvedimento giudiziale che fissava l’udienza (art. 695 c.p.c.). Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo nell’ordinanza resa nel procedimento N.R.G 5981/2025.
Ricorso 696-bis c.p.c con finalità conciliative
Parte ricorrente promuove un procedimento di consulenza tecnica preventiva nei confronti del Condominio, specificando nel ricorso che si tratta di un accertamento tecnico con finalità conciliative ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. L’Autorità Giudiziaria ritiene regolare la notifica del ricorso al Condominio e si riserva sulla decisione. Successivamente, parte ricorrente deposita note scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso e la disposizione della consulenza tecnica. Il Condominio resistente, invece, non si costituisce in giudizio, risultando contumace. Il Presidente delegato, sciogliendo la riserva, dichiara il ricorso improcedibile.
Ricorso art. 696-bis c.p.c improcedibile: resistente contumace
Il Presidente delegato nell’ordinanza ricorda che la Consulenza tecnica preventiva (CTP) ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis c.p.c. è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie con il fine primario conciliativo e deflattivo del contenzioso. L’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) non ha solo una funzione cautelare, ma è orientato primariamente a promuovere una composizione non conflittuale della lite tra le parti. La sua funzione istruttoria (l’utilizzabilità della relazione nel successivo giudizio di merito, in caso di mancata conciliazione) è subordinata. Il Giudice, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente, nega la procedibilità dell’istituto in caso di contumacia per diverse ragioni.
- La partecipazione e l’adesione di entrambi i soggetti coinvolti sono requisiti essenziali per il perfezionamento della fattispecie normativa. La costituzione in giudizio manifesta un implicito assenso all’esperibilità delle operazioni peritali, presupposto imprescindibile per il tentativo di conciliazione.
- L’assenza ab origine del resistente preclude ogni possibilità di conciliazione. Venendo meno il carattere di “strumentalità” alla conciliazione che connota l’istituto, non si realizzano le finalità per le quali la CTP conciliativa è stata concepita.
- L’ultimo comma dell’art. 696-bis c.p.c. stabilisce che la trasferibilità della CTU preventiva nel successivo giudizio di merito è condizionata alla mancata conciliazione tra “ciascuna parte”. Questo presupposto operativo implica logicamente la necessità della comparizione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
- Non è rilevante che la negazione della procedibilità rimetta l’operatività degli effetti conciliativi alla volontà del resistente; il rischio della mancata adesione è connaturato a tutte le procedure conciliative, le quali, per definizione, non possono prescindere dalla partecipazione dei soggetti.
Sulla base di queste premesse, il Presidente delegato dichiara improcedibile il ricorso promosso dalla ricorrente nei confronti del resistente e stabilisce che nulla è dovuto per le spese nel rapporto processuale con la controparte, stante la sua mancata costituzione.
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