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E’ improcedibile la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi prevista dall’art. 696 bis c.p.c se il resistente è contumace

Consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi improcedibile se il resistente è contumace
La procedura di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (prevista dall’articolo 696-bis del c.p.c) è improcedibile quando la parte resistente non si costituisce in giudizio (“contumacia”), sebbene sia stata regolarmente informata sia del deposito del ricorso introduttivo sia del provvedimento giudiziale che fissava l’udienza (art. 695 c.p.c.). Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo nell’ordinanza resa nel procedimento N.R.G 5981/2025.

Ricorso 696-bis c.p.c con finalità conciliative
Parte ricorrente promuove un procedimento di consulenza tecnica preventiva nei confronti del Condominio, specificando nel ricorso che si tratta di un accertamento tecnico con finalità conciliative ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. L’Autorità Giudiziaria ritiene regolare la notifica del ricorso al Condominio e si riserva sulla decisione. Successivamente, parte ricorrente deposita note scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso e la disposizione della consulenza tecnica. Il Condominio resistente, invece, non si costituisce in giudizio, risultando contumace. Il Presidente delegato, sciogliendo la riserva, dichiara il ricorso improcedibile.

Ricorso art. 696-bis c.p.c improcedibile: resistente contumace
Il Presidente delegato nell’ordinanza ricorda che la Consulenza tecnica preventiva (CTP) ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis c.p.c. è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie con il fine primario conciliativo e deflattivo del contenzioso. L’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) non ha solo una funzione cautelare, ma è orientato primariamente a promuovere una composizione non conflittuale della lite tra le parti. La sua funzione istruttoria (l’utilizzabilità della relazione nel successivo giudizio di merito, in caso di mancata conciliazione) è subordinata. Il Giudice, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente, nega la procedibilità dell’istituto in caso di contumacia per diverse ragioni.

  • La partecipazione e l’adesione di entrambi i soggetti coinvolti sono requisiti essenziali per il perfezionamento della fattispecie normativa. La costituzione in giudizio manifesta un implicito assenso all’esperibilità delle operazioni peritali, presupposto imprescindibile per il tentativo di conciliazione.
  • L’assenza ab origine del resistente preclude ogni possibilità di conciliazione. Venendo meno il carattere di “strumentalità” alla conciliazione che connota l’istituto, non si realizzano le finalità per le quali la CTP conciliativa è stata concepita.
  • L’ultimo comma dell’art. 696-bis c.p.c. stabilisce che la trasferibilità della CTU preventiva nel successivo giudizio di merito è condizionata alla mancata conciliazione tra “ciascuna parte”. Questo presupposto operativo implica logicamente la necessità della comparizione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
  • Non è rilevante che la negazione della procedibilità rimetta l’operatività degli effetti conciliativi alla volontà del resistente; il rischio della mancata adesione è connaturato a tutte le procedure conciliative, le quali, per definizione, non possono prescindere dalla partecipazione dei soggetti.

Sulla base di queste premesse, il Presidente delegato dichiara improcedibile il ricorso promosso dalla ricorrente nei confronti del resistente e stabilisce che nulla è dovuto per le spese nel rapporto processuale con la controparte, stante la sua mancata costituzione.

Leggi anche: Conciliazione art. 696-bis cpc deve essere effettiva

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CTP improcedibile in contumacia della parte resistente

Il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza N.5981/2025, ha dichiarato improcedibile la consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.) a causa della contumacia della parte resistente. Poiché tale strumento mira primariamente alla risoluzione non conflittuale della lite, la partecipazione di entrambi i soggetti è considerata essenziale. Senza la costituzione in giudizio del resistente, viene meno la finalità conciliativa, rendendo impossibile l'esperibilità della procedura.

Data sentenza: 05/11/2025
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Rita Paola Terramagra
Argomento/i: consulenza tecnica
Materia/e: CTP improcedibile

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CTP se la controversia si presta a conciliazione

Il Tribunale di Pistoia (ord. 1701/2025) ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. relativo a un sinistro stradale, poiché l'accertamento richiesto non era limitato al mero quantum del danno, ma coinvolgeva complesse questioni di diritto e di fatto, come la personalizzazione del pregiudizio e la perdita di chance. Il giudice ha ribadito che tale procedura richiede la reale necessità di competenze tecniche e la conciliabilità della lite, elementi assenti in un caso di esclusiva competenza meritoria.

Data sentenza: 10/10/2025
Curia: Tribunale di Pistoia
Giudice: Emanuele Venzo
Argomento/i: consulenza tecnica
Materia/e: Art. 696 bis c.p.c

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Consulenza tecnica in mediazione: prova atipica in giudizio

Il Tribunale di Verona ha stabilito che la consulenza tecnica in mediazione (CTM) è utilizzabile in giudizio come prova atipica, anche verso soggetti pubblici che non hanno partecipato alla mediazione. Nel caso specifico, tale orientamento ha permesso di formulare una proposta conciliativa basata sulla stima di un immobile, beneficiando inoltre delle tutele della Riforma Cartabia che limitano la responsabilità contabile dei rappresentanti pubblici in caso di accordi di conciliazione.

Data sentenza: 27/03/2023
Curia: Tribunale di Verona
Giudice: Massimo Vaccari
Argomento/i: consulenza tecnica
Materia/e: consulenza tecnica

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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