Per il tribunale di Verona, la consulenza tecnica in mediazione può essere utilizzata come prova atipica in giudizio
CTM quale prova in giudizio
La CTM, consulenza tecnica in mediazione, può essere utilizzata nel giudizio come prova atipica, anche nei confronti del soggetto pubblico che non ha partecipato alla mediazione stessa. Lo ha affermato il tribunale di Verona nell’ordinanza del 27 marzo 2023.
Il giudice scaligero, chiamato a pronunciarsi su una vicenda tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate riguardante un’ipoteca su un immobile, ha formulato alle parti una proposta conciliativa, ai sensi del combinato disposto negli articoli 185 bis e 420 CPC, alla luce delle risultanze della CTM espletata nel corso del procedimento di mediazione, che ha acclarato la non comoda divisibilità dell’immobile per cui è causa attribuendo un valore di circa 90mila euro.
Le risultanze della consulenza, invero, per il tribunale, “sono utilizzabili nel giudizio, quale prova atipica, anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate che, sebbene fosse stata invitata a partecipare al procedimento di mediazione, non vi ha aderito”.
Riforma Cartabia e accordo di conciliazione
Nel caso di specie, afferma ancora il giudice, può trovare applicazione “l’art. 8 del d.lgs. 149/ 2022, che ha inserito nel d. lgs. 28/2010, una norma, l’art. 11 bis, che limita la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche per la conclusione di un accordo di conciliazione, se essa avvenga nel procedimento di mediazione come in sede giudiziale, per la sola ipotesi di negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.
Infatti l’art. 1, comma 380, lett. c), n.2, della legge di bilancio ha aggiunto all’art. 41, del d. lgs. 149/2022, che contiene le disposizioni transitorie delle modifiche alla disciplina in tema di mediazione e di negoziazione assistita, un comma 3 bis secondo il quale “Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; previsione che si riferisce agli accordi di conciliazione che si concludano, a decorrere dal 28 febbraio 2023, nell’ambito di procedimenti, di mediazione o giudiziali, già pendenti a quella data.
Fatte queste premesse, il giudice ha quindi proposto alle parti di definire la lite provvedendo alla vendita a terzi l’immobile per cui a causa, ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima, “con impegno dell’Agenzia delle entrate a prestare consenso alla cancellazione dell’ipoteca su di esso gravante a fronte del pagamento in suo favore a parziale riduzione del credito da essa vantato nei confronti della convenuta della somma pari al 50% del prezzo ricavato da tale vendita e l’attribuzione all’attrice del restante 50%”, compensando le spese e rinviando la causa per consentire alle parti di prendere posizione sulla proposta conciliativa.