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Il mancato avvio della conciliazione in una controversia in materia di luce e gas non causa in automatico l’improcedibilità dell’azione 

Giudizio sospeso se per luce e gas non si svolge il tentativo di conciliazione

Nelle controversie che riguardano la fornitura di energia elettrica e gas, il mancato avvio del tentativo di conciliazione non determina automaticamente l’improcedibilità della domanda. Il giudice deve infatti sospendere il giudizio e fissare un termine per dare la possibilità alle parti di adempiere il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, proseguire il giudizio. Lo ha affermato il Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 1218 del 13 novembre 2023.

Controversia sulla fornitura di energia e mancato svolgimento della conciliazione

Nella vicenda, una dottoressa conviene davanti al giudice di pace due società chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito dalle attrezzature del proprio studio medico e provocato da sbalzi di corrente verificatisi in un periodo determinato indicato nell’atto di citazione.

Una delle s.p.a. convenute si costituisce con comparsa eccependo l’incompetenza per territorio e valore del giudice e l’improcedibilità dell’azione a causa del mancato svolgimento della conciliazione obbligatoria.

La causa viene quindi trasferita al Tribunale competente per territorio e materia e le parti la riassumono spiegando le stesse difese ed eccependo le medesime questioni, compresa quella relativa all’improcedibilità dell’azione a causa del mancato svolgimento della conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di luce e gas.

Giudizio sospeso non improcedibilità automatica per la mancata conciliazione

Il Tribunale, prima di decidere il merito della controversia, precisa che, a partire dal 1° gennaio 2017 le controversie in materia di energia elettrica e gas sono soggette all’obbligo del tentativo di conciliazione preventivo per poter poi agire in giudizio.

L’esperimento della conciliazione deve essere intrapreso presso il Servizio Conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio.

Il mancato esperimento di questa procedura stragiudiziale, in base a quanto previsto dall’art. 141 comma 6 lett. c) del Codice del Consumo e dall’art. 2 comma 24, lett. b) della legge n. 481/1995 però non causa automaticamente l’improcedibilità della domanda. 

In base a quello che è il pensiero della giurisprudenza maggioritaria infatti “può essere concesso un termine per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in linea con quanto previsto, normativamente, per altre fattispecie in cui l’espletamento della procedura della mediazione o di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”

In una controversia che insorge quindi in materia di energia elettrica e gas, se la procedura di conciliazione non viene intraprese e il giudizio è già stato avviato, questo non si chiude con una pronuncia in rito. Il giudice deve infatti sospendere il giudizio e fissare un termine per dare modo alle parti di avviare il tentativo di conciliazione. Se poi la conciliazione ha esito negativo il giudizio proseguirà.

Nel caso di specie però il Tribunale rileva che l’eccezione di improcedibilità deve essere respinta perché parte attrice ha tentato invano il tentativo di conciliazione e poi, prima di avviare il giudizio, ha invitato controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, attivandosi quindi per cercare una soluzione stragiudiziale alternativa e assolvendo in tal modo all’intento deflattivo richiesto dalla normativa.

Leggi l’articolo “Riforma Cartabia: le procedure alternative alla mediazione che soddisfano la condizione di procedibilità”.

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condizioni di procedibilità

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Luce e gas: il mancato tentativo di conciliazione comporta la sospensione del giudizio

Secondo il Tribunale di Termini Imerese, nelle controversie su luce e gas il mancato tentativo di conciliazione obbligatorio non comporta l'automatica improcedibilità dell'azione. Il giudice deve infatti sospendere il giudizio, fissando un termine per consentire alle parti di adempiere a tale onere prima di proseguire. Nel caso specifico, l'eccezione è stata respinta poiché l'attrice aveva già tentato la conciliazione e proposto una negoziazione assistita, soddisfacendo così l'intento deflattivo normativo.

Data sentenza: 16/11/2023
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Francesca Incandela
Argomento/i: condizioni di procedibilità

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Mediazione obbligatoria anche per la riconvenzionale

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 547/2023, ha stabilito che la mediazione obbligatoria rappresenti una condizione di procedibilità anche per l'azione riconvenzionale. Nel caso di una locazione commerciale, il giudice ha accolto la richiesta di rilascio dell'immobile poiché il locatore aveva esperito il tentativo di mediazione. Al contrario, è stata dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale per l'indennità di avviamento, poiché la conduttrice non aveva assolto tale onere.

Data sentenza: 08/02/2023
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Alfredo Maffei
Argomento/i: condizioni di procedibilità +1
Materia/e: condizioni di procedibilità +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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