Scarica Sentenza Tribunale di Ragusa N.705-2025

L’obbligo di conciliazione nelle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di energia /gas è a carico dell’utente finale

Controversie energia/gas: onere della conciliazione sull’utente finaleIl Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 705/2025 precisa che nelle dispute legali relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, in particolare quelle che iniziano con un’opposizione a un decreto ingiuntivo, il gestore (cioè l’azienda che fornisce il servizio) non ha l’obbligo di avviare la procedura di conciliazione prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) per evitare che la sua domanda diventi improcedibile. Questo perché l’onere di promuovere tale tentativo di conciliazione, in caso di controversia, ricade esclusivamente sull’utente finale

Decreto ingiuntivo pagamento fornitura energia/gas
Il Tribunale di Ragusa emette un decreto ingiuntivo di 35.213,37 euro relativo alla fornitura di energia elettrica. Gli attori si oppongono al decreto ingiuntivo, sollevando diverse eccezioni, tra cui la nullità del procedimento monitorio a causa della mancata attivazione della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria. Gli opponenti chiedono quindi anche l’annullamento del decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso con eventuale restituzione delle somme già pagate o in compensazione, e la disposizione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio. Parte creditrice si costituisce in giudizio, chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Tentativo di conciliazione non obbligatorio nelle procedure monitorie
Dopo la fase istruttoria il giudice rimette la causa in decisione, ritenendola matura. Un punto centrale dell’opposizione riguarda la nullità del procedimento monitorio per la mancata attivazione della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita. Su questo aspetto però il Tribunale fornisce importanti delucidazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra società erogatrici di servizi di telecomunicazioni e utenti, il Giudice richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 8240/2020). Con questa decisione la Cassazione ha stabilito che l’obbligo di conciliazione non si applica a chi intende richiedere un provvedimento monitorio, poiché tale tentativo è “strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”. Ciò significa che in una fase iniziale, come quella del decreto ingiuntivo, dove il contraddittorio non è ancora pienamente sviluppato, la conciliazione non è richiesta.

 Tentativo obbligatorio di conciliazione a carico dell’utente finale
In seguito il Tribunale esamina la disciplina del “Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con Deliberazione 209/2016/E/COM.
Per il Giudice, in base al TICO, il tentativo di conciliazione obbligatorio (davanti al Servizio di Conciliazione dell’AEEG o altri organismi) è applicabile solo alle controversie avviate dai clienti finali o utenti nei confronti degli operatori o gestori, e non viceversa. Questa conclusione si basa su due articoli specifici del TICO:

  • 6 TICO: prevede che il cliente o utente finale possa attivare la procedura solo dopo aver inviato un reclamo all’operatore o gestore;
  • 8.4 TICO: stabilisce invece che gli operatori e gestori sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti.

Entrambe le norme presuppongono in sostanza che l’iniziativa della conciliazione provenga dall’utente finale, non dal fornitore. Pertanto, l’eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti per mancata conciliazione deve essere rigettata. 

Leggi anche: Conciliazione energia per gli utenti finali

Scarica Sentenza Tribunale di Ragusa N.705-2025

Conciliazione energia

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Opposizione a d.i. energia/gas: conciliazione a carico dell’utente finale

La sentenza n. 705/2025 del Tribunale di Ragusa stabilisce che, nelle controversie su forniture di energia e gas, l'obbligo di conciliazione previsto dal TICO ricade esclusivamente sull'utente finale e non sul gestore. Tale onere non sussiste per chi richiede un decreto ingiuntivo, poiché l'istituto è incompatibile con i procedimenti a contraddittorio differito. Pertanto, l'assenza di un tentativo di conciliazione da parte della società erogatrice non comporta l'improcedibilità del monitorio né la nullità del procedimento.

Data sentenza: 07/05/2025
Curia: Tribunale di Ragusa
Giudice: Emanuela Antonia Favara
Argomento/i: Conciliazione energia
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Conciliazione energia per gli utenti finali

La sentenza n. 65/2025 del Tribunale di Isernia chiarisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione nei settori di energia, gas e acqua è uno strumento di tutela esclusivo degli utenti finali. Tale procedura non può essere invocata dagli operatori nelle controversie da loro avviate, come nel caso di un decreto ingiuntivo per prelievi irregolari. In linea con il TICO e il Codice del Consumo, l'obbligo di conciliazione non si applica dunque alle azioni legali intraprese dai professionisti contro i consumatori.

Data sentenza: 26/02/2025
Curia: Tribunale di Isernia
Giudice: Marco Ponsiglione
Argomento/i: Conciliazione energia
Materia/e: Energia

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento