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L’obbligo di conciliazione nelle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di energia /gas è a carico dell’utente finale

Controversie energia/gas: onere della conciliazione sull’utente finaleIl Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 705/2025 precisa che nelle dispute legali relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, in particolare quelle che iniziano con un’opposizione a un decreto ingiuntivo, il gestore (cioè l’azienda che fornisce il servizio) non ha l’obbligo di avviare la procedura di conciliazione prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) per evitare che la sua domanda diventi improcedibile. Questo perché l’onere di promuovere tale tentativo di conciliazione, in caso di controversia, ricade esclusivamente sull’utente finale

Decreto ingiuntivo pagamento fornitura energia/gas
Il Tribunale di Ragusa emette un decreto ingiuntivo di 35.213,37 euro relativo alla fornitura di energia elettrica. Gli attori si oppongono al decreto ingiuntivo, sollevando diverse eccezioni, tra cui la nullità del procedimento monitorio a causa della mancata attivazione della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria. Gli opponenti chiedono quindi anche l’annullamento del decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso con eventuale restituzione delle somme già pagate o in compensazione, e la disposizione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio. Parte creditrice si costituisce in giudizio, chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Tentativo di conciliazione non obbligatorio nelle procedure monitorie
Dopo la fase istruttoria il giudice rimette la causa in decisione, ritenendola matura. Un punto centrale dell’opposizione riguarda la nullità del procedimento monitorio per la mancata attivazione della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita. Su questo aspetto però il Tribunale fornisce importanti delucidazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra società erogatrici di servizi di telecomunicazioni e utenti, il Giudice richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 8240/2020). Con questa decisione la Cassazione ha stabilito che l’obbligo di conciliazione non si applica a chi intende richiedere un provvedimento monitorio, poiché tale tentativo è “strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”. Ciò significa che in una fase iniziale, come quella del decreto ingiuntivo, dove il contraddittorio non è ancora pienamente sviluppato, la conciliazione non è richiesta.

 Tentativo obbligatorio di conciliazione a carico dell’utente finale
In seguito il Tribunale esamina la disciplina del “Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con Deliberazione 209/2016/E/COM.
Per il Giudice, in base al TICO, il tentativo di conciliazione obbligatorio (davanti al Servizio di Conciliazione dell’AEEG o altri organismi) è applicabile solo alle controversie avviate dai clienti finali o utenti nei confronti degli operatori o gestori, e non viceversa. Questa conclusione si basa su due articoli specifici del TICO:

  • 6 TICO: prevede che il cliente o utente finale possa attivare la procedura solo dopo aver inviato un reclamo all’operatore o gestore;
  • 8.4 TICO: stabilisce invece che gli operatori e gestori sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti.

Entrambe le norme presuppongono in sostanza che l’iniziativa della conciliazione provenga dall’utente finale, non dal fornitore. Pertanto, l’eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti per mancata conciliazione deve essere rigettata. 

Leggi anche: Conciliazione energia per gli utenti finali

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Opposizione a d.i. energia/gas: conciliazione a carico dell’utente finale 

La sentenza n. 705/2025 del Tribunale di Ragusa stabilisce che, nelle controversie su forniture di energia e gas, l’obbligo di conciliazione previsto dal TICO ricade esclusivamente sull’utente finale e non sul gestore. Tale onere non sussiste per chi richiede un decreto ingiuntivo, poiché l’istituto è incompatibile con i procedimenti a contraddittorio differito. Pertanto, l’assenza di un tentativo di conciliazione da parte della società erogatrice non comporta l’improcedibilità del monitorio né la nullità del procedimento.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 07/05/2025
Curia: Tribunale di Ragusa
Giudice: Emanuela Antonia Favara
Argomento/i: Conciliazione energia
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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L’obbligo di conciliazione nelle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di energia /gas è a carico dell’utente finale

Controversie energia/gas: onere della conciliazione sull’utente finaleIl Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 705/2025 precisa che nelle dispute legali relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, in particolare quelle che iniziano con un’opposizione a un decreto ingiuntivo, il gestore (cioè l’azienda che fornisce il servizio) non ha l’obbligo di avviare la procedura di conciliazione prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) per evitare che la sua domanda diventi improcedibile. Questo perché l’onere di promuovere tale tentativo di conciliazione, in caso di controversia, ricade esclusivamente sull’utente finale

Decreto ingiuntivo pagamento fornitura energia/gas
Il Tribunale di Ragusa emette un decreto ingiuntivo di 35.213,37 euro relativo alla fornitura di energia elettrica. Gli attori si oppongono al decreto ingiuntivo, sollevando diverse eccezioni, tra cui la nullità del procedimento monitorio a causa della mancata attivazione della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria. Gli opponenti chiedono quindi anche l’annullamento del decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso con eventuale restituzione delle somme già pagate o in compensazione, e la disposizione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio. Parte creditrice si costituisce in giudizio, chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Tentativo di conciliazione non obbligatorio nelle procedure monitorie
Dopo la fase istruttoria il giudice rimette la causa in decisione, ritenendola matura. Un punto centrale dell’opposizione riguarda la nullità del procedimento monitorio per la mancata attivazione della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita. Su questo aspetto però il Tribunale fornisce importanti delucidazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra società erogatrici di servizi di telecomunicazioni e utenti, il Giudice richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 8240/2020). Con questa decisione la Cassazione ha stabilito che l’obbligo di conciliazione non si applica a chi intende richiedere un provvedimento monitorio, poiché tale tentativo è “strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”. Ciò significa che in una fase iniziale, come quella del decreto ingiuntivo, dove il contraddittorio non è ancora pienamente sviluppato, la conciliazione non è richiesta.

 Tentativo obbligatorio di conciliazione a carico dell’utente finale
In seguito il Tribunale esamina la disciplina del “Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con Deliberazione 209/2016/E/COM.
Per il Giudice, in base al TICO, il tentativo di conciliazione obbligatorio (davanti al Servizio di Conciliazione dell’AEEG o altri organismi) è applicabile solo alle controversie avviate dai clienti finali o utenti nei confronti degli operatori o gestori, e non viceversa. Questa conclusione si basa su due articoli specifici del TICO:

  • 6 TICO: prevede che il cliente o utente finale possa attivare la procedura solo dopo aver inviato un reclamo all’operatore o gestore;
  • 8.4 TICO: stabilisce invece che gli operatori e gestori sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti.

Entrambe le norme presuppongono in sostanza che l’iniziativa della conciliazione provenga dall’utente finale, non dal fornitore. Pertanto, l’eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti per mancata conciliazione deve essere rigettata. 

Leggi anche: Conciliazione energia per gli utenti finali

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