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La mediazione facoltativa avviata dal debitore non impedisce la decadenza dai termini per proporre l’opposizione

Mediazione facoltativa: nessun effetto sul termine di opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Vibo Valentia nella sentenza n. 366/2025 precisa che presentare una domanda di mediazione facoltativa non blocca il termine perentorio entro cui si deve proporre opposizione a un decreto ingiuntivo. Se quel termine scade, si decade dal diritto di opporsi.

Opposizione a decreto ingiuntivo tardiva
Un Comune presenta opposizione contro un decreto ingiuntivo che gli ha ingiunto il pagamento di € 266.610,79, oltre interessi e spese. Per varie ragioni il Comune chiede la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la rideterminazione delle somme ingiunte.
La parte opposta, ossia il cessionario del credito, si costituisce in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione per la sua manifesta tardività. 

Istanza di mediazione facoltativa: interruzione dei termini di opposizione
Il punto centrale della decisione del Tribunale riguarda l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per tardività, che il Tribunale però respinge. C’è però un altro aspetto di rito molto rilevante di cui si occupa il Tribunale, ossia stata la doglianza  relativa all’istanza di mediazione.
Per la parte proponente l’istanza di mediazione facoltativa, depositata il 5 gennaio 2017 (e cui era seguita la convocazione all’incontro per il 6 febbraio 2017), avrebbe interrotto i termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo. Questo perchè la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 17781/2013 ha esteso l’efficacia interruttiva dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010 anche alle ipotesi di mediazione facoltativa.
Il Tribunale però rigetta questa argomentazione. La Sezioni Unite della Cassazione n. 19596 del 18 settembre 2020 ha fornito infatti un’interpretazione sistemica della disciplina del procedimento monitorio e della mediazione, alla luce delle loro finalità.
Per questo il Tribunale ha ribadito che il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio e non prorogabile ai sensi dell’art. 153 c.p.c. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010) introdotte con richiesta di decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura di mediazione spetta alla parte opposta (il creditore), solo dopo la decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione.
La ratio di questa impostazione risiede nell’esigenza di assicurare l’immediata soddisfazione del creditore dotato di prova scritta del credito, la cui tutela verrebbe vanificata da un previo esperimento del tentativo di conciliazione. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è considerato una prosecuzione del procedimento monitorio, non un giudizio autonomo, e la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del decreto ingiuntivo stesso.

Mediazione facoltativa incompatibile con i termini perentori
Il Tribunale in sentenza sottolinea come sarebbe illogico sostenere che un effetto favorevole all’attore (l’interruzione della prescrizione o della decadenza) possa derivare da un’iniziativa del debitore (l’opponente) nella fase dell’opposizione. Non possono coesistere un onere di promuovere la mediazione a carico del creditore-opposto e una mera facoltà per il debitore-opponente di esperire una mediazione facoltativa con effetti impeditivi sulla decadenza. Le esigenze di celerità e di effettività della tutela del credito, tipiche del procedimento monitorio e garantite dal termine perentorio di 40 giorni per l’opposizione, sarebbero frustrate dall’idea che un’iniziativa di mediazione facoltativa del debitore possa interrompere tale termine. Ciò determinerebbe uno slittamento della decisione sulla provvisoria esecutività e un potenziale uso della mediazione a scopo dilatorio, incompatibile con la struttura e le finalità degli istituti in esame. Per queste ragioni e in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, il Tribunale dichiara inammissibile l’opposizione perchè tardiva, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo.

Leggi anche: Decreto ingiuntivo revocato se l’opposta non attiva la mediazione

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Tribunale di Vibo Valentia

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Mediazione facoltativa e decadenza opposizione a DI

Il Tribunale di Vibo Valentia, con la sentenza n. 366/2025, ha stabilito che l'avvio di una mediazione facoltativa da parte del debitore non interrompe il termine perentorio per proporre opposizione a un decreto ingiuntivo. Tale orientamento, allineato alle Sezioni Unite della Cassazione, mira a tutelare la celerità del procedimento monitorio ed evitare utilizzi dilatori della conciliazione. Per tale ragione, l'opposizione presentata tardivamente è stata dichiarata inammissibile, confermando l'esecutività del decreto.

Data sentenza: 12/05/2025
Curia: Tribunale di Vibo Valentia
Giudice: Ida Cuffaro
Argomento/i: decadenza opposizione a DI
Materia/e: mediazione facoltativa

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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