II SEZIONE CIVILE
a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente
ritenuto che non ricorrano i presupposti per disporre la riunione, richiesta da parte opponente, con il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Verona tenuto conto che la riunione tra cause connesse, ex art.274 cpc, è prevista solo con riferimento a procedimenti che pendono innanzi al medesimo Tribunale mentre nel caso in esame si tratta di procedimenti pendenti innanzi a Tribunale differenti, di opposizione avverso diversi decreti ingiuntivi (con conseguente competenza funzionale dei rispettivi giudici del monitorio);
rilevato che le fideiussioni azionate non prevedono l’impegno del garante all’effettuazione del pagamento “anche in caso di opposizione del debitore” mentre si prevede espressamene la corresponsione degli interessi moratori nella stessa misura e alle sesse condizioni previste a carico del debitore e ciò fa ritenere, sia pure, prima facie, nell’ambito di una deliberazione sommaria propria di questa fase, che trattasi di garanzia fideiussoria con conseguente non applicazione della speciale disciplina previsa nel Codice del Consumo;
ritenuto (…);
visto l’art.5 comma II dlgs.28/2010 dispone l’esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in un luogo diverso da quello indicato nell’art.4 citato;
Reggio Emilia, 26.4.2017
Il Giudice
Dott. Simona Boiardi