TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Simona Boiardi,
a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente
ordinanza
ritenuto che l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale può essere decisa unitamente al merito;
ritenuto che non ricorrano i presupposti per disporre la riunione, richiesta da parte opponente, con il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Verona tenuto conto che la riunione tra cause connesse, ex art.274 cpc, è prevista solo con riferimento a procedimenti che pendono innanzi al medesimo Tribunale mentre nel caso in esame si tratta di procedimenti pendenti innanzi a Tribunale differenti, di opposizione avverso diversi decreti ingiuntivi (con conseguente competenza funzionale dei rispettivi giudici del monitorio);
rilevato che le fideiussioni azionate non prevedono l’impegno del garante all’effettuazione del pagamento “anche in caso di opposizione del debitore” mentre si prevede espressamene la corresponsione degli interessi moratori nella stessa misura e alle sesse condizioni previste a carico del debitore e ciò fa ritenere, sia pure, prima facie, nell’ambito di una deliberazione sommaria propria di questa fase, che trattasi di garanzia fideiussoria con conseguente non applicazione della speciale disciplina previsa nel Codice del Consumo;
ritenuto (…);
visto l’art.5 comma II dlgs.28/2010 dispone l’esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in un luogo diverso da quello indicato nell’art.4 citato;
P.Q.M.
– rigetta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
FISSA
udienza per il giorno 6 novembre 2017 ore 11.30 per verificare l’esito della procedura di mediazione;
precisa
che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità;
Reggio Emilia, 26.4.2017
Il Giudice
Dott. Simona Boiardi

 

Tribunale di Reggio Emilia

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Mediazione delegata dal Giudice: le Parti devono proseguire oltre il primo incontro

Il Tribunale di Reggio Emilia ha deciso di trattare l'eccezione di incompetenza territoriale insieme al merito, respingendo contestualmente l'istanza di riunione con il giudizio di Verona per mancanza di presupposti legali. Il Giudice ha inoltre escluso l'applicabilità del Codice del Consumo alla garanzia fideiussoria in questione. Infine, è stata rigettata la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo e sono state impartite precise disposizioni per l'avvio obbligatorio della mediazione.

Data sentenza: 26/04/2017
Curia: Tribunale di Reggio Emilia
Giudice: Simona Boiardi
Argomento/i: Mediazione delegata +2
Materia/e: Contratto bancario +1

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Mancata partecipazione personale della parte alla procedura di mediazione delegata: la domanda è improcedibile

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato improcedibile l'opposizione a un decreto ingiuntivo poiché l'opponente, onerato di attivare la mediazione obbligatoria, non vi ha partecipato personalmente né tramite delegato, comparendo solo tramite difensore. Tale presenza è ritenuta insufficiente in quanto la mediazione richiede un contatto diretto tra le parti per essere efficace. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è confermato ed esecutivo, mentre l'istituto bancario è condannato al versamento del contributo unificato.

Data sentenza: 26/06/2017
Curia: Tribunale di Reggio Emilia
Giudice: Simona Boiardi
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Contratto bancario +1

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Mancata mediazione. Opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile

Nel procedimento monitorio, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Tale esito non annulla il provvedimento iniziale, ma ne determina l'estinzione processuale, conferendo al decreto la forza del giudicato e rendendolo esecutivo. L'onere di attivare la mediazione grava esclusivamente sull'opponente, in quanto soggetto interessato a instaurare il giudizio di merito. Nel caso specifico, l'inerzia delle parti ha portato alla conferma del decreto.

Data sentenza: 14/07/2016
Curia: Tribunale di Reggio Emilia
Giudice: Simona Boiardi
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo +1

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Avvio mediazione. Onere all’opponente

Il Tribunale di Reggio Emilia, seguendo l'orientamento della Cassazione (sent. n. 24629/15), ha stabilito che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo gravi sull'opponente, in quanto titolare dell'interesse a introdurre il giudizio di merito. Poiché nel caso di specie l'opponente non ha dato avvio alla procedura nei termini indicati, l'opposizione è stata dichiarata improcedibile, rendendo il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

Data sentenza: 21/01/2016
Curia: Tribunale di Reggio Emilia
Giudice: Luca Ramponi
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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