Scarica Sentenza Tribunale di Reggio Calabria n. 914-2026
Il caso: una caduta durante lavori di giardinaggio e la contestazione sul grado di invalidità
Un uomo, assicurato con una polizza infortuni che copriva “tempo libero e lavoro”, riportava gravi lesioni in una caduta avvenuta mentre svolgeva lavori di giardinaggio. La polizza prevedeva un indennizzo fino a un milione di euro per invalidità permanente, con una franchigia del 30%. Il medico fiduciario della compagnia valutava l’invalidità nella misura del 21%, sotto la soglia della franchigia, riconoscendo il solo rimborso delle spese mediche. L’assicurato contestava tale valutazione e chiedeva l’attivazione del collegio medico previsto dalla polizza all’art. 6.23 (rubricato “arbitrato irrituale”), composto da un medico di parte per ciascun contraente e da un terzo nominato dai medici designati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici competente.
Il terzo medico, nominato dall’Ordine di Reggio Calabria su richiesta del consulente dell’assicurato, quantificava l’invalidità permanente nella misura del 32%, superando così la franchigia e facendo scattare l’indennizzo massimo di un milione di euro. La compagnia assicuratrice, non condividendo l’esito, citava in giudizio l’assicurato chiedendo l’annullamento della decisione, sia per irregolarità nella nomina del terzo componente del collegio, sia per errore nella valutazione dei postumi.
La mediazione tentata nel corso del giudizio
Prima di procedere alla decisione, il giudice ha invitato le parti a esperire un tentativo di mediazione, concluso con esito negativo. La vicenda mostra come il ricorso alla mediazione possa affiancarsi anche a procedimenti che nascono dall’impugnazione di una decisione arbitrale o peritale, come ulteriore occasione di composizione bonaria prima della decisione giudiziale, pur senza incidere sulla qualificazione giuridica della controversia sottostante.
Arbitrato irrituale o perizia contrattuale? La qualificazione che cambia le regole del gioco
Il cuore della sentenza è la riqualificazione giuridica dell’istituto contrattuale. Il Tribunale ricorda che la clausola con cui le parti demandano a un terzo la composizione di un contrasto si qualifica come arbitrato quando al terzo è affidata la soluzione di questioni giuridiche, come la validità o l’operatività della garanzia assicurativa; si ha invece perizia contrattuale quando il terzo è chiamato a compiere un accertamento tecnico su questioni di fatto, come l’esistenza del danno o la stima dell’indennizzo, richiamando i principi espressi dalla Cassazione (sent. n. 2996/2016 e ord. n. 28511/2018).
Nel caso di specie, nonostante la rubrica contrattuale parlasse espressamente di “arbitrato irrituale”, il Tribunale rileva che al collegio medico veniva demandata esclusivamente la quantificazione tecnica dei postumi invalidanti, senza alcun potere di incidere sulla validità o sull’operatività della copertura assicurativa. La natura tecnica dell’incarico, la composizione del collegio tra professionisti medici e la modalità di nomina tramite l’Ordine professionale confermano, secondo il giudice, che si tratta di una perizia contrattuale. La conseguenza pratica è rilevante: non si applicano le norme sull’arbitrato (artt. 806 e ss. c.p.c.), e la decisione resta impugnabile solo per i vizi tipici della volontà negoziale previsti dagli artt. 1427 e seguenti c.c.
Il rigetto delle censure: nomina degli arbitri tardivamente contestata, errore non provato
Quanto alla presunta irregolarità nella nomina del terzo componente del collegio, il Tribunale rileva che la compagnia aveva partecipato all’intera procedura senza sollevare tempestivamente alcuna obiezione, e che comunque l’interpretazione della clausola contrattuale non imponeva necessariamente di individuare l’Ordine dei Medici di una città con facoltà di medicina, risultando valida la nomina operata dall’Ordine territorialmente competente.
Quanto all’errore dedotto in via subordinata, il Tribunale ribadisce il principio consolidato secondo cui, nella perizia contrattuale come nel lodo arbitrale irrituale, l’errore rilevante deve consistere in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto, non nel semplice dissenso sulla valutazione tecnica raggiunta dagli arbitri-periti dopo un esame adeguato della documentazione. Nel caso concreto, il collegio aveva acquisito la documentazione clinica pregressa e disposto una nuova risonanza magnetica prima di formulare le proprie conclusioni: circostanze che escludono qualsiasi errore di percezione della realtà.
L’esito: confermato l’indennizzo di un milione di euro
Rigettata integralmente la domanda della compagnia, il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale dell’assicurato e conferma il diritto all’indennizzo massimo previsto dalla polizza per un’invalidità superiore al 32%, pari a un milione di euro, oltre alle spese mediche, con condanna della compagnia alle spese di lite.
Implicazioni operative per avvocati e mediatori
La sentenza offre un criterio interpretativo prezioso per chi si occupa di clausole contrattuali nei settori assicurativo e non solo: il nome utilizzato dalle parti per qualificare una clausola di risoluzione delle controversie tecniche non è vincolante per il giudice, che deve guardare alla sostanza dei poteri attribuiti al terzo. Distinguere correttamente tra arbitrato irrituale e perizia contrattuale è decisivo, perché incide sui motivi di impugnazione esperibili e sui relativi termini. Per chi assiste assicurati o compagnie in controversie di questo tipo, la pronuncia ricorda inoltre che un dissenso sulla valutazione tecnica, per quanto motivato, non è di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione, se non si dimostra un effettivo travisamento dei fatti.