Scarica Sentenza Tribunale di Pistoia N.1701-2025
Il giudice deve valutare la rilevanza dei fatti, la necessità peritale, la conciliabilità della lite e l’assenza di ostacoli giuridici all’accordo
Consulenza tecnica art. 696 bis c.p.c se la controversia è conciliabile
I presupposti di ammissibilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite previsti dall’articolo 696-bis c.p.c richiedono che il giudice verifichi diversi elementi. Innanzitutto, deve accertare la rilevanza dei fatti per i quali è richiesta l’indagine tecnica rispetto al potenziale giudizio di merito che potrebbe seguire. Parallelamente, il giudice deve valutare l’effettiva necessità di ricorrere alle conoscenze esperte di un consulente per compiere l’accertamento richiesto, escludendo questioni di mera interpretazione giuridica o di esclusiva competenza decisoria del giudicante. Infine, deve verificare che la controversia, come descritta sommariamente nel ricorso, sia suscettibile di una soluzione conciliativa e che non esistano ostacoli giuridici che impediscano la conclusione di un valido accordo transattivo tra le parti. Lo ha ribadito il Tribunale di Pistoia nell’ordinanza n. 1701/2025.
Sinistro stradale: offerta risarcitoria inadeguata e insufficiente
Un soggetto presenta un ricorso per una Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, art. 696 bis c.p.c contro la compagnia assicuratrice della conducente del mezzo, che ritiene responsabile del gravissimo incidente stradale avvenuto l’11.11.2022, a seguito del quale ha riportato importanti lesioni personali. La compagnia assicuratrice ha già versato 14.000,00 euro, ma parte ricorrente ritiene la somma del tutto inadeguata a coprire l’intero danno subito. Per il ricorrente l’offerta ha trascurato tutte le ripercussioni che le lesioni riportate hanno avuto sulla sua qualità di vita, come:
- la perdita di chance e di guadagno;
- il danno alla vita di relazione;
- la fine della carriera lavorativa;
- la mancanza di progettualità futura;
- le limitazioni nella sfera affettiva e sociale.
Per tutte queste ragioni il ricorrente chiede al Tribunale di nominare un consulente per accertare e quantificare tutti i danni subiti, in vista di una possibile conciliazione.
Personalizzazione del danno non suscettibile di conciliazione con consulenza tecnica
La compagnia assicuratrice si costituisce, eccependo preliminarmente la carenza di integrità del contraddittorio, stante la mancata convocazione del proprietario/conducente del veicolo danneggiante, ritenuto litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private. La resistente eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. A suo dire, la controversia non può essere risolta con un mero accertamento tecnico, perché riguarda questioni di fatto e di diritto di esclusiva competenza del Giudice. In particolare, le richieste di somme aggiuntive per la personalizzazione del danno biologico e per il ristoro del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e perdita di chance non sono suscettibili di una risoluzione conciliativa per mezzo di una semplice perizia tecnica. Il Tribunale, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ricorda che, nell’ambito del 696 bis, è suo dovere verificare che la controversia si presti a una soluzione conciliativa e che l’indagine peritale richiesta sia limitata all’accertamento di fatti che necessitino di conoscenze tecnico-scientifiche. Nel caso specifico, le obiezioni della resistente sono pienamente fondate. La stessa ha rilevato che l’azione del ricorrente si basa su allegazioni generiche e presuppone la soluzione primaria di complesse questioni di diritto e di fatto (come l’esistenza e la quantificazione di voci di pregiudizio contestate, quali il danno da perdita di chance o la personalizzazione del danno) prima di poter disporre un accertamento tecnico sul quantum. L’accertamento richiesto, non confinato al mero quantum, eluderebbe tutte le questioni di merito e potrebbe rivestire una scarsa rilevanza processuale. La sede più opportuna per affrontare tali esigenze accertative è il giudizio di merito, da svolgere a contraddittorio integro. Non ravvisando le condizioni di legge per l’ingresso alla Consulenza Tecnica Preventiva, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese legali sostenute.