Scarica sentenza Tribunale di Oristano 03 05 2023
Nell’impugnazione di delibera condominiale, per evitare la decadenza, occorre depositare la prova dell’avvenuta comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti
Impugnazione delibera condominiale
Per evitare la decadenza dall’impugnazione della delibera condominiale occorre depositare la prova dell’avvenuta comunicazione della domanda di mediazione alle controparti. Lo ha affermato il tribunale di Oristano, nella sentenza n. 221/2023, decidendo una vertenza condominiale.
Nella vicenda, tre condomini avevano impugnato la delibera dell’assemblea riguardante il rinnovo o la sostituzione dell’amministratore, oltre che l’approvazione del preventivo annuale e di alcuni lavori straordinari.
Il condominio convenuto eccepiva, tuttavia, in via preliminare l’intervenuta decadenza dall’impugnazione.
Decadenza dall’impugnazione se non si prova la comunicazione della mediazione
Per il tribunale di Oristano, l’eccezione è fondata.
“L’art. 1137, comma 2, c.c. – ricorda infatti il giudice – stabilisce che i condomini interessati sono tenuti a impugnare le deliberazioni entro trenta giorni, a pena di decadenza”.
Nella specie, non avendo partecipato i condomini ricorrenti all’assemblea, il termine iniziava a decorrere dal giorno della comunicazione della deliberazione.
Non regge la tesi degli attori i quali sostenevano che il termine di decadenza era rimasto sospeso durante l’espletamento della mediazione obbligatoria.
Ciò perché, gli stessi avevano depositato soltanto il verbale negativo, dal quale risultava la data dell’avvenuto incontro, peraltro già fuori termine.
Non avevano, invece, depositato, rileva il giudicante, “la domanda di mediazione e soprattutto i documenti che dimostrano la data di avvenuta comunicazione alle controparti della domanda, fatto che a norma di legge è l’unico atto idoneo a interrompere prescrizioni ed evitare decadenze (art.8 comma 2 d.lgs. 28/2010)”.
Conseguentemente, gli attori non hanno provato di aver evitato la decadenza. Per cui, la domanda è rigettata e i condomini condannati al rimborso delle spese processuali.
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