Scarica Sentenza Tribunale di Novara N.528-2024
Le spese che l’attore sostiene per avviare la mediazione volontaria non possono essere richieste al convenuto, anche se soccombente nel merito
Non ripetibili le spese sostenute per avviare la mediazione volontaria
Se l’attore, prima del giudizio, promuove volontariamente la mediazione in una materia che l’articolo 5 non contempla tra quelle per le quali la procedura è condizione di procedibilità, le spese sostenute per la stessa non sono ripetibili. Si tratta infatti di spese che questo soggetto ha deciso di sostenere in totale libertà. Il convenuto quindi, anche se soccombente in giudizio nel merito e anche se non ha aderito alla mediazione, non può essere condannato a pagarle a titolo di risarcimento del danno in favore dell’attore. Lo ha affermato il Tribunale di Novara, Sezione civile, nella sentenza n. 528 del 2 luglio 2024.
Causa civile per responsabilità professionale
Un soggetto intraprende una causa civile nei confronti di un libero professionista per accertarne la responsabilità professionale per inadempimento. Il giudizio prosegue e la domanda dell’attore viene accolta.
Spese mediazione volontaria: non ripetibili, sono sostenute liberamente
Il Tribunale nella motivazione della sentenza ricorda però che l’attore ha avviato volontariamente la procedura di mediazione a cui il convenuto non ha aderito. Ragione per la quale l’attore ha deciso di richiedere in sede giudiziale anche il risarcimento del maggior danno pari all’importo delle spese sostenute per la procedura di mediazione. Il Tribunale però non accoglie questa domanda fornendo una motivazione chiara e logica. Prima di tutto il Tribunale evidenzia che la materia oggetto della controversia, ossia la responsabilità professionale, non rientra tra quelle per le quali l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 impone la mediazione come condizione di procedibilità. L’attore ha sostenuto queste spese non perché obbligato dalla legge, ma in base a una scelta assolutamente volontaria. Le spese di lite quindi seguono la soccombenza, anche se parte convenuta deve essere condannata anche per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo. 96 c.p.c a causa della condotta pretestuosa manifestata in giudizio e sorretta da colpa grave.
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