Trasporto: conciliazione presso organismo non iscritto rende improcedibile la domanda

Scarica Sentenza Tribunale di Treviso N.1009-2025

Domanda improcedibile se la conciliazione in materia di trasporto non si svolge presso un organismo regolarmente iscritto

Trasporti: per la procedibilità la conciliazione deve svolgersi presso un organismo iscritto
Nelle controversie fra operatori di trasporto e utenti, la conciliazione è obbligatoria. Per essere valida però, deve svolgersi presso un organismo iscritto nell’elenco ADR dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Se non si segue questa procedura, la domanda giudiziale è improcedibile. Lo ha precisato il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 1009/2025.

Ritardo aereo: richiesta di rimborso
Due soggetti acquistano due biglietti aerei per la tratta Treviso–Valencia. Il volo subisce un ritardo e i passeggeri si rivolgono alla mandataria, per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004.

Eccezione di incompetenza dell’organismo di mediazione
La mandataria deposita un’istanza di mediazione presso un organismo, ma la compagnia aerea ne eccepisce l’incompetenza. L’organismo infatti non risulta iscritto nell’elenco ADR dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), come richiesto dalla delibera ART n. 21/2023. Contestualmente la compagnia aerea invita l’istante a utilizzare ConciliaWeb, piattaforma ufficiale, gratuita e telematica, predisposta proprio per il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di trasporti. Nonostante l’osservazione, uno degli attori prosegue e il 23 ottobre 2024 deposita ricorso ex art. 316 c.p.c., chiedendo la condanna della compagnia al pagamento di € 500 complessivi (€ 250 per passeggero), oltre interessi e rivalutazione. La compagnia si costituisce eccependo preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria e, in subordine, si oppone alle spese legali, sostenendo di avere già manifestato disponibilità al pagamento della compensazione prima dell’avvio della causa. Alla prima udienza parte attrice non chiede un termine per attivare la conciliazione, limitandosi a riservarsi note difensive. La causa viene rinviata, ma senza esperimento del tentativo deflattivo. Il Giudice di Pace di Treviso dichiara la domanda improcedibile e condanna parte attrice alle spese di lite.

Conciliazione: è necessario rivolgersi a un organismo iscritto negli elenchi ufficiali
Parte soccombente fa presente in appello che il tentativo di conciliazione, da parte sua, è stato comunque esperito, anche se davanti a un organismo non iscritto. Richiama per questo l’art. 10 della L. 118/2022, che introduce la conciliazione obbligatoria per i settori dei trasporti e sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere un termine per sanare l’irregolarità in corso di causa. Per il Tribunale però la disciplina è chiara: il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda e deve essere espletato prima di adire l’autorità giudiziaria. Solo dopo 30 giorni dalla proposizione, e in caso di esito infruttuoso, è possibile rivolgersi al giudice. A differenza della mediazione o della negoziazione assistita, inoltre, non è prevista la possibilità di regolarizzare la domanda in corso di causa. L’omesso utilizzo di ConciliaWeb rende dunque improcedibile la domanda sin dall’origine. Il Giudice ricorda anche che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha istituito un elenco ufficiale degli organismi ADR abilitati, con specifiche competenze e regolamenti approvati. Solo tali organismi, o la piattaforma ConciliaWeb, possono gestire le controversie relative a negato imbarco, cancellazioni e ritardi prolungati disciplinati dal Reg. CE 261/2004. L’organismo adito da parte attrice però non è iscritto e risulta territorialmente incompetente, essendo localizzato a Trapani anziché a Treviso. La compagnia inoltre, già prima del ricorso, aveva offerto il pagamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri, chiedendo solo gli estremi bancari per il bonifico. L’offerta però era rimasta senza riscontro: parte attrice infatti non ha comunicato i dati e ha preferito avviare l’azione giudiziaria, presumibilmente per ottenere un riconoscimento sulle spese di lite. Tale condotta per il giudice deve essere qualificata come abuso processuale, poiché l’azione è stata coltivata nonostante la disponibilità della compagnia a definire la questione in sede stragiudiziale, tramite un percorso gratuito e veloce previsto dalla legge. Il Tribunale rigetta quindi l’appello, confermando l’improcedibilità della domanda. 

Leggi anche: Conciliazione servizi di trasporto: è condizione di procedibilità della domanda

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