La mediazione soddisfa pienamente la condizione di procedibilità in giudizio anche nei casi in cui è prevista la negoziazione assistita
Mediazione che sostituisce negoziazione
Il Tribunale di Roma nella sentenza n. 11431/2022 sancisce che: “la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita.”
Vediamo le ragioni di questa pronuncia.
Esito negativo della procedura di mediazione
In giudizio, si discute in ordine alla concessione di un marchio e alla disdetta preventiva del contratto che ha condotto al mancato pagamento di 9 fatture.
Ognuno avanza le proprie domande ed eccezioni. Parte attrice in particolare ritiene che controparte abbia gito in malafede anche durante il tentativo di conciliazione perchè dopo aver dato avvio alla procedura e a un primo incontro tra le parti, l’ha poi abbandonata, con conseguente esito negativo.
Procedibilità rispettate se la mediazione sostituisce la negoziazione
Il processo prosegue e sulla questione preliminare di improcedibilità il Tribunale adito disattende l’eccezione per il mancato espletamento della negoziazione assistita sollevata da parte convenuta nella memoria istruttoria n. 1 art. 183 c.p.c.
Il Tribunale nel motivare la decisione sul punto precisa che tale eccezione è destituita di ogni fondamento in quanto:
- “è tardiva ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 162/2014 il quale prevede che se la negoziazione non viene esperita prima della proposizione della domanda giudiziale, l’’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la Prima udienza”;
- è stata proprio parte convenuta ad avviare una mediazione per la soluzione dei fatti di causa e a non averla proseguita per carenza di interesse alla sua prosecuzione, con conseguente verbale attestante l’esito negativo del procedimento;
- in realtà la mediazione obbligatoria, poiché prevede la presenza di un soggetto terzo e imparziale come il mediatore, offre addirittura maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita, che invece è prova di tale figura.
Differenze tra negoziazione e mediazione
La sentenza oggetto di disamina suggerisce un sintetico raffronto tra gli strumenti di risoluzione delle controversie interessati.
La negoziazione assistita disciplinata Dl n. 132/2014 consiste in un accordo con il quale le parti si adoperano per cooperare in buona fede e con lealtà al fine di trovare una soluzione amichevole alla controversia insorta, con l’assistenza degli avvocati.
La negoziazione, al pari della mediazione è condizione di procedibilità della domanda nei casi previsti dalla legge e una volta avviata può avere esito positivo o negativo.
La mediazione, ADR di più ampio impiego e condizione di procedibilità della domanda giudiziale in molte più materie rispetto alla negoziazione assistita, è una procedura più complessa e strutturata, nata per garantire il coinvolgimento diretto delle parti in materie che hanno ad oggetto in genere interessi patrimoniali di maggiore rilievo.
Da qui, la previsione di un mediatore, terzo e imparziale rispetto alle parti, il cui compito è di adoperarsi al fine di trovare una soluzione alternativa alla controversia insorta.
La differenza principale tra i due istituti è che nella negoziazione gli avvocati hanno un ruolo centrare nella ricerca dell’accordo, nella mediazione invece, almeno per come è stata concepita, sono le parti a doversi sforzare, con l’aiuto del mediatore, nel cercare una soluzione.
Comprensibile quindi la ragione per la quale il Tribunale di Roma abbia ritenuto che la mediazione, anche nei casi in cui è prevista la negoziazione assistita, garantisca comunque la condizione procedibilità.
Sentenza Tribunale Roma n. 11431-2022