Scarica Sentenza Corte di Appello di Roma N.7572-2024
Domanda giudiziale improcedibile se la parte non la eccepisce o il giudice non rileva la mancata mediazione entro la prima udienza di primo grado
Improcedibilità della domanda: rilievo entro la prima udienza
L’improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione può essere eccepita dalla parte o rilevata dal giudice entro la prima udienza del giudizio di primo grado.
Lo ha ribadito la Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 7572/2024.
Opposizione a decreto ingiuntivo: mancato esperimento della mediazione
In una causa di opposizione a un decreto ingiuntivo, il Tribunale davanti al quale è stata proposta, conferma il provvedimento monitorio.
Gli appellanti in sede di impugnazione lamentano, in rito, la mancata rilevazione dell’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. L’eccezione è stata sollevata dagli stessi appellanti in modo tardivo, oltre il termine previsto dalla normativa.
Gli appellanti, infatti, non hanno sollevato l’eccezione nelle note di trattazione scritta depositate per la prima udienza del 2 febbraio 2021, né durante l’udienza del successivo 11 febbraio. Anche all’udienza del 16 marzo 2021, l’eccezione non è stata formulata. Solo in una memoria ex articolo 183, comma 6, numero 1, del codice di procedura civile, è stata eccepita l’improcedibilità, quindi ben oltre i termini stabiliti.
Eccezione o rilievo di improcedibilità: il termine della prima udienza
Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto tardiva l’eccezione e non ha concesso il termine per la mediazione obbligatoria. La Corte d’Appello ha confermato questa impostazione, chiarendo che il limite temporale della prima udienza non è derogabile. Il principio sancito è che la decadenza opera in modo rigido, a tutela della certezza dei tempi processuali.
La parte appellante ha sostenuto che il termine per sollevare l’eccezione coincidesse con il deposito delle memorie ex articolo 183, comma 6. Tale interpretazione però è stata respinta, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’improcedibilità deve essere eccepita o rilevata al più tardi nella prima udienza.
L’interpretazione restrittiva del termine di decadenza sottolinea l’importanza della prima udienza, momento cruciale in cui le parti devono definire tutte le eccezioni preliminari e i giudici devono valutare eventuali rilievi d’ufficio. Un comportamento omissivo o tardivo comporta conseguenze definitive. Nel caso analizzato, il giudice ha escluso che l’improcedibilità potesse essere rilevata successivamente.
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, pone una regola chiara e inderogabile, rafforzando la centralità della prima udienza come spartiacque procedurale. Ciò garantisce un processo ordinato e coerente con i principi di economia processuale. Allo stesso tempo, la normativa impone alle parti un’attenta pianificazione delle proprie strategie difensive.
Termine stringente per garantire equità e celerità
Il caso esaminato dimostra quanto sia importante rispettare i termini processuali per il rilievo delle eccezioni, specialmente se relative all’improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria. Il mancato rispetto del termine della prima udienza comporta infatti la perdita definitiva della possibilità di far valere questa eccezione. Dalla regola si può quindi desumere come la gestione delle eccezioni procedurali rivesta un ruolo cruciale nel contesto del diritto processuale civile.
Leggi anche: Improcedibilità: eccezione non oltre la prima udienza
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