Scarica Sentenza Tribunale di Catania N.121-2025
Il termine di tre mesi che la legge stabilisce per esperire la mediazione ha natura ordinatoria non perentoria
Termine per l’avvio della mediazione: natura ordinatoria
Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 121 dell’8 gennaio 2025, ha affrontato numerosi profili processuali e sostanziali relativi all’impugnazione di una delibera condominiale. Tra i vari aspetti esaminati, emerge però il chiarimento sulla natura del termine di tre mesi, decorrente dal deposito della domanda di mediazione o da quello stabilito dal giudice per il suo deposito.
Il contesto normativo e la questione processuale
La mediazione costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso, obbligatorio in determinate materie, tra cui il condominio. L’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28/2010 impone che le parti svolgano la procedura di mediazione nel rispetto di un determinato termine. Tuttavia, sorge spesso il dubbio se tale termine abbia natura perentoria o ordinatoria.
Nel caso in esame, la parte convenuta aveva eccepito la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per il mancato rispetto del termine dei tre mesi previsti per la mediazione. Il Tribunale ha respinto questa eccezione, precisando che il termine non incide sulla validità del procedimento.
Natura ordinatoria del termine
Secondo la pronuncia del Tribunale, il termine di tre mesi previsto per l’esperimento della mediazione è meramente ordinatorio. Esso non pregiudica il procedimento qualora non venga rispettato. Questa interpretazione si fonda sulla finalità stessa della mediazione, che è volta a favorire una soluzione alternativa delle controversie.
La mediazione rappresenta del resto una fase strumentale e autonoma rispetto al giudizio. Il mancato rispetto del termine non determina preclusioni assolute. E’ essenziale infatti che la procedura consenta alle parti di beneficiare dei suoi effetti deflattivi.
Implicazioni pratiche
Il chiarimento fornito dal Tribunale di Catania ha importanti ricadute pratiche. Le parti coinvolte in controversie soggette a mediazione obbligatoria possono avviare il procedimento senza rispettare rigidamente il termine tre mesi per esperire la mediazione, senza temere conseguenze invalidanti sul procedimento. Questa interpretazione garantisce l’obiettivo di promuovere metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
La sentenza del Tribunale di Catania ribadisce che il termine per esperire la mediazione ha natura ordinatoria. Questo approccio conferma il ruolo centrale della mediazione come strumento volto a ridurre il carico giudiziario e a favorire soluzioni consensuali. Per gli operatori del diritto, è cruciale tenere a mente questa distinzione, pianificando le strategie processuali in modo coerente con l’obiettivo primario di tutelare i diritti delle parti e di rispettare i principi di economia processuale.
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