Accordo in mediazione e cessazione della materia del contendere prima dell’istruttoria: criterio della causalità nel riparto delle spese
Criterio di causalità nel ripartire le spese dopo l’accordo in mediazione
Quando l’accordo conciliativo esperito in sede di mediazione determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma interviene dopo l’instaurazione del giudizioe prima dell’attività istruttoria, le spese vengono regolate secondo il criterio della causalità, non della soccombenza virtuale. In base al criterio della causalità le spese quindi vengono poste a carico di chi ha dato causa al processo o alla sua prosecuzione.
Lo ha precisato il Tribunale di Patti nella sentenza n. 43/2023 (sotto allegata).
Intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida
Davanti al Tribunale siciliano viene avviata una procedura di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida. L’obiettivo dell’attrice è di ottenere nei confronti della S.a.s. conduttrice la convalida dello sfratto dell’immobile occupato in virtù di un contratto di locazione commerciale. Il procedimento si conclude con un’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile e con il rigetto del decreto ingiuntivo richiesto per ottenere il pagamento dei canoni.
Accordo in mediazione e cessazione della materia del contendere
Parte attrice in giudizio prova, con documenti, l’esito positivo della intervenuta mediazione obbligatoria. Presenta quindi l’istanza di cessazione della materia del contendere e chiede che le spese di lite vengano poste a carico della controparte, che invece richiede la compensazione delle stesse.
Il Tribunale di Patti, nel condividere la tesi del Tribunale di Torino espresso nella sentenza del 22 aprile 2021, ricorda che l’adesione all’accordo di mediazione comporta, dal punto di vista processuale, la rinuncia alle domande formulate in sede di giudizio con conseguente pronuncia della cessata materia del contendere.
A disciplinare gli effetti dell’accordo raggiunto in sede di mediazione è l’art. 12 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010. Detta norma dispone infatti che: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
Criterio causale per il riparto delle spese
Definita quindi la questione in sede di mediazione con un accordo, il Giudice non può pronunciarsi sulle domande poste in giudizio, perché le stesse devono intendersi implicitamente rinunciate.
Resta solo una questione da risolvere: il riparto delle spese di giudizio.
Sulle spese, per il Tribunale adito, nel caso di specie, non si può applicare il criterio della soccombenza virtuale che consente al Giudice di deliberare sulla fondatezza o meno delle domande e delle eccezioni delle parti solo al fine di decidere sulle spese.
L’accordo tra le parti, infatti è intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, ma prima dell’istruttoria. Il Giudice non è in grado quindi di stabilire chi, delle due parti, in assenza di accordo, avrebbe avuto la peggio in giudizio.
Occorre quindi applicare, ai fini della decisione sulle spese di lite, il criterio della causalità ponendo le spese a carico dalla parte “che ha dato causa al processo o alla sua protrazione”.
Le spese del giudizio vengono quindi poste a carico della parte convenuta, ossia la S.a.s. conduttrice.