Accordo in mediazione e cessazione della materia del contendere prima dell’istruttoria: criterio della causalità nel riparto delle spese

Criterio di causalità nel ripartire le spese dopo l’accordo in mediazione

Quando l’accordo conciliativo esperito in sede di mediazione determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma interviene dopo l’instaurazione del giudizioe prima dell’attività istruttoria, le spese vengono regolate secondo il criterio della causalità, non della soccombenza virtuale. In base al criterio della causalità le spese quindi vengono poste a carico di chi ha dato causa al processo o alla sua prosecuzione.

Lo ha precisato il Tribunale di Patti nella sentenza n. 43/2023 (sotto allegata).

Intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida

Davanti al Tribunale siciliano viene avviata una procedura di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida. L’obiettivo dell’attrice è di ottenere nei confronti della S.a.s. conduttrice la convalida dello sfratto dell’immobile occupato in virtù di un contratto di locazione commerciale. Il procedimento si conclude con un’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile e con il rigetto del decreto ingiuntivo richiesto per ottenere il pagamento dei canoni.

Accordo in mediazione e cessazione della materia del contendere

Parte attrice in giudizio prova, con documenti, l’esito positivo della intervenuta mediazione obbligatoria. Presenta quindi l’istanza di cessazione della materia del contendere e chiede che le spese di lite vengano poste a carico della controparte, che invece richiede la compensazione delle stesse.

Il Tribunale di Patti, nel condividere la tesi del Tribunale di Torino espresso nella sentenza del 22 aprile 2021, ricorda che l’adesione all’accordo di mediazione comporta, dal punto di vista processuale, la rinuncia alle domande formulate in sede di giudizio con conseguente pronuncia della cessata materia del contendere.  

A disciplinare gli effetti dell’accordo raggiunto in sede di mediazione è l’art. 12 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010. Detta norma dispone infatti che: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”. 

Criterio causale per il riparto delle spese

Definita quindi la questione in sede di mediazione con un accordo, il Giudice non può pronunciarsi sulle domande poste in giudizio, perché le stesse devono intendersi implicitamente rinunciate.

Resta solo una questione da risolvere: il riparto delle spese di giudizio.  

Sulle spese, per il Tribunale adito, nel caso di specie, non si può applicare il criterio della soccombenza virtuale che consente al Giudice di deliberare sulla fondatezza o meno delle domande e delle eccezioni delle parti solo al fine di decidere sulle spese.

L’accordo tra le parti, infatti è intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, ma prima dell’istruttoria. Il Giudice non è in grado quindi di stabilire chi, delle due parti, in assenza di accordo, avrebbe avuto la peggio in giudizio.

Occorre quindi applicare, ai fini della decisione sulle spese di lite, il criterio della causalità ponendo le spese a carico dalla parte “che ha dato causa al processo o alla sua protrazione”.

Le spese del giudizio vengono quindi poste a carico della parte convenuta, ossia la S.a.s. conduttrice.

Scarica Sentenza Tribunale di Patti 19 01 2023

 

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Mediazione obbligatoria: spese di lite a carico della parte che prolunga il giudizio

Il Tribunale di Patti, nella sentenza n. 43/2023, ha stabilito che, in caso di accordo in mediazione intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio ma prima dell'istruttoria, le spese di lite vadano ripartite secondo il criterio della causalità e non della soccombenza virtuale. Tale orientamento, applicato a un caso di sfratto per morosità, preclude al giudice di valutare la fondatezza delle domande, ponendo i costi a carico di chi ha dato causa al processo o alla sua protrazione, in questo caso il convenuto.

Data sentenza: 19/01/2023
Curia: Tribunale di Patti
Giudice: Antonio Pelusi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Mediazione obbligatoria +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
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Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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