Scarica Sentenza Tribunale di Modena N.842 2025
Il dovere di riservatezza interno alla mediazione riguarda solo le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non i patti transattivi stipulati al di fuori
Dovere di riservatezza in mediazione: solo per le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite
Il dovere di riservatezza, stabilito dall’articolo 9 del D.lgs. n. 28 del 2010, tutela esclusivamente quanto viene detto o appreso durante il procedimento di mediazione. Pertanto, atti o informazioni che si formano al di fuori di tale contesto non sono coperti da questo obbligo e possono essere legittimamente utilizzati in sede giudiziale. È quanto chiarisce il Tribunale di Modena nella sentenza n. 842/2025, riferendosi a un accordo transattivo finalizzato a delineare una eventuale definizione bonaria del conflitto.
Accordo transattivo: eccezione di riservatezza in mediazione
Diversi ricorrenti agiscono in giudizio per far valere i patti contenuti in accordo transattivo, chiedendo al giudice che il convenuto sia condannato a onorarli. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, solleva una duplice e incisiva eccezione per contestare l’azione legale. In primo luogo, egli eccepisce l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda, sostenendo che essa si basi su un documento e su informazioni emersi in sede di mediazione. A suo avviso, tali elementi sono coperti dal dovere di riservatezza imposto dalla legge, il che ne impedisce l’uso in un’aula di tribunale. In secondo luogo, il convenuto sostiene che il documento non sia giuridicamente vincolante. A suo dire, trattasi di un mero atto preliminare volto a “delineare i confini di un’eventuale definizione bonaria”.
Riservatezza in mediazione solo per gli scambi interni alla procedura
Il Tribunale, dopo aver esaminato le argomentazioni di entrambe le parti, ritiene il ricorso dei richiedenti fondato e rigetta tutte le eccezioni del convenuto. La pronuncia chiarisce in modo definitivo il rapporto tra la riservatezza della mediazione e la validità degli accordi transattivi. Il giudice fa riferimento all’articolo 9 del D.lgs. n. 28 del 2010, il quale stabilisce che il dovere di riservatezza si applica a ciò che viene detto e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. L’interpretazione è rigorosa e letterale: la segretezza riguarda esclusivamente gli scambi che avvengono internamente alla sessione di mediazione, con il mediatore presente. Nel caso specifico, l’accordo transattivo, pur riportando nell’intestazione riferimenti all’organismo di mediazione, si configura come una scrittura privata esterna al procedimento vero e proprio. Il giudice evidenzia come il mediatore designato per le controversie non abbia partecipato alla redazione e alla firma dell’accordo. Di conseguenza, il documento non è coperto dall’obbligo di riservatezza, e la sua produzione in giudizio è pienamente legittima. Il giudice nel rigettare l’eccezione del convenuto, sottolinea come la riservatezza della mediazione non possa diventare un mezzo per sottrarsi a un accordo validamente stipulato. Il Tribunale conferma la piena validità dell’accordo transattivo, nonostante le contestazioni del convenuto, perchè dall’analisi delle intenzioni delle parti, espresse dal linguaggio utilizzato nel documento, emerge la comune volontà di porre fine alle controversie pendenti. La sentenza in conclusione conferma l’importanza della distinzione tra quanto avviene nel corso della mediazione e gli accordi che ne possono scaturire, garantendo al contempo che i patti liberamente sottoscritti tra le parti conservino la loro forza giuridica.
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