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Il dovere di riservatezza interno alla mediazione riguarda solo le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non i patti transattivi stipulati al di fuori

Dovere di riservatezza in mediazione: solo per le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite
Il dovere di riservatezza, stabilito dall’articolo 9 del D.lgs. n. 28 del 2010, tutela esclusivamente quanto viene detto o appreso durante il procedimento di mediazione. Pertanto, atti o informazioni che si formano al di fuori di tale contesto non sono coperti da questo obbligo e possono essere legittimamente utilizzati in sede giudiziale. È quanto chiarisce il Tribunale di Modena nella sentenza n. 842/2025, riferendosi a un accordo transattivo finalizzato a delineare una eventuale definizione bonaria del conflitto.

Accordo transattivo: eccezione di riservatezza in mediazione
Diversi ricorrenti agiscono in giudizio per far valere i patti contenuti in accordo transattivo, chiedendo al giudice che il convenuto sia condannato a onorarli. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, solleva una duplice e incisiva eccezione per contestare l’azione legale. In primo luogo, egli eccepisce l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda, sostenendo che essa si basi su un documento e su informazioni emersi in sede di mediazione. A suo avviso, tali elementi sono coperti dal dovere di riservatezza imposto dalla legge, il che ne impedisce l’uso in un’aula di tribunale. In secondo luogo, il convenuto sostiene che il documento non sia giuridicamente vincolante. A suo dire, trattasi di un mero atto preliminare volto a “delineare i confini di un’eventuale definizione bonaria”.

Riservatezza in mediazione solo per gli scambi interni alla procedura
Il Tribunale, dopo aver esaminato le argomentazioni di entrambe le parti, ritiene il ricorso dei richiedenti fondato e rigetta tutte le eccezioni del convenuto. La pronuncia chiarisce in modo definitivo il rapporto tra la riservatezza della mediazione e la validità degli accordi transattivi. Il giudice fa riferimento all’articolo 9 del D.lgs. n. 28 del 2010, il quale stabilisce che il dovere di riservatezza si applica a ciò che viene detto e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. L’interpretazione è rigorosa e letterale: la segretezza riguarda esclusivamente gli scambi che avvengono internamente alla sessione di mediazione, con il mediatore presente. Nel caso specifico, l’accordo transattivo, pur riportando nell’intestazione riferimenti all’organismo di mediazione, si configura come una scrittura privata esterna al procedimento vero e proprio. Il giudice evidenzia come il mediatore designato per le controversie non abbia partecipato alla redazione e alla firma dell’accordo. Di conseguenza, il documento non è coperto dall’obbligo di riservatezza, e la sua produzione in giudizio è pienamente legittima. Il giudice nel rigettare l’eccezione del convenuto, sottolinea come la riservatezza della mediazione non possa diventare un mezzo per sottrarsi a un accordo validamente stipulato. Il Tribunale conferma la piena validità dell’accordo transattivo, nonostante le contestazioni del convenuto, perchè dall’analisi delle intenzioni delle parti, espresse dal linguaggio utilizzato nel documento, emerge la comune volontà di porre fine alle controversie pendenti. La sentenza in conclusione conferma l’importanza della distinzione tra quanto avviene nel corso della mediazione e gli accordi che ne possono scaturire, garantendo al contempo che i patti liberamente sottoscritti tra le parti conservino la loro forza giuridica.

Leggi anche: La riservatezza interna in mediazione

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riservatezza dichiarazioni

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Dovere di riservatezza interno alla mediazione

La sentenza n. 842/2025 del Tribunale di Modena chiarisce che il dovere di riservatezza previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 28/2010 tutela esclusivamente le dichiarazioni e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Di conseguenza, un accordo transattivo redatto come scrittura privata esterna alla procedura, senza la partecipazione del mediatore, non è coperto da tale obbligo. Pertanto, tali patti sono legittimamente producibili in giudizio e vincolanti per le parti.

Data sentenza: 01/07/2025
Curia: Tribunale di Modena
Giudice: Roberto Masoni
Argomento/i: Mediazione
Materia/e: riservatezza dichiarazioni

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In mediazione le dichiarazioni sono “riservate”

Il Tribunale di Cuneo (sentenza n. 33/2023) ha rigettato la richiesta di pagamento di compensi professionali avanzata da una società di mediazione immobiliare, poiché l'attrice non ha fornito prove circa il conferimento dell'incarico. Il giudice ha ribadito l'irrilevanza probatoria dei comportamenti tenuti durante la mediazione, confermando che le dichiarazioni rese in tale sede sono coperte da riservatezza ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e non possono essere utilizzate in giudizio senza consenso.

Data sentenza: 18/01/2023
Curia: Tribunale di Cuneo
Giudice: Giusy Ciampa
Argomento/i: Mediazione +1
Materia/e: Mediazione +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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