Scarica Sentenza Tribunale di Forlì N.678-2025
Il rifiuto ingiustificato della proposta di conciliazione giudiziale art. 185 c.p.c configura una responsabilità processuale per lite temeraria
Condanna per lite temeraria se si rifiuta la proposta conciliativa art. 185 c.p.c
Il rifiuto ingiustificato da parte di un contendente di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. giustifica la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Questa condotta, infatti, specialmente quando accompagnata dalla manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, rivela una colpa grave o mala fede processuale. Il rifiuto senza valide motivazioni contrasta con l’esigenza costituzionale di ragionevole durata del processo e comporta uno spreco di risorse pubbliche, configurando un abuso del diritto di agire in giudizio sanzionabile d’ufficio per tutelare l’efficienza della funzione giurisdizionale. Lo ha stabilito il Tribunale di Forlì con la sentenza n. 678/2025.
Decreto ingiuntivo per pagamento credito residuo
Una società ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di 16.882,20 euro, oltre interessi e spese. La somma rappresenta il credito residuo derivante dall’esecuzione di una serie di opere edili commissionate da un ‘altra società in un cantiere, per un valore totale di 215.782,84 euro, come documentato da nove fatture emesse tra il 2013 e il 2016. La società ingiungente precisa, in sede monitoria, di aver ricevuto dalla committente solo una parte del corrispettivo complessivo. In particolare, vengono documentati quattro bonifici di acconto per un totale di 13.000,00 euro, eseguiti tra dicembre 2015 e febbraio 2018 e la cessione del credito di 105.420,64 euro avvenuta il 7 settembre 2016. Sottratte queste somme dal totale fatturato, l’importo residuo oggetto dell’ingiunzione risulta quindi di 16.882,20 euro. L’ingiunto si oppone al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del credito, sostenendo l’applicabilità del termine quinquennale, data l’asserita assenza di un contratto scritto. Contestualmente, eccepisce la genericità e indeterminatezza della pretesa. Controparte invece, si costituisce nel giudizio di opposizione per ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, replicando all’eccezione di prescrizione e fornendo la documentazione relativa agli acconti.
Proposta conciliativa giudiziale art. 185 c.p.c
Il giudice con ordinanza ex art. 648 c.p.c. concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Successivamente, con ordinanza del 21 settembre 2023, formula una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., invitando l’ingiunto a versare 17.000,00 euro per sorte capitale e interessi, oltre alle spese già liquidate nel decreto. L’opponente però rifiuta la proposta limitandosi a motivare che “non ci sono le condizioni per poter aderire alla medesima”. Dopo questo rifiuto, con ordinanza del 9 maggio 2024, il giudice rigetta le istanze istruttorie e dispone la trattazione della causa per la discussione finale ex art. 281-sexies c.p.c.
Rifiuto della proposta di conciliazione: condanna per lite temeraria
La sentenza rigetta l’opposizione nel merito, confermando integralmente il decreto ingiuntivo. Parte soccombente viene condannata al pagamento delle spese legali, e d’ufficio all’importo di 1.000,00 euro ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria. Il Giudice motiva la condanna evidenziando come la manifesta infondatezza delle eccezioni e il rifiuto ingiustificato e immotivato della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. configurino una responsabilità processuale. Tale contegno, omissivo e pretestuoso, si pone in contrasto con le finalità pubblicistiche di una sollecita definizione dei giudizi, rallentando inutilmente il processo e causando una dispersione delle risorse della giurisdizione, in violazione dei doveri di lealtà e del principio costituzionale del giusto processo.
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