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Il rifiuto ingiustificato della proposta di conciliazione giudiziale art. 185 c.p.c configura una responsabilità processuale per lite temeraria

Condanna per lite temeraria se si rifiuta la proposta conciliativa art. 185 c.p.c
Il rifiuto ingiustificato da parte di un contendente di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. giustifica la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Questa condotta, infatti, specialmente quando accompagnata dalla manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, rivela una colpa grave o mala fede processuale. Il rifiuto senza valide motivazioni contrasta con l’esigenza costituzionale di ragionevole durata del processo e comporta uno spreco di risorse pubbliche, configurando un abuso del diritto di agire in giudizio sanzionabile d’ufficio per tutelare l’efficienza della funzione giurisdizionale. Lo ha stabilito il Tribunale di Forlì con la sentenza n. 678/2025.

Decreto ingiuntivo per pagamento credito residuo
Una società ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di 16.882,20 euro, oltre interessi e spese. La somma rappresenta il credito residuo derivante dall’esecuzione di una serie di opere edili commissionate da un ‘altra società in un cantiere, per un valore totale di 215.782,84 euro, come documentato da nove fatture emesse tra il 2013 e il 2016. La società ingiungente precisa, in sede monitoria, di aver ricevuto dalla committente solo una parte del corrispettivo complessivo. In particolare, vengono documentati quattro bonifici di acconto per un totale di 13.000,00 euro, eseguiti tra dicembre 2015 e febbraio 2018 e la cessione del credito di 105.420,64 euro avvenuta il 7 settembre 2016. Sottratte queste somme dal totale fatturato, l’importo residuo oggetto dell’ingiunzione risulta quindi di 16.882,20 euro. L’ingiunto si oppone al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del credito, sostenendo l’applicabilità del termine quinquennale, data l’asserita assenza di un contratto scritto. Contestualmente, eccepisce la genericità e indeterminatezza della pretesa. Controparte invece, si costituisce nel giudizio di opposizione per ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, replicando all’eccezione di prescrizione e fornendo la documentazione relativa agli acconti.

Proposta conciliativa giudiziale art. 185 c.p.c
Il giudice con ordinanza ex art. 648 c.p.c. concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Successivamente, con ordinanza del 21 settembre 2023, formula una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., invitando l’ingiunto a versare 17.000,00 euro per sorte capitale e interessi, oltre alle spese già liquidate nel decreto. L’opponente però rifiuta la proposta limitandosi a motivare che “non ci sono le condizioni per poter aderire alla medesima”. Dopo questo rifiuto, con ordinanza del 9 maggio 2024, il giudice rigetta le istanze istruttorie e dispone la trattazione della causa per la discussione finale ex art. 281-sexies c.p.c.

 Rifiuto della proposta di conciliazione: condanna per lite temeraria
La sentenza rigetta l’opposizione nel merito, confermando integralmente il decreto ingiuntivo. Parte soccombente viene condannata al pagamento delle spese legali, e d’ufficio all’importo di 1.000,00 euro ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria. Il Giudice motiva la condanna evidenziando come la manifesta infondatezza delle eccezioni e il rifiuto ingiustificato e immotivato della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. configurino una responsabilità processuale. Tale contegno, omissivo e pretestuoso, si pone in contrasto con le finalità pubblicistiche di una sollecita definizione dei giudizi, rallentando inutilmente il processo e causando una dispersione delle risorse della giurisdizione, in violazione dei doveri di lealtà e del principio costituzionale del giusto processo.

Leggi anche: Il tentativo di conciliazione art. 185 c.p.c.

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Proposta di conciliazione giudiziale

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Lite temeraria per chi rifiuta la proposta ex art. 185-bis c.p.c.

Il Tribunale di Forlì (sent. n. 678/2025) ha confermato un decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito residuo di 16.882,20 euro derivante da opere edili. Rigettate le eccezioni di prescrizione e indeterminatezza, il giudice ha condannato d'ufficio l'ingiunto per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Tale sanzione deriva dal rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., condotta ritenuta pretestuosa e contraria ai doveri di lealtà e alla ragionevole durata del processo.

Data sentenza: 13/11/2025
Curia: Tribunale di Forlì
Giudice: Emanuele Picci
Argomento/i: Ex art. 185-bis c.p.c.
Materia/e: Proposta di conciliazione giudiziale

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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