Scarica Sentenza Tribunale di Salerno N.15248-2025

Se il giudice formula la proposta di conciliazione prevista dall’art. 185 c.p.c le parti hanno l’obbligo di esaminarla e valutarla con diligenza

Proposta conciliativa: le parti sono obbligate a esaminarla
Il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 15248/2025 chiarisce che quando il giudice formula una proposta di conciliazione, in base a quanto previsto dall’art. 185 bis c.p.c, le parti sono obbligate a prenderla in considerazione e ad esaminarla con attenzione. Non si possono esimere da questo obbligo, perchè dimostrerebbero una condotta processuale non diligente e una chiusura al dialogo.

Contratto d’opera professionale: proposta conciliativa art. 185 bis c.p.c
Un dottore conviene in giudizio due soggetti per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali, il risarcimento dei danni per lite temeraria e la condanna al pagamento delle spese legali. Le due controparti si costituiscono in giudizio e contestato tutte le richieste dell’attore.  Il Giudice istruttore, dopo lo smarrimento e la successiva ricostruzione del fascicolo d’ufficio formula una proposta conciliativa in base a quanto previsto dall’art. 185 bis c.p.c. La proposta di conciliazione prevede il pagamento di 79.000,00 euro per i compensi professionali e 4.000,00 euro per le spese legali sostenute dall’attore, con reciproca rinuncia alle pretese. L’attore manifesta subito la propria disponibilità ad accettare la proposta, purché agli importi venga aggiunta l’IVA. Il giudice, rilevata l’impossibilità di conciliare la controversia, rinvia la causa per le conclusioni, infine la trattiene in decisione.

Proposta di conciliazione: sulle parti grava l‘obbligo di esaminarla
La sentenza è di estremo interesse perchè mette in evidenza che nel caso di specie l’accettazione della proposta conciliativa in sede di comparsa conclusionale non può considerarsi valida. La proposta di conciliazione che viene formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c infatti non si può considerare solo un suggerimento. Si tratta piuttosto di uno strumento processuale molto importante. Questa proposta si basa su un’analisi approfondita del materiale istruttorio acquisito dal giudice in corso di causa, che in caso di mancato accordo, dovrà decidere la causa con sentenza. Le parti pertanto non possono assolutamente ignorare o sottovalutare la proposta di conciliazione del giudice. Le stesse hanno un vero e proprio obbligo di prenderla in considerazione e di esaminarla con  attenzione e diligenza. Le parti devono impegnarsi per costruire un dialogo costruttivo sulla proposta del giudice. Se poi l’accordo non viene raggiunto le parti hanno comunque l’obbligo di spiegare in modo chiaro e preciso le ragioni per le quali non acconsentono all’accordo. La mancata, ingiustificata od ostinata chiusura al dialogo sul contenuto della proposta conciliativa può avere conseguenze giuridiche rilevanti. Questo comportamento infatti può essere sanzionato dall’articolo 96 c.p.c, che prevede la responsabilità aggravata in capo ai soggetti che intraprendono una lite temeraria o che agiscono o resistono in giudizio con mala fede o colpa grave.

Lite temeraria art. 96: nessuna sanzione per l’attore
Il Giudice sottolinea però che, nel caso di specie, sebbene l’attore non abbia accettato l’unica proposta conciliativa formulata, lo stesso abbia adempiuto al suo dovere di trasparenza. L’attore infatti ha dettagliatamente motivato la propria posizione, chiarendo le ragioni per le quali non aveva intenzione di accogliere completamente la proposta formulata. Alla luce di questo comportamento il Giudice ritiene che non sussistono le condizioni per   sanzionare l’attore ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. L’aver spiegato le proprie ragioni dimostra un atteggiamento diligente e di apertura al dialogo, anche se l’accordo non è stato raggiunto.

Leggi anche:  La conciliazione ex art. 185-bis c.p.c.: deve emergere la posizione delle parti

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Proposta di conciliazione art. 185 c.p.c

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Proposta di conciliazione art. 185 c.p.c: obbligo delle parti di esaminarla attentamente

La sentenza n. 15248/2025 del Tribunale di Salerno stabilisce che la proposta di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. non sia un semplice suggerimento, ma uno strumento processuale che impone alle parti l'obbligo di essere esaminate con diligenza. Una chiusura ingiustificata al dialogo può infatti configurare lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Tuttavia, tale sanzione è esclusa se la parte, pur non accettando l'accordo, motiva chiaramente e in modo trasparente le ragioni del proprio dissenso.

Data sentenza: 08/04/2025
Curia: Tribunale di Salerno
Giudice: Paola Corabi
Argomento/i: Proposta di conciliazione
Materia/e: Proposta di conciliazione art. 185 c.p.c

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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