Per la Corte d’appello di Lecce, la mediazione deve essere svincolata da formalismi che non sono funzionali alla composizione della lite, anche ampliando l’oggetto e sforando i tempi laddove necessario

Termine procedimento di mediazione e improcedibilità domanda giudiziale

L’attivazione del procedimento di mediazione, successivamente al termine assegnato dal giudice, non rende improcedibile la domanda giudiziale. Ciò perché tale termine non ha natura perentoria e non possono essere comminate preclusioni o decadenze non sancite per legge. Ed anzi, il procedimento di mediazione deve considerarsi svincolato da aspetti formalistici. Così la Corte d’appello di Lecce nella sentenza n. 888/2022.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Lecce confermava il decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca. La Srl cessionaria del credito proponeva opposizione, deducendo, tra l’altro, che il giudice di prime cure avesse dichiarato l’improcedibilità della spiegata opposizione per la mancata osservanza del termine fissato per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 2 D.Lgs. n. 28/2010.

La banca si costituiva invocando il rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La decisione

La Corte, nel decidere, esamina innanzitutto il motivo di gravame, cioè la doglianza relativa all’onere di esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, che il giudice di primo grado ha ritenuto incombesse su parte opponente entro il termine perentorio di 15 giorni, facendo discendere dal mancato esperimento l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Per il giudice d’appello il motivo è fondato.

Ed invero, preliminarmente, con riferimento all’individuazione della parte processuale investita dell’onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, deve osservarsi, scrive il giudice del gravame, “come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 19596/2020), ponendo fine ad un risalente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio di diritto – al quale si ritiene di conformarsi – per cui ‘nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria – ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 – i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo’.

E’ naturale, proseguono i giudici, “che sia l’attore, cioè chi assume l’iniziativa processuale, a dover chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, risultando illogico affidare all’opponente la precisazione dell’oggetto e delle ragioni di una pretesa che non è sua”.

A ciò si aggiungano le diverse conseguenze che si verificherebbero in caso di inerzia di ciascuna delle parti, prosegue la Corte, perché “se l’onere è a carico del debitore opponente e questi non si attivi, l’opposizione viene dichiarata improcedibile e il decreto diventa irrevocabile, quindi l’effetto sarebbe quello di compromettere definitivamente il suo diritto; al contrario, se invece l’onere è a carico dell’opposto, l’inerzia di quest’ultimo causa sì, l’improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedisce di riproporre la domanda; quindi ci sarà un effetto solo provvisorio, senza alcuna preclusione (dunque, il creditore ‘non perde nulla’)”.

Pertanto, per la Corte d’appello, “vanno preferite, dovendo bilanciare l’efficienza del sistema processuale e la ragionevole durata dei procedimenti con il diritto di difesa, quelle che meno sacrificano quest’ultimo”.

Quanto all’attivazione del procedimento di mediazione, successivamente al termine assegnato dal giudice, la Corte ritiene come il termine, in assenza di specifica previsione di legge in tal senso, non debba considerarsi avente natura perentoria, ciò in conformità del resto a quanto affermato dalla Cassazione (sentenza n. 40035/2021).

Per cui, “stante la accertata natura ordinatoria del termine, entro cui esperire il tentativo di mediazione, nei casi di avvio del procedimento di mediazione la domanda giudiziale proposta non può essere ritenuta improcedibile. D’altra parte, quel che risulta essere rilevante nel tentativo di composizione della lite, non è il momento della promozione ma il procedimento in sé”.

Concludendo sul punto, la Corte ritiene “non sia possibile comminare preclusioni o decadenze non sancite per legge, essendo le parti interessate al procedimento di mediazione non obbligate a proseguirlo, dopo il primo preliminare incontro. Il procedimento di mediazione deve pertanto considerarsi svincolato da aspetti formalistici perché caratterizzato dalla libertà di forme e contenuti nell’ottica di una portata quanto più funzionale alla composizione della lite, anche ampliando l’oggetto e sforando i tempi, laddove necessario”.

Scarica Sentenza Corte d’Appello di Lecce 08 09 2022

Procedimento di mediazione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione svincolata da formalismi inutili

La Corte d’appello di Lecce (sent. n. 888/2022) ha stabilito che l'attivazione della mediazione oltre il termine fissato dal giudice non comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale, poiché tale scadenza ha natura ordinatoria e non perentoria. In linea con le Sezioni Unite, l'onere della mediazione nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo ricade sulla parte opposta. Il procedimento deve quindi essere svincolato da formalismi, privilegiando l'efficacia della composizione della lite rispetto a rigidi limiti temporali.

Data sentenza: 08/09/2022
Curia: Corte d'Appello di Lecce
Argomento/i: improcedibilità domanda giudiziale
Materia/e: Procedimento di mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Curia: Tribunale di Gela
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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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