Scarica Sentenza Tribunale di Cassino N.1186-2025
Per la procedibilità della domanda giudiziale occorre simmetria tra le circostanze di fatto giudiziali e la domanda di mediazione
Procedibilità domanda giudiziale: occorre simmetria con la domanda di mediazione
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, come quelle condominiali, la mancanza di simmetria sostanziale tra i motivi esposti nella domanda di mediazione e quelli successivamente introdotti con l’atto di citazione in giudizio impedisce di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità. Lo ha ribadito il Tribunale di Cassino nella sentenza n. 1186/2025.
Impugnazione delibera condominiale
Un condomino impugna la delibera condominiale del 22 giugno 2020, chiedendone la nullità per una serie di vizi e irregolarità:
- mancata verifica della regolare costituzione dell’assemblea e omessa verbalizzazione di un suo intervento;
- approvazione postuma dei compensi di un tecnico condominiale per un incarico di adeguamento sismico e agibilità, non espletabile senza preventiva autorizzazione o confronto tra preventivi;
- inserimento in bilancio di un compenso straordinario di 600,00 euro per l’amministratore, anch’esso senza preventiva delibera;
- inserimento in bilancio di una spesa per il danno su un bene in proprietà esclusiva, ma ritenuto di pertinenza condominiale, sulla base di una perizia tecnica di parte e posto a carico del condominio senza previo incarico né discussione assembleare;
- ripartizione dei costi basata su una presunta errata tabellazione millesimale.
L’attore chiede pertanto di dichiarare la nullità dell’assemblea o dei singoli deliberati e di disporre il ricalcolo e la correzione della ripartizione delle spese, ponendo a detrazione del suo debito anche le quote pagate in eccesso negli esercizi precedenti. Il Condominio, costituitosi in giudizio, eccepisce preliminarmente l’improcedibilità delle domande attoree, contestandole nel merito. Il processo si svolge con la concessione dei termini per le memorie e l’istruttoria documentale, dopo numerosi rinvii dovuti al recupero del fascicolo dall’originario Giudice di Pace, dichiaratosi incompetente per valore.
Domanda improcedibile: assenza di simmetria tra domanda di mediazione e giudiziale
La causa giunge alla fase decisionale e il Giudice ritiene le domande dell’attore improcedibili a causa della riscontrata omessa simmetria tra la richiesta di mediazione obbligatoria, prevista per le controversie condominiali, e i fatti essenziali posti a fondamento della causa. Il Tribunale, a sostegno della sua decisione, richiama l’obbligo, imposto dall’art. 4 del Decreto legislativo n. 28/2010, di indicare nell’istanza di mediazione l’oggetto e le ragioni della pretesa. Questa indicazione deve essere sufficientemente specifica e simmetrica rispetto all’atto introduttivo del giudizio, per consentire alla controparte di conoscere il nucleo del futuro contenzioso e rendere possibile un consapevole tentativo di conciliazione. Nel caso specifico, l’attore non ha prodotto l’istanza di mediazione e ha ammesso di non aver indicato tutte le circostanze di fatto a sostegno dell’impugnazione. Il Giudice ha quindi stabilito che tutti i molteplici motivi di doglianza, ossia i vizi della delibera e l’azione conseguente di ricalcolo del dovuto, dovevano essere indicati nell’istanza di mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità. Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, il Tribunale ha quindi dichiarato l’improcedibilità delle domande attoree e ha ritenuto precluse o assorbite dall’accertata improcedibilità le ulteriori questioni di merito.
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