Scarica Sentenza Tribunale di Cassino N.1186-2025

Per la procedibilità della domanda giudiziale occorre simmetria tra le circostanze di fatto giudiziali e la domanda di mediazione

Procedibilità domanda giudiziale: occorre simmetria con la domanda di mediazione
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, come quelle condominiali, la mancanza di simmetria sostanziale tra i motivi esposti nella domanda di mediazione e quelli successivamente introdotti con l’atto di citazione in giudizio impedisce di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità. Lo ha ribadito il Tribunale di Cassino nella sentenza n. 1186/2025.

Impugnazione delibera condominiale
Un condomino impugna la delibera condominiale del 22 giugno 2020, chiedendone la nullità per una serie di vizi e irregolarità:

  • mancata verifica della regolare costituzione dell’assemblea e omessa verbalizzazione di un suo intervento;
  • approvazione postuma dei compensi di un tecnico condominiale per un incarico di adeguamento sismico e agibilità, non espletabile senza preventiva autorizzazione o confronto tra preventivi;
  • inserimento in bilancio di un compenso straordinario di 600,00 euro per l’amministratore, anch’esso senza preventiva delibera;
  • inserimento in bilancio di una spesa per il danno su un bene in proprietà esclusiva, ma ritenuto di pertinenza condominiale, sulla base di una perizia tecnica di parte e posto a carico del condominio senza previo incarico né discussione assembleare;
  • ripartizione dei costi basata su una presunta errata tabellazione millesimale.

L’attore chiede pertanto di dichiarare la nullità dell’assemblea o dei singoli deliberati e di disporre il ricalcolo e la correzione della ripartizione delle spese, ponendo a detrazione del suo debito anche le quote pagate in eccesso negli esercizi precedenti. Il Condominio, costituitosi in giudizio, eccepisce preliminarmente l’improcedibilità delle domande attoree, contestandole nel merito. Il processo si svolge con la concessione dei termini per le memorie e l’istruttoria documentale, dopo numerosi rinvii dovuti al recupero del fascicolo dall’originario Giudice di Pace, dichiaratosi incompetente per valore.

Domanda improcedibile: assenza di simmetria tra domanda di mediazione e giudiziale
La causa giunge alla fase decisionale e il Giudice ritiene le domande dell’attore improcedibili a causa della riscontrata omessa simmetria tra la richiesta di mediazione obbligatoria, prevista per le controversie condominiali, e i fatti essenziali posti a fondamento della causa. Il Tribunale, a sostegno della sua decisione, richiama l’obbligo, imposto dall’art. 4 del Decreto legislativo n. 28/2010, di indicare nell’istanza di mediazione l’oggetto e le ragioni della pretesa. Questa indicazione deve essere sufficientemente specifica e simmetrica rispetto all’atto introduttivo del giudizio, per consentire alla controparte di conoscere il nucleo del futuro contenzioso e rendere possibile un consapevole tentativo di conciliazione. Nel caso specifico, l’attore non ha prodotto l’istanza di mediazione e ha ammesso di non aver indicato tutte le circostanze di fatto a sostegno dell’impugnazione. Il Giudice ha quindi stabilito che tutti i molteplici motivi di doglianza, ossia i vizi della delibera e l’azione conseguente di ricalcolo del dovuto, dovevano essere indicati nell’istanza di mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità. Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, il Tribunale ha quindi dichiarato l’improcedibilità delle domande attoree e ha ritenuto precluse o assorbite dall’accertata improcedibilità le ulteriori questioni di merito.

Leggi anche: Serve simmetria tra mediazione e domanda giudiziale

Scarica Sentenza Tribunale di Cassino N.1186-2025

Procedibilità della domanda giudiziale

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Domanda mediazione e giudiziale serve simmetria per la procedibilità

La sentenza n. 1186/2025 del Tribunale di Cassino ribadisce che, nelle controversie condominiali, la procedibilità dell'azione giudiziale richiede una simmetria sostanziale tra i motivi della domanda di mediazione obbligatoria e quelli dell'atto di citazione. Nel caso specifico, l'improcedibilità è stata dichiarata poiché l'attore non aveva indicato nell'istanza di mediazione tutti i vizi della delibera impugnata, impedendo così alla controparte un consapevole tentativo di conciliazione.

Data sentenza: 19/09/2025
Curia: Tribunale di Cassino
Giudice: Daniela Trotta
Argomento/i: Domanda mediazione e giudiziale
Materia/e: Procedibilità della domanda giudiziale

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento