Scarica Sentenza Tribunale di Milano N.2365-2025
Spetta all’istante l’onere di comunicare il deposito della domanda di mediazione alla controparte per interrompere la prescrizione e impedire la decadenza
Comunicazione deposito domanda di mediazione: onere della parte
Per interrompere la prescrizione o impedire la decadenza, l’onere di comunicare il deposito della domanda di mediazione obbligatoria alla parte avversa non spetta all’organismo di mediazione adito, ma alla parte che presenta l’istanza. Lo ha ribadito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2365/2025.
Controversia condominiale
Alcuni condomini citano in giudizio il Condominio di cui fanno parte chiedendo al Tribunale di sospendere l’efficacia esecutiva di una delibera e di dichiarala nulla in relazione al punto 6 dell’ordine del giorno. I condomini ritengono che la delibera sia illegittima per violazione dell’articolo 1135 c.c, che disciplina le attribuzioni dell’assemblea e comunque perché la l’assemblea ha deliberato un’innovazione superflua e costosa come l’istituzione di un servizio di vigilanza condominiale. Il Condominio nel costituirsi in giudizio contesta le richieste di parte avversa e la causa prosegue.
Condomini dissenzienti: termini per impedire la decadenza
In giudizio il Condominio fa presente che i condomini attori e impugnanti della delibera del 20/12/2022 erano presenti all’assemblea e avevano votato contro. Da questo momento incombeva su di loro l’onere di impedire la decadenza entro il termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione della delibera dall’art. 1137 c.c e in scadenza il 19 gennaio 2023. Gli attori invece hanno proposto la domanda di mediazione, ma la stessa è stata comunicata al Condominio il 20.01.2023.
Domanda di mediazione: la comunicazione del deposito spetta all’istante
Il Tribunale sulla questione ricorda infatti che l’articolo 8 del DLGS 28/2010 stabilisce che, all’atto della presentazione della domanda di mediazione, l’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro entro un periodo compreso tra venti e quaranta giorni, a meno che le parti non concordino diversamente. La comunicazione della domanda, della designazione del mediatore, della sede e dell’orario dell’incontro, delle modalità della procedura e della data del primo incontro deve essere inviata alle parti dall’organismo. In caso di controversie con specifiche competenze tecniche, possono essere nominati mediatori ausiliari. La domanda di mediazione, una volta comunicata alle parti, ha gli stessi effetti di una domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte che presenta la domanda può comunicarla all’altra parte, fermo restando l’obbligo dell’organismo di procedere come previsto dal comma 1. La giurisprudenza, interpretando l’articolo 5, comma 6, del DLGS 28/2010, ha chiarito che l’effetto di impedire la decadenza si verifica al momento della comunicazione della domanda alle altre parti, non dalla data di convocazione all’organismo di mediazione. L’onere della comunicazione spetta alla parte che ha presentato la domanda, non all’organismo di mediazione. Nel caso specifico, poiché non vi è prova che la comunicazione prevista dall’articolo 8 del DLGS 28/2010 sia stata inviata al Condominio entro il termine di decadenza, l’eccezione della parte convenuta è accolta e si dichiara la decadenza degli attori dall’impugnativa della delibera del Condominio.
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