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Spetta all’istante l’onere di comunicare il deposito della domanda di mediazione alla controparte per interrompere la prescrizione e impedire la decadenza

Comunicazione deposito domanda di mediazione: onere della parte
Per interrompere la prescrizione o impedire la decadenza, l’onere di comunicare il deposito della domanda di mediazione obbligatoria alla parte avversa non spetta all’organismo di mediazione adito, ma alla parte che presenta l’istanza. Lo ha ribadito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2365/2025.

Controversia condominiale
Alcuni condomini citano in giudizio il Condominio di cui fanno parte chiedendo al Tribunale di sospendere l’efficacia esecutiva di una delibera e di dichiarala nulla in relazione al punto 6 dell’ordine del giorno. I condomini ritengono che la delibera sia illegittima per violazione dell’articolo 1135 c.c, che disciplina le attribuzioni dell’assemblea e comunque perché la l’assemblea ha deliberato un’innovazione superflua e costosa come l’istituzione di un servizio di vigilanza condominiale. Il Condominio nel costituirsi in giudizio contesta le richieste di parte avversa e la causa prosegue. 

Condomini dissenzienti: termini per impedire la decadenza
In giudizio il Condominio fa presente che i condomini attori e impugnanti della delibera del 20/12/2022 erano presenti all’assemblea e avevano votato contro. Da questo momento incombeva su di loro l’onere di impedire la decadenza entro il termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione della delibera dall’art. 1137 c.c e in scadenza il 19 gennaio 2023. Gli attori invece hanno proposto la domanda di mediazione, ma la stessa è stata comunicata al Condominio il 20.01.2023.

 Domanda di mediazione: la comunicazione del deposito spetta all’istante
Il Tribunale sulla questione ricorda infatti che l’articolo 8 del DLGS 28/2010 stabilisce che, all’atto della presentazione della domanda di mediazione, l’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro entro un periodo compreso tra venti e quaranta giorni, a meno che le parti non concordino diversamente. La comunicazione della domanda, della designazione del mediatore, della sede e dell’orario dell’incontro, delle modalità della procedura e della data del primo incontro deve essere inviata alle parti dall’organismo. In caso di controversie con specifiche competenze tecniche, possono essere nominati mediatori ausiliari. La domanda di mediazione, una volta comunicata alle parti, ha gli stessi effetti di una domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte che presenta la domanda può comunicarla all’altra parte, fermo restando l’obbligo dell’organismo di procedere come previsto dal comma 1. La giurisprudenza, interpretando l’articolo 5, comma 6, del DLGS 28/2010, ha chiarito che l’effetto di impedire la decadenza si verifica al momento della comunicazione della domanda alle altre parti, non dalla data di convocazione all’organismo di mediazione. L’onere della comunicazione spetta alla parte che ha presentato la domanda, non all’organismo di mediazione. Nel caso specifico, poiché non vi è prova che la comunicazione prevista dall’articolo 8 del DLGS 28/2010 sia stata inviata al Condominio entro il termine di decadenza, l’eccezione della parte convenuta è accolta e si dichiara la decadenza degli attori dall’impugnativa della delibera del Condominio.

Leggi anche:  Termine decadenza impugnazione delibera condominiale: basta la comunicazione della domanda di mediazione

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Onere comunicazione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Deposito domanda mediazione: onere comunicazione sulla parte istante

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2365/2025, ha stabilito che l'onere di comunicare il deposito della domanda di mediazione alla controparte spetta all'istante e non all'organismo di mediazione. Tale comunicazione è essenziale per interrompere la prescrizione e impedire la decadenza. In un caso di impugnazione di una delibera condominiale, l'avvenuta notifica oltre i 30 giorni previsti dall'art. 1137 c.c. ha comportato la decadenza degli attori, poiché l'effetto giuridico scatta solo al momento della comunicazione.

Data sentenza: 20/03/2025
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Pietro Paolo Pisani
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: Onere comunicazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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