RG 4938-13

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
-1-
Alla procedura di mediazione, disposta con ordinanza del 7.5.2015 del giudice, sempre presente l’attore di persona ed il suo difensore nei vari incontri tenutisi, non non hanno partecipato ritualmente

– l’Istituto N…. (convenuto) con il solo difensore;
–  l’A. (convenuto) con il solo difensore;
in assenza di valide e comprovate giustificazioni
– quanto alla Assicurazione…, terza chiamata in causa, presente il solo difensore, va disposta la produzione della procura speciale di cui era munito, come è stato riferito, il difensore, al fine di verificare se in essa era contenuto il potere di conciliare e transigere, ché in caso negativo si tratterebbe anche per tale soggetto di partecipazione irrituale.

Da quanto emerge dal preciso e puntuale resoconto effettuato dal difensore dell’attore a verbale di udienza delle presenze (e assenze) nel procedimento di mediazione, nonché da quanto dichiarato ivi dai difensori delle altre parti, sussistono concrete possibilità conciliative, che sono state frustrate nel procedimento di mediazione dalla irrituale partecipazione dei convenuti
Attese le conseguenze che possono derivare a carico delle parti dalla mancata o irrituale partecipazione alla mediazione, si concede alle stesse la possibilità di rinnovare la mediazione in modo rituale.
Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine di gg.15, decorrente come in dispositivo per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente;
Il mediatore potrà se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo, formulare una proposta ai sensi dell’art.11 decr.lgsl.28/10. e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 (1) e 96 III° cpc (2).

-2-
E’ stato contestato da una delle controparti dell’attore, la liceità della verbalizzazione effettuata dal difensore di M.F. (attore) all’udienza del 10.12.2015, degli accadimenti avvenuti in sede di mediazione da ritenersi riservati, con riserva di segnalazione all’organo di disciplina forense.
La lagnanza è infondata e priva di fondamento.
Va ricordato che il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza (3)
L’avvocato dell’attore non ha violato tale precetto (che ha, come testé chiarito, profonda e sostanziale ragion logica), limitandosi ad una didascalica (e utile per chi legge) trascrizione, a verbale di udienza, degli eventi storici che il giudice può anche altrimenti leggere (e che in effetti riscontra) consultando i verbali redatti dal mediatore nel corso degli incontri svoltisi; eventi che concernono la presenza o assenza delle parti. il che sta a significare che al fine di garantire la massima libertà delle parti di poter fra di loro dialogare, esporre i propri punti di vista, effettuare proposte, ammissioni, richieste, chiarimenti e quant’altro, non si devono verbalizzare da parte del mediatore né possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che men che meno possono essere oggetto di testimonianza et similia…
E’ ben vero però che in tale trascrizione si leggono anche fatti che possono essere considerati, strictu o latu sensu, dichiarazioni.
E così il difensore dell’attore trascriveva a verbale di udienza che l’avvocato del dott. A. riferiva l’assenza della parte per motivi di lavoro, che era presente l’avvocato dell’Istituto N…. che depositava un certificato medico del legale rappresentante e, in un successivo incontro, lo stesso difensore a mezzo Pec ha comunicato che la sua assistita non è favorevole ad avanzare una proposta conciliativa nei termini ipotizzati dall’istante.
Si tratta, tuttavia, di trascrizioni non solo lecite ma utili e necessarie.
Infatti i principi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti devono essere riferiti al contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione.
Ogni qualvolta invece, che tali dichiarazioni, che vengano trasposte all’esterno, anche in udienza, riguardino circostanze che attengono alla possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, va predicata la perfetta liceità della comunicazione e dell’utilizzo.
Ed invero, vale, a consentirne la conoscenza da parte del giudice, la norma di cui all’art.8 co. 4 bis 4
la presenza o assenza delle parti del decr.lgsl.28/2010 nonché, in via generale, dell’art.96 III° cpc
Sarebbe infatti insolubile aporia ammettere da una parte che il giudice debba sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro impedirgli di conoscere gli elementi fattuali e storici che tale ritualità o meno concretizzino.
Conclusivamente, il mediatore deve e chiunque ne abbia interesse può, trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione.
E de hoc satis.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,
DISPONE che le parti rinnovino la mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia; partecipando in modo rituale, come ut supra indicato, alla stessa;
ESCLUSA la possibilità di procura speciale per le parti fisiche, dovrà essere prodotta, quanto ai soggetti diversi, la procura speciale attestante i poteri del rappresentante di transigere e di conciliare;
INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona (5) assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché la possibile applicazione dell’art.96 III° co cpc; ,
FISSA il termine di gg.15, decorrente dal 10.2.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;
RINVIA all’udienza del 20.6.2016 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma lì 14.12.2015
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

__________

(1) Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92
(2) Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
(3) Art.9 decr.lgsl.28/2010 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti

(4) 4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
(5) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, “di persona” va riferito al soggetto – incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia – che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell’ambito dei poteri conferitigli

Non specificata

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Il mediatore deve trascrivere nel verbale negativo ogni elemento fattuale utile al giudice per valutare la ritualità della partecipazione

Il Tribunale di Roma rileva la partecipazione irrituale dei convenuti alla mediazione, poiché rappresentati solo dai difensori. Il Giudice dispone quindi il rinnovo del tentativo conciliativo, imponendo la presenza personale delle parti per garantire l'effettiva partecipazione. Viene inoltre respinta la contestazione sulla riservatezza, poiché la verbalizzazione delle presenze e assenze è lecita e necessaria per valutare la condotta processuale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del cpc.

Data sentenza: 14/12/2015
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +4
Materia/e: Non specificata

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Il giudice dispone il proseguimento della mediazione anche senza il previo pagamento delle indennità

Nel verbale della causa n. 1407/2013 del Tribunale di Firenze, il giudice rileva che l'attività di mediazione non è stata effettivamente esperita, poiché il mediatore ha condizionato l'avvio del procedimento al pagamento di oneri indebiti. Considerata l'illegittimità di tale condotta e l'incompletezza dell'iter, il giudice ordina alle parti di completare la mediazione, eventualmente presso un altro organismo, entro 15 giorni, fissando una nuova udienza per il 14 luglio 2015 per l'esame degli esiti.

Data sentenza: 07/07/2015
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Alessandro Ghelardini
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +3
Materia/e: Non specificata

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La parte non si presenta “personalmente” al primo incontro di mediazione. Condannata al pagamento del contributo unificato per non aver assolto la condizione di procedibilità.

Il Tribunale di Bologna, nell'ordinanza dell'11/11/2014, sancisce che l'obbligo di mediazione richiede la presenza fisica delle parti o di un delegato, non essendo sufficiente la sola comparsa del difensore. Poiché la parte chiamata in causa è rimasta assente, il Giudice dispone la condanna al pagamento del contributo unificato. Contestualmente, vengono fissati i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e l'udienza del 17 febbraio 2015 per i provvedimenti conseguenziali.

Data sentenza: 11/11/2014
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Pasquale Gianniti
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Non specificata

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Il Giudice condanna entrambe le parti al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione, personale o delegata, all’incontro di mediazione

Il Tribunale Civile di Bologna, nell'udienza del 16/10/2014, ha accertato l'assenza personale delle parti al primo incontro di mediazione delegata. Il Giudice ha stabilito che l'obbligo di partecipazione, ai sensi del d.lgs. 28/2010, richiede la presenza della parte o di un delegato assistito dal difensore, non essendo sufficiente la sola comparsa dell'avvocato. Di conseguenza, per il mancato rispetto di tale prescrizione, sono state condannate entrambe le parti al pagamento del contributo unificato.

Data sentenza: 16/10/2014
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Pasquale Gianniti
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +2
Materia/e: Non specificata

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Il giudice invita il mediatore ad avanzare una proposta anche in assenza di richiesta delle parti e a riferire sull’esito tramite email

Il Giudice, a causa dell'elevato carico di ruolo e della necessità di riorganizzare le udienze secondo criteri di priorità, differisce l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Considerata la natura della causa e l'avvenuta CTU, dispone che le parti promuovano l'esperimento della mediazione delegata entro 15 giorni, avvertendo che l'omessa procedura comporterà l'improcedibilità della domanda. Viene inoltre invitato il mediatore a formulare proposte conciliative per accelerare la definizione della lite.

Data sentenza: 23/01/2015
Curia: Tribunale di Siracusa
Giudice: Alessandro Rizzo
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +1
Materia/e: Non specificata

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

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Curia: Tribunale di Gela
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Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

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Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
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Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
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Materia/e: Telecomunicazioni

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