Scarica Sentenza Tribunale di Milano N.16600-2025
Gli effetti sulla decadenza e sulla prescrizione si producono sia quando la mediazione è obbligatoria che quando è facoltativa
Prescrizione e decadenza bloccate anche se la mediazione è volontaria
L’articolo 8, comma 2, del D.Lgs n. 28/2010 stabilisce che la comunicazione di avvio della mediazione blocca i termini di prescrizione e decadenza. Questo vale sia per le mediazioni che sono un requisito obbligatorio per l’azione legale, sia per quelle che le parti scelgono liberamente. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con l’ordinanza n. 16600/2025.
Azione di reintegrazione: decadenza dal termine annuale
Un soggetto presenta un reclamo contro un’ordinanza che aveva respinto la sua domanda di reintegrazione nel compossesso di un locale adibito alla raccolta differenziata condominiale nei confronti di due soggetti. I convenuti avrebbero infatti commesso nei suoi confronti uno spoglio violento e in ogni caso una turbativa e molestia, chiudendo l’area con una recinzione e apponendo un lucchetto, adducendo prossimi lavori di manutenzione e di disinfestazione. L’ordinanza reclamata però aveva respinto il reclamo ritenendo l’azione tardiva. Per il Giudice la norma sulla sospensione non è applicabile alla mediazione volontaria, pena una “dilatazione dei termini […] rimessa alla mera volontà delle parti”. Il reclamante però sostiene la tempestività dell’azione e afferma l’applicabilità dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 anche ai procedimenti di mediazione volontaria.
Mediazione: effetti su prescrizione e decadenza anche se è volontaria
Il Tribunale nell’accogliere il reclamo affronta la questione della tempestività dell’azione possessoria attraverso l’interpretazione dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010. Il Giudice stabilisce che l’effetto sospensivo previsto da questa disposizione si produce anche in relazione ai procedimenti di mediazione volontaria. Questa interpretazione è sostenuta da diverse fonti e ragioni.
- L’articolo 8 della Direttiva 2008/52/CE, recepita dal D.Lgs. n. 28/2010, prevede che gli effetti della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza si producano per tutti i procedimenti di mediazione, senza distinzioni tra facoltativa e obbligatoria.
- Tale soluzione è la più coerente con la funzione deflattiva dell’istituto della mediazione. Limitare la sospensione solo alla mediazione obbligatoria frustrerebbe l’obiettivo di favorire la risoluzione extragiudiziale delle controversie, costringendo la parte proponente a rispettare termini stringenti che non terrebbero conto del tentativo di mediazione.
- Il rischio di un uso strumentale del procedimento per dilatare i termini è escluso dall’articolo 8 dello stesso D.Lgs. n. 28/2010, che prevede che l’effetto sospensivo e interruttivo possa prodursi una sola volta.
- La sentenza cita infine la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17781/2013, che, pur precedente alla Riforma Cartabia, ha chiarito che l’istanza di mediazione produce l’effetto di interruzione della prescrizione e di impedimento della decadenza per una sola volta, a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa della mediazione.
Il Tribunale di Milano ha quindi revocato l’ordinanza di rigetto, ordinando la reintegrazione immediata del reclamante nel compossesso del locale rifiuti.
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