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Organismo di mediazione territorialmente incompetente: improcedibile la domanda giudiziale, procedura stragiudiziale come non esperita

Mediazione innanzi a organismo incompetente
La sentenza del Tribunale di Campobasso n. 365/2025 afferma che la presentazione di una domanda di mediazione obbligatoria dinanzi a un organismo territorialmente incompetente comporta l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale per il mancato e valido esperimento del procedimento di mediazione. La legge impone infatti che la mediazione si svolga presso un organismo situato nella circoscrizione del tribunale competente per la controversia. La violazione di questa norma preclude la possibilità di considerare adempiuto l’obbligo di mediazione previsto dalla legge come condizione di procedibilità del giudizio.

Eccezione di improcedibilità: mediazione davanti a un organismo incompetente
Alcuni attori citano in giudizio la parte avversa per contestare la validità di una delibera assembleare condominiale del 29 gennaio 2022, relativa a lavori di ristrutturazione con agevolazioni fiscali. Gli attori lamentano l’assenza di un progetto/studio di fattibilità, la mancata discussione dei costi, la mancata nomina preventiva di un tecnico e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di almeno tre consiglieri, in violazione del regolamento condominiale. Parte avversa si costituisce in giudizio, eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda per il mancato e valido esperimento della mediazione obbligatoria. Questa infatti si è svolta presso un organismo territorialmente incompetente (Foggia) e con modalità telematiche irregolari dalla sede centrale di Foggia.

Organismo territorialmente incompetente: domanda improcedibile
Il Tribunale, richiamato il principio della “ragione più liquida” per decidere la causa sulla questione più agevole, accoglie l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte avversa. Il fulcro della sentenza risiede quindi nell’analisi della validità del tentativo di mediazione. Il Tribunale richiama a tal fine l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, in combinato disposto con l’articolo 71-quater, secondo comma, delle disposizioni di attuazione al c.c., applicabile ratione temporis. In base a queste norme la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo ubicato nella circoscrizione del tribunale competente per la controversia, che nel caso di specie era Campobasso, luogo in cui si trova il condominio. Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta il Tribunale ritiene provato che l’invito alla mediazione sia stato predisposto e inviato dal responsabile dell’Organismo di Mediazione di Foggia, circostanza non contestata dagli attori. Questo porta alla conclusione che la domanda di mediazione è stata presentata presso la sede di Foggia, un organismo territorialmente incompetente. Il Tribunale respinge l’argomentazione degli attori secondo cui la presenza di una sede operativa dell’organismo di mediazione anche a Campobasso o la loro richiesta di svolgere la mediazione in tale sede fossero elementi dirimenti. La normativa prevede l’inammissibilità della domanda se “presentata” a un organismo incompetente, come avvenuto nel caso concreto. Irrilevante la possibilità di svolgere la mediazione in modalità video conferenza. Il Tribunale dichiara quindi l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione, in quanto la domanda era stata presentata a un organismo territorialmente incompetente. In questo modo pone un forte accento sul rispetto delle norme imperative relative alla competenza territoriale degli organismi di mediazione, sancendo l’inammissibilità della domanda giudiziale in caso di violazione di tali disposizioni. 

Leggi anche: Organismo territorialmente incompetente: improcedibilità della domanda

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Mediazione territorialmente incompetente

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Organismo incompetente, mediazione come se non esperita

La sentenza n. 365/2025 del Tribunale di Campobasso stabilisce che la mediazione obbligatoria esperita presso un organismo territorialmente incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità del giudizio. Nel caso specifico, l'istanza presentata a Foggia anziché a Campobasso, sede del condominio, ha reso improcedibile la domanda giudiziale. Il Tribunale ha chiarito che tale requisito è imperativo e che l'eventuale svolgimento telematico o la presenza di sedi operative non sanano il vizio.

Data sentenza: 28/04/2025
Curia: Tribunale di Campobasso
Giudice: Michele Dentale
Argomento/i: Improcedibile domanda giudiziale
Materia/e: Mediazione territorialmente incompetente

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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