Scarica Sentenza Tribunale di Campobasso N.365-2025
Organismo di mediazione territorialmente incompetente: improcedibile la domanda giudiziale, procedura stragiudiziale come non esperita
Mediazione innanzi a organismo incompetente
La sentenza del Tribunale di Campobasso n. 365/2025 afferma che la presentazione di una domanda di mediazione obbligatoria dinanzi a un organismo territorialmente incompetente comporta l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale per il mancato e valido esperimento del procedimento di mediazione. La legge impone infatti che la mediazione si svolga presso un organismo situato nella circoscrizione del tribunale competente per la controversia. La violazione di questa norma preclude la possibilità di considerare adempiuto l’obbligo di mediazione previsto dalla legge come condizione di procedibilità del giudizio.
Eccezione di improcedibilità: mediazione davanti a un organismo incompetente
Alcuni attori citano in giudizio la parte avversa per contestare la validità di una delibera assembleare condominiale del 29 gennaio 2022, relativa a lavori di ristrutturazione con agevolazioni fiscali. Gli attori lamentano l’assenza di un progetto/studio di fattibilità, la mancata discussione dei costi, la mancata nomina preventiva di un tecnico e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di almeno tre consiglieri, in violazione del regolamento condominiale. Parte avversa si costituisce in giudizio, eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda per il mancato e valido esperimento della mediazione obbligatoria. Questa infatti si è svolta presso un organismo territorialmente incompetente (Foggia) e con modalità telematiche irregolari dalla sede centrale di Foggia.
Organismo territorialmente incompetente: domanda improcedibile
Il Tribunale, richiamato il principio della “ragione più liquida” per decidere la causa sulla questione più agevole, accoglie l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte avversa. Il fulcro della sentenza risiede quindi nell’analisi della validità del tentativo di mediazione. Il Tribunale richiama a tal fine l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, in combinato disposto con l’articolo 71-quater, secondo comma, delle disposizioni di attuazione al c.c., applicabile ratione temporis. In base a queste norme la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo ubicato nella circoscrizione del tribunale competente per la controversia, che nel caso di specie era Campobasso, luogo in cui si trova il condominio. Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta il Tribunale ritiene provato che l’invito alla mediazione sia stato predisposto e inviato dal responsabile dell’Organismo di Mediazione di Foggia, circostanza non contestata dagli attori. Questo porta alla conclusione che la domanda di mediazione è stata presentata presso la sede di Foggia, un organismo territorialmente incompetente. Il Tribunale respinge l’argomentazione degli attori secondo cui la presenza di una sede operativa dell’organismo di mediazione anche a Campobasso o la loro richiesta di svolgere la mediazione in tale sede fossero elementi dirimenti. La normativa prevede l’inammissibilità della domanda se “presentata” a un organismo incompetente, come avvenuto nel caso concreto. Irrilevante la possibilità di svolgere la mediazione in modalità video conferenza. Il Tribunale dichiara quindi l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione, in quanto la domanda era stata presentata a un organismo territorialmente incompetente. In questo modo pone un forte accento sul rispetto delle norme imperative relative alla competenza territoriale degli organismi di mediazione, sancendo l’inammissibilità della domanda giudiziale in caso di violazione di tali disposizioni.
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