In mediazione la competenza territoriale ex art. 4 D.Lgs. 28/10 è derogabile: la partecipazione senza eccezioni sana l’incompetenza per comportamento tacito
Scarica Sentenza Tribunale Belluno N. 34 2026
Mediazione: deroga tacita della competenza territoriale
In tema di mediazione obbligatoria, la competenza territoriale dell’organismo, pur dovendo coincidere, in base all’art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 con il circondario del giudice competente per la lite, ha natura derogabile. L’accordo sulla deroga può perfezionarsi anche in forma tacita attraverso il comportamento concludente delle parti che, partecipando agli incontri e accettando il regolamento senza sollevare eccezioni, sanano l’eventuale incompetenza, garantendo la procedibilità della domanda giudiziale. Lo ha precisato il Tribunale di Belluno nella sentenza n. 34/2026.
Controversia in materia condominiale
Il proprietario di un immobile sito a Cortina d’Ampezzo deposita un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. contro il Condominio in cui si trova la sua unità immobiliare per chiedere la nullità di una delibera assembleare relativa all’adeguamento antincendio dell’autorimessa interrata e alla ripartizione delle relative spese.
Secondo il ricorrente, la delibera sarebbe nulla per illiceità e impossibilità dell’oggetto. Per il proprietario, un vincolo tavolare del 1971 limiterebbe la capacità dell’autorimessa a soli 9 box auto, rendendo illegittimo ogni progetto basato su una consistenza superiore. Il ricorrente lamenta inoltre l’invalidità del voto espresso dalla società controparte, intervenuta anch’essa in giudizio, e proprietaria non di garage, ma solo di magazzini.
Il Condominio e la società intervenuta resistono in giudizio, sollevando diverse eccezioni preliminari tra cui l’improcedibilità della domanda per irregolarità della mediazione, svoltasi a Roma anziché a Belluno.
Mediazione: la deroga alla competenza territoriale dell’organismo, può anche essere tacita
Il Tribunale di Belluno affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dai resistenti, i quali lamentano la violazione dell’art. 7, comma I, del D.Lgs. n. 149/2022. Secondo la tesi difensiva del Condominio, la mediazione sarebbe viziata perché instaurata presso un organismo di Roma, in violazione del principio di competenza territoriale che, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, deve coincidere con il circondario del giudice competente per la causa, in questo caso, Belluno.
Il Giudice, tuttavia, rigetta l’eccezione, fornendo un’importante interpretazione sulla natura della competenza in ambito di mediazione. La sentenza chiarisce, infatti che, sebbene la riforma Cartabia abbia inteso armonizzare i criteri di competenza tra sede della mediazione e foro giudiziario per garantire coerenza al sistema, tale competenza rimane derogabile su accordo delle parti.
Il Tribunale osserva che l’accordo sulla deroga territoriale, tuttavia, non deve necessariamente essere espresso in forma scritta o preventiva, ma può desumersi dal comportamento processuale e pre-processuale delle parti. Nel caso di specie le parti hanno effettivamente partecipato agli incontri di mediazione presso l’organismo romano senza sollevare eccezioni in quella sede. La partecipazione attiva, l’accettazione del regolamento dell’organismo e il silenzio sulla questione territoriale durante lo svolgimento della procedura extragiudiziale integrano una “accettazione implicita” della sede adita.
Il Tribunale valorizza inoltre un aspetto tecnico-organizzativo: il ricorrente ha dimostrato che l’organismo di Roma ha stipulato un protocollo d’intesa con un organismo locale di Belluno, come consentito dal D.M. 180/2010. Tale cooperazione tra enti garantisce il rispetto dello spirito della norma, volto a facilitare il contatto con il territorio.
In conclusione la parte che partecipa alla mediazione in un distretto diverso da quello “naturale” senza eccepire immediatamente l’incompetenza dell’organismo non può poi invocare l’improcedibilità in sede giudiziale. La procedura, pertanto, deve ritenersi correttamente instaurata.
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