Scarica Sentenza Tribunale di Ancona N.33-2025
Se la mediazione è obbligatoria per contratto, l’azione avviata dal creditore per decreto ingiuntivo è improcedibile
Mancata conciliazione concordata contrattualmente: domanda improcedibile
La recente sentenza n. 33/2025 del Tribunale di Ancona ribadisce un principio fondamentale in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie: l’azione monitoria (il procedimento per decreto ingiuntivo) è improcedibile qualora sia stata avviata senza aver previamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria pattuito contrattualmente tra le parti.
Decreto ingiuntivo prestito chirografario
Il Tribunale con decreto ingiunge alla debitrice principale e ai garanti, il pagamento di € 28.915,32, oltre interessi e spese legali. La somma si riferisce a un contratto di prestito chirografario originariamente stipulato tra due soggetti. Dal punto di vista soggettivo però subentrano nella vicenda altri soggetti a seguito di due operazioni di incorporazione e di una successiva cessione del credito.
Mancato esperimento conciliazione concordata
Alcuni dei soggetti coinvolti si oppongono al decreto ingiuntivo, eccependo l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, convenuto contrattualmente. Gli opponenti chiedono quindi al Tribunale di accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria presso il Conciliatore Bancario Finanziario, come pattuito contrattualmente. Il contratto di prestito chirografario stabilisce infatti che “se il cliente o la banca intendono rivolgersi all’autorità giudiziaria, nei casi in è obbligatorio instaurare il procedimento di mediazione previsto dal d. lgs. n. 28/2010, dovranno preventivamente ricorrere alla procedura di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario.” La difesa di una delle parti opposte argomenta che il tentativo di mediazione, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, andava esperito successivamente alla pronuncia del giudice sulla provvisoria esecuzione.
Clausola contrattuale di mediazione cogente
Il Tribunale, senza svolgere attività istruttoria, rinvia la causa per la discussione e nella decisione dichiara di accogliere l’eccezione di improcedibilità della domanda alla luce del contenuto specifico delle clausole convenzionali di mediazione presenti nell’art. 10 del contratto di prestito chirografario e nell’art. 18 del contratto di fideiussione. Tali clausole prevedono chiaramente l’obbligo di ricorrere preventivamente alla procedura di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario prima di adire l’autorità giudiziaria. La violazione di tale volontà comune da parte del soggetto che ha introdotto il ricorso per decreto ingiuntivo senza aver prima ottemperato a tale obbligo negoziale, è macroscopica. Il Tribunale specifica che l’art. 5 sexies del D.Lgs. n. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, non permette di superare la chiara previsione negoziale di anteporre la mediazione a qualsiasi iniziativa giudiziale, inclusa quella speciale sommaria. Inoltre, l’art. 5 sexies (mediazione statutaria/contrattuale) non richiama la norma specifica dell’art. 5 bis, che regola il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di mediazione obbligatoria ex lege. Di conseguenza, non è possibile pronunciarsi sull’efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo e posticipare l’esame del merito al previo esperimento del tentativo di mediazione, poiché tale soluzione sarebbe inosservante degli effetti voluti dal contratto, vincolante ex art. 1372 c.c. Per il Tribunale la clausola contrattuale di mediazione ha valore cogente per le parti e la sua mancata esecuzione prima dell’azione giudiziaria determina l’improcedibilità della domanda. L’azione introdotta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo deve pertanto considerarsi improcedibile.
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