Sfratto per morosità: l’onere della mediazione grava sul locatore è lui a voler la convalida, per cui non si può gravare il conduttore di ulteriori oneri
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Opposizione intimazione sfratto: onere della mediazione a carico del locatore
Nel giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità, l’onere di attivarsi per la promozione della procedura di mediazione obbligatoria grava sul locatore intimante, in quanto parte che introduce il procedimento e intende ottenere la convalida dello sfratto. Tale riparto dell’onere è coerente con la funzione deflattiva della mediazione e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, evitando che l’inadempimento del conduttore si traduca in un aggravio procedurale a suo carico. Lo ha precisato il Tribunale di Enna nella sentenza n. 56/2026.
Sfratto per morosità e mediazione obbligatoria
Un locatore avvia un’azione di sfratto per morosità contro il conduttore, a causa del mancato pagamento di un canone e di alcuni oneri accessori, per un debito complessivo di 1.000,00 euro. Il conduttore si costituisce in giudizio opponendosi alla convalida e provando l’avvenuto saldo delle spettanze. Dopo il rilascio dell’immobile, il Giudice Onorario di Pace nega la convalida dello sfratto, dispone il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c. e ordina alle parti l’attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
L’attore però non avvia tempestivamente il procedimento. Solo nel dicembre 2025, a ridosso dell’udienza di merito, il locatore deposita istanza di mediazione, sostenendo che, in assenza di un termine perentorio specifico fissato dal giudice, l’adempimento possa essere assolto fino alla prima udienza. Controparte eccepisce quindi l’improcedibilità della domanda.
Onere di avvio della mediazione e perentorietà dei termini
Il Tribunale, richiamando il fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19596/2020 per decidere la questione di rito, chiarisce che l’onere di avviare la mediazione grava sul locatore (attore/opposto). Tale principio si fonda sulla natura del soggetto che assume l’iniziativa processuale. È chi agisce in giudizio per far valere un diritto a dover soddisfare la condizione di procedibilità, poiché è il soggetto interessato a chiarire l’oggetto della pretesa e a beneficiare degli effetti interruttivi della prescrizione.
Un punto di particolare rilievo riguarda anche l’applicazione del D.Lgs. 216/2024, che ha modificato i termini di durata della mediazione. La norma stabilisce, in particolare, che:
- il procedimento di mediazione ha una durata massima di sei mesi;
- tale termine è prorogabile una sola volta per ulteriori tre mesi, ma solo su richiesta formulata prima della scadenza.
Nel caso di specie, il termine di sei mesi, decorrente dall’ordinanza dell’8 maggio 2025, scadeva il 7 novembre 2025. Il locatore non ha richiesto alcuna proroga né ha attivato la procedura entro tale data, avendo presentato l’istanza solo a metà dicembre 2025.
Rigettata pertanto la tesi del locatore secondo cui la mancanza di un termine “perentorio” specifico nell’ordinanza consente un’attivazione tardiva perchè è la legge stessa a fissare i confini temporali della condizione di procedibilità. Domanda giudiziale improcedibile.
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