Sfratto per morosità: l’onere della mediazione grava sul locatore è lui a voler la convalida, per cui non si può gravare il conduttore di ulteriori oneri

Scarica Sentenza Tribunale di Enna n. 56-2026

Opposizione intimazione sfratto: onere della mediazione a carico del locatore

Nel giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità, l’onere di attivarsi per la promozione della procedura di mediazione obbligatoria grava sul locatore intimante, in quanto parte che introduce il procedimento e intende ottenere la convalida dello sfratto. Tale riparto dell’onere è coerente con la funzione deflattiva della mediazione e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, evitando che l’inadempimento del conduttore si traduca in un aggravio procedurale a suo carico. Lo ha precisato il Tribunale di Enna nella sentenza n. 56/2026.

Sfratto per morosità e mediazione obbligatoria

Un locatore avvia un’azione di sfratto per morosità contro il conduttore, a causa del mancato pagamento di un canone e di alcuni oneri accessori, per un debito complessivo di 1.000,00 euro. Il conduttore si costituisce in giudizio opponendosi alla convalida e provando l’avvenuto saldo delle spettanze. Dopo il rilascio dell’immobile, il Giudice Onorario di Pace nega la convalida dello sfratto, dispone il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c. e ordina alle parti l’attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.

L’attore però non avvia tempestivamente il procedimento. Solo nel dicembre 2025, a ridosso dell’udienza di merito, il locatore deposita istanza di mediazione, sostenendo che, in assenza di un termine perentorio specifico fissato dal giudice, l’adempimento possa essere assolto fino alla prima udienza. Controparte eccepisce quindi l’improcedibilità della domanda.

Onere di avvio della mediazione e perentorietà dei termini

Il Tribunale, richiamando il fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19596/2020 per decidere la questione di rito, chiarisce che l’onere di avviare la mediazione grava sul locatore (attore/opposto). Tale principio si fonda sulla natura del soggetto che assume l’iniziativa processuale. È chi agisce in giudizio per far valere un diritto a dover soddisfare la condizione di procedibilità, poiché è il soggetto interessato a chiarire l’oggetto della pretesa e a beneficiare degli effetti interruttivi della prescrizione.

Un punto di particolare rilievo riguarda anche l’applicazione del D.Lgs. 216/2024, che ha modificato i termini di durata della mediazione. La norma stabilisce, in particolare, che:

  • il procedimento di mediazione ha una durata massima di sei mesi;
  • tale termine è prorogabile una sola volta per ulteriori tre mesi, ma solo su richiesta formulata prima della scadenza.

Nel caso di specie, il termine di sei mesi, decorrente dall’ordinanza dell’8 maggio 2025, scadeva il 7 novembre 2025. Il locatore non ha richiesto alcuna proroga né ha attivato la procedura entro tale data, avendo presentato l’istanza solo a metà dicembre 2025.

Rigettata pertanto la tesi del locatore secondo cui la mancanza di un termine “perentorio” specifico nell’ordinanza consente un’attivazione tardiva perchè è la legge stessa a fissare i confini temporali della condizione di procedibilità. Domanda giudiziale improcedibile.

Scarica Sentenza Tribunale di Enna n. 56-2026

Leggi anche:

mediazione a carico dell'intimante

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Opposizione a sfratto per morosità: mediazione a carico dell’intimante

Il Tribunale di Enna (sent. 56/2026) ha stabilito che, in caso di opposizione allo sfratto per morosità, l'onere di avviare la mediazione obbligatoria grava esclusivamente sul locatore. Essendo la parte che promuove il giudizio per ottenere la convalida, spetta a lui soddisfare la condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'istanza è stata dichiarata improcedibile poiché presentata oltre i termini previsti dal D.Lgs. 216/2024, a conferma che i limiti temporali della mediazione sono fissati dalla legge.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Enna
Giudice: Evelia Tricani
Argomento/i: Sfratto per morosità
Materia/e: mediazione a carico dell'intimante

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento