LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE TERZA CIVILE

 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
 
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
 
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
 
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
 
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
 
ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

 
sul ricorso …../2018 proposto da:
 
…… SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, *********. **, presso lo studio dell’avvocato A***** A*******, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati R****** V*******, F***** V********;
 

– ricorrente –

 

contro

 
…… SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, ********* , presso lo studio dell’avvocato F***** P*****, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato F***** G*******;
 

– controricorrenti –

 
avverso la sentenza n. …./2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/04/2018;
 
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.CARDINO Alberto; udito l’Avvocato.
 

 
FATTI DI CAUSA

 
1. ….g s.p.a., premesso di avere concesso in locazione finanziaria alla società convenuta un capannone ad uso officina meccanica, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo, con ricorso ai sensi dell’art. 702 c.p.c., depositato in data 30 ottobre 2015, …. s.r.l. chiedendo l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto, per avere l’attrice dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, e la condanna al rilascio dell’immobile. Si costituì la parte convenuta, eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell’obbligatorio procedimento di mediazione e chiedendo la sospensione della causa pendendo opposizione al decreto ingiuntivo, di condanna al pagamento dei canoni scaduti, notificato da …. s.p.a. in data 29 dicembre 2015; nel merito chiese il rigetto della domanda ed in subordine in via riconvenzionale la condanna alla restituzione delle somme corrisposte per la locazione finanziaria.
 
 
2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al rilascio dell’immobile.
 
3. Avverso detta sentenza propose appello … s.r.l.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
 
4. Con sentenza di data 18 aprile 2018 la Corte d’appello di Brescia rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che il leasing non era ricompreso nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, norma di carattere eccezionale a causa dei limiti posti al diritto di agire in giudizio, e che con riferimento al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, stante l’intervento della decisione di primo grado, la norma di riferimento era l’art. 337 c.p.c., ma, dato il rigetto dell’opposizione, l’appellante non aveva interesse a far valere nel presente giudizio tale decisione. Aggiunse, quanto al motivo di appello relativo alla rilevata litispendenza con riferimento alla domanda di restituzione delle somme versate dall’utilizzatrice posta in via riconvenzionale con l’opposizione al decreto ingiuntivo, che la domanda di restituzione era stata proposta nel presente giudizio per il caso di accoglimento della domanda di risoluzione, mentre nel giudizio di opposizione era stata formulata dall’opponente in relazione alla domanda di nullità, annullamento o risoluzione e che “non essendo stata contestata nei motivi di appello l’anteriorità dell’altro giudizio (su cui quindi si è formato il giudicato) deve quindi condividersi che nello specifico ricorre una fattispecie di litispendenza nei termini rilevati dal Tribunale”.
5. Ha proposto ricorso per cassazione …. s.r.l. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.
 

Diritto

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 
1. Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che i contratti di leasing sono riconducibili alla nozione di “contratti finanziari” di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, sia per la prevalente funzione di finanziamento del contratto, sia per la natura professionale della parte concedente (banche o intermediari finanziari), sicchè deve considerarsi obbligatorio il tentativo di mediazione
 
1.1 Il motivo è infondato. Deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte per la quale è da escludere l’estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis (Cass. 12 giugno 2018, n. 15200; 9 aprile 2019, n. 14904; 10 ottobre 2019, n. 30520). Sul punto è sufficiente richiamare la motivazione di Cass. n. 15200 del 2018: “Nella relazione illustrativa al D.Lgs. in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai “rapporti bancari” ovvero ai “contratti di servizi” quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8 settembre 2007, n. 179, e quella del procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. E’ quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e succ. mod., v. in specie all’art. 1). In questa cornice normativa, come accenna anche il pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, non è possibile estendere l’area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all’acquisto ovvero all’utilizzazione di quello specifico bene coinvolto”.
 
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è stata contestata la sussistenza dell’inadempimento in base al quale la società di leasing aveva ritenuto risolto il contratto ed agito per il rilascio e che l’accertamento in ordine alla sussistenza di tale inadempimento è pregiudiziale rispetto all’accoglimento della domanda di rilascio. Aggiunge che se è pur vero che, ove accolta la domanda di nullità o annullamento proposta nell’opposizione all’ingiunzione, l’immobile deve essere rilasciato, ma ciò sulla base di un titolo di rilascio diverso dall’inadempimento della conduttrice e che non è mai stata chiesta l’applicazione dell’art. 337, non avendo il ricorrente interesse ad invocare l’autorità di una sentenza sfavorevole.
 
2.1. Il motivo è inammissibile. Assorbente è il rilievo che la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26716). In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risulta specificatamente indicato se la causa asseritamente pregiudicante sia pendente.
 
 
Ad ogni buon conto va rammentato che, in presenza di decisione della causa asseritamente pregiudicante, la sospensione è quella facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c. e che quest’ultima rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: il sindacato in sede di legittimità è limitato, oltre che alla verifica dei presupposti giuridici dell’esistenza del potere, al controllo dell’esistenza del requisito motivazionale (fra le tante da ultimo Cass. 8 luglio 2020, n. 14146). La censura non risulta formulata in tali termini.
 
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 1526 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda di restituzione dei canoni corrisposti è stata proposta con riferimento alla domanda di nullità, annullamento o risoluzione del contratto per responsabilità del concedente, mentre nella presente causa la domanda riconvenzionale di restituzione è stata proposta ai sensi dell’art. 1526 c.c., in via subordinata per l’ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto proposta dalla concedente, e che pertanto, stante la diversità di causa petendi (essendo comune solo il petitum), non può esservi litispendenza. Aggiunge che risulta violato l’art. 112.
 
Il motivo è fondato. Mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’utilizzatore ha proposto l’istanza di ripetizione dei canoni corrisposti in relazione alla domanda di nullità, annullabilità o risoluzione per inadempimento del concedente, nel presente giudizio la domanda di ripetizione è stata proposta quale effetto dell’accoglimento della domanda di accertamento della risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., per l’inadempimento dell’utilizzatore medesimo. Il primo petitum ha come causa petendi l’invalidità del contratto o comunque la sua risoluzione per fatto imputabile al concedente, il secondo petitum ha invece come causa petendi il diritto dell’utilizzatore, riconosciuto dall’art. 1526, per il caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento del medesimo utilizzatore. Trattandosi di diritti di credito, essi sono eterodeterminati, possono cioè sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto fra i medesimi soggetti e sono individuati non solo dal loro contenuto, ma anche dal fatto costitutivo. Che la causa petendi del diritto di restituzione contemplato dall’art. 1526, sia diversa da quella della situazione soggettiva azionata nell’opposizione a decreto ingiuntivo, determinando così la diversità dei diritti, trova conferma nel temperamento che il diritto può subire per effetto dell’equo compenso per l’uso della cosa eventualmente dovuto al concedente. Ricorre così un’ipotesi di diritti concorrenti, aventi ad oggetto la medesima prestazione e diretti al medesimo scopo economico, ma con un diverso fatto costitutivo.
 
I diritti concorrenti costituiscono situazioni soggettive autonome, la cui particolarità è che, stante l’identità dello scopo, l’estinzione per adempimento dell’una provoca il venir meno anche dell’altra. Per il resto i due diritti sono indipendenti e possono essere oggetto di disposizione separata ed avere anche distinti termini prescrizionali. Essendo diversi i rapporti giuridici, differenti sono anche le azioni attribuite al titolare: ciascun diritto può essere fatto valere autonomamente rispetto all’altro. Ne consegue che l’esercizio di una azione in separato processo, quando sia stata già proposta l’altra, non può trovare ostacolo nell’eccezione di litispendenza.
 
Il giudice di merito, reputando sussistente una fattispecie di litispendenza, ha violato il suddetto principio di diritto, al quale dovrà invece adeguarsi in sede di rinvio.
 

P.Q.M.

 
accoglie il terzo motivo, rigettando per il resto il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.
 
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Leasing immobiliare

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Il leasing immobiliare non rientra tra le materie soggette alla condizione di procedibilità

La Cassazione esamina il ricorso di una società contro la sentenza di Appello che ne aveva ordinato il rilascio di un immobile in leasing. La Corte rigetta l'eccezione di nullità per mancata mediazione, confermando che il leasing immobiliare non è un contratto finanziario. Dichiarato inammissibile il motivo sulla sospensione del processo, la Corte accoglie invece il terzo motivo: non sussiste litispendenza tra la domanda di restituzione canoni basata su nullità e quella fondata sull'art. 1526 c.c.

Data sentenza: 21/01/2021
Curia: Corte di Cassazione
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Contratto di leasing +1

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento