Scarica Ordinanza Corte Suprema di Cassazione N.11804-2025

La competenza territoriale si radica dalla proposizione dell’istanza di ATP conciliativo per la retrodatazione degli effetti della domanda di merito

Competenza del giudice nel contenzioso sanitario Legge Gelli-Bianco
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11804/2025 affronta un’importante questione processuale nel contesto del contenzioso risarcitorio per responsabilità sanitaria (art. 8 della legge n. 24/2017 Legge Gelli-Bianco). Il nodo centrale riguarda la determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di merito risarcitoria, in relazione alla preventiva fase di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) obbligatorio ai fini della procedibilità. Gli Ermellini precisano al riguardo che il momento che determina la competenza è quello della proposizione dell’istanza di ATP.

Regolamento necessario di competenza
Il caso trae origine dal decesso di un paziente, ricoverato in un ospedale e in un policlinico. Gli eredi agiscono nei confronti di entrambe le strutture. Nel rispetto dell’art. 8 della Legge Gelli-Bianco, propongono un ricorso per ATP ex articolo 696-bis c.p.c al Tribunale di Roma. La consulenza tecnica preventiva si svolge, ma le parti non raggiungono una conciliazione. I danneggiati depositano quindi il ricorso di merito art. 702-bis c.p.c (allora vigente), nei confronti dell’ASL Roma, perché la CTU ha escluso la responsabilità del policlinico. L’ASL eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, indicando il Tribunale di Velletri, luogo della propria sede legale e dell’ospedale teatro dell’evento dannoso. Il Tribunale di Roma accoglie l’eccezione e dichiara la propria incompetenza. Gli eredi ricorrono contro l’ordinanza per regolamento necessario di competenza davanti alla Corte di Cassazione, per la presunta violazione dell’art. 8, co. 3, della Legge Gelli-Bianco, che, secondo loro, instaurerebbe una speciale ipotesi di competenza in favore del giudice che ha trattato la fase di ATP.

Eccezione di incompetenza territoriale incompleta
La Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma per una ragione preliminare e assorbente, ovvero l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’ASL. La Corte rileva che l’azienda sanitaria aveva indicato il Tribunale di Velletri richiamando il foro generale delle persone giuridiche (sede legale) e uno dei fori facoltativi per le obbligazioni (luogo dell’evento dannoso), omettendo però di contestare integralmente i fori facoltativi previsti dall’articolo 20 c.p.c, con riferimento al luogo in cui è sorta l’obbligazione per il danno iure proprio dei ricorrenti e al forum destinatae solutionis. La Cassazione ribadisce il principio consolidato secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve indicare tutti i fori concorrenti, pena la sua inammissibilità. Pertanto, l’eccezione dell’ASL era incompleta e il Tribunale di Roma avrebbe dovuto considerare radicata la propria competenza.

Momento determinativo e di verifica della competenza
Tuttavia, la Corte, ritenendo la questione di particolare importanza, enuncia il principio di diritto applicabile per la soluzione del quesito che riguarda il momento determinativo e il momento di verifica della competenza nel procedimento ex art. 8 della Legge Gelli-Bianco. La Cassazione analizza la natura e la struttura del procedimento delineato dall’art. 8, evidenziando come esso preveda una fase preliminare di ATP obbligatoria (art. 696-bis c.p.c.) quale condizione di procedibilità della domanda risarcitoria. In dottrina, si contrappongono due tesi sulla natura di tale procedimento. La Corte aderisce a una posizione intermedia, escludendo la natura unitaria bifasica del giudizio. Nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., infatti, non vi è un provvedimento del giudice che implichi un riconoscimento, anche implicito, della propria competenza. La sua conclusione può sfociare nella conciliazione, nella mancata conciliazione dopo la CTU, o nella consumazione del termine senza completamento della stessa. Pertanto, la verifica della competenza non deve avvenire nella fase di ATP. La Cassazione però non condivide la tesi della finalità esclusivamente deflattiva dell’ATP, riconoscendogli una funzione di istruzione preventiva, sebbene non cautelare. Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., da svolgersi “dinanzi al giudice competente” (art. 8, co. 1, Legge Gelli-Bianco), serve ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale, soprattutto in cause di responsabilità sanitaria caratterizzate da elevata tecnicità. La relazione del consulente tecnico può essere acquisita agli atti del successivo giudizio di merito senza un preventivo giudizio di ammissibilità. Proprio in ragione di questo collegamento funzionale, la Cassazione interpreta la disposizione dell’art. 8, co. 3, della Legge Gelli-Bianco, che prevede la “salvezza degli effetti della domanda” se il ricorso di merito è depositato entro un certo termine presso il giudice che ha trattato l’ATP. La Corte ritiene che tale “salvezza degli effetti” si riferisca sia agli effetti sostanziali (interruzione della prescrizione, impedimento della decadenza) sia agli effetti processuali, con particolare riferimento alla litispendenza, alla giurisdizione e alla competenza.

Deposito ricorso ATP conciliativo: determinante per la competenza
Pur ritenendo improprio parlare di “preesistenza della domanda giudiziale” rispetto al ricorso di merito, data la distinzione strutturale dei due procedimenti, la Cassazione afferma una “retroazione” degli effetti della domanda giudiziale (introdotta con il ricorso di merito) al momento del deposito del ricorso per ATP. Questo significa che il momento determinante per la litispendenza, la giurisdizione e la competenza è quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo. Di conseguenza, la verifica della competenza del giudice adito per il merito deve avvenire successivamente all’introduzione del giudizio di merito, e l’eventuale incompetenza territoriale derogabile deve essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta. Tuttavia, il momento in cui tale competenza si radica è quello del deposito del ricorso per ATP, rendendo irrilevanti eventuali mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto processuale. Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione rileva che il ricorso per ATP era stato correttamente proposto dinanzi al Tribunale di Roma, in ragione del cumulo soggettivo dei convenuti (ASL e Policlinico). Il successivo venir meno del cumulo soggettivo nel giudizio di merito non consentiva all’ASL di eccepire fondatamente un mutamento sopravvenuto e irrilevante della competenza, che si era cristallizzata al momento dell’introduzione dell’ATP. La Corte di Cassazione dichiara quindi la competenza del Tribunale di Roma.

Principio di diritto: proposizione istanza ATP determinante per la competenza
Il principio di diritto enunciato nell’interesse della legge quindi è il seguente: il giudizio regolato dall’art. 8 della Legge Gelli-Bianco non è un giudizio unitario bifasico, ma è composto da due procedimenti distinti (ATP e giudizio di merito) funzionalmente collegati. La verifica della competenza avviene nel giudizio di merito, previa eccezione del convenuto per l’incompetenza territoriale derogabile. Tuttavia, per la “retroazione” degli effetti della domanda di merito al momento del deposito dell’ATP, il momento determinante della competenza è quello della proposizione dell’istanza di ATP, rendendo irrilevanti mutamenti successivi.

Leggi anche: ATP inammissibile se non sussiste la possibilità di conciliazione

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Istanza ATP conciliativo

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Istanza ATP conciliativo: dirimente per la competenza territoriale

L'ordinanza n. 11804/2025 della Cassazione chiarisce la competenza territoriale nel contenzioso sanitario ex Legge Gelli-Bianco. Sebbene ATP e giudizio di merito siano procedimenti distinti, essi sono funzionalmente collegati. La Corte stabilisce che gli effetti processuali della domanda di merito siano retroattabili al deposito dell'istanza di ATP. Pertanto, la competenza territoriale si radica al momento della proposizione dell'ATP, restando irrilevanti mutamenti successivi di fatto o di diritto.

Data sentenza: 11/03/2025
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Raffaele Gaetano Antonio Frasca
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Istanza ATP conciliativo

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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