Scarica Ordinanza Corte Suprema di Cassazione N.11804-2025
La competenza territoriale si radica dalla proposizione dell’istanza di ATP conciliativo per la retrodatazione degli effetti della domanda di merito
Competenza del giudice nel contenzioso sanitario Legge Gelli-Bianco
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11804/2025 affronta un’importante questione processuale nel contesto del contenzioso risarcitorio per responsabilità sanitaria (art. 8 della legge n. 24/2017 Legge Gelli-Bianco). Il nodo centrale riguarda la determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di merito risarcitoria, in relazione alla preventiva fase di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) obbligatorio ai fini della procedibilità. Gli Ermellini precisano al riguardo che il momento che determina la competenza è quello della proposizione dell’istanza di ATP.
Regolamento necessario di competenza
Il caso trae origine dal decesso di un paziente, ricoverato in un ospedale e in un policlinico. Gli eredi agiscono nei confronti di entrambe le strutture. Nel rispetto dell’art. 8 della Legge Gelli-Bianco, propongono un ricorso per ATP ex articolo 696-bis c.p.c al Tribunale di Roma. La consulenza tecnica preventiva si svolge, ma le parti non raggiungono una conciliazione. I danneggiati depositano quindi il ricorso di merito art. 702-bis c.p.c (allora vigente), nei confronti dell’ASL Roma, perché la CTU ha escluso la responsabilità del policlinico. L’ASL eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, indicando il Tribunale di Velletri, luogo della propria sede legale e dell’ospedale teatro dell’evento dannoso. Il Tribunale di Roma accoglie l’eccezione e dichiara la propria incompetenza. Gli eredi ricorrono contro l’ordinanza per regolamento necessario di competenza davanti alla Corte di Cassazione, per la presunta violazione dell’art. 8, co. 3, della Legge Gelli-Bianco, che, secondo loro, instaurerebbe una speciale ipotesi di competenza in favore del giudice che ha trattato la fase di ATP.
Eccezione di incompetenza territoriale incompleta
La Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma per una ragione preliminare e assorbente, ovvero l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’ASL. La Corte rileva che l’azienda sanitaria aveva indicato il Tribunale di Velletri richiamando il foro generale delle persone giuridiche (sede legale) e uno dei fori facoltativi per le obbligazioni (luogo dell’evento dannoso), omettendo però di contestare integralmente i fori facoltativi previsti dall’articolo 20 c.p.c, con riferimento al luogo in cui è sorta l’obbligazione per il danno iure proprio dei ricorrenti e al forum destinatae solutionis. La Cassazione ribadisce il principio consolidato secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve indicare tutti i fori concorrenti, pena la sua inammissibilità. Pertanto, l’eccezione dell’ASL era incompleta e il Tribunale di Roma avrebbe dovuto considerare radicata la propria competenza.
Momento determinativo e di verifica della competenza
Tuttavia, la Corte, ritenendo la questione di particolare importanza, enuncia il principio di diritto applicabile per la soluzione del quesito che riguarda il momento determinativo e il momento di verifica della competenza nel procedimento ex art. 8 della Legge Gelli-Bianco. La Cassazione analizza la natura e la struttura del procedimento delineato dall’art. 8, evidenziando come esso preveda una fase preliminare di ATP obbligatoria (art. 696-bis c.p.c.) quale condizione di procedibilità della domanda risarcitoria. In dottrina, si contrappongono due tesi sulla natura di tale procedimento. La Corte aderisce a una posizione intermedia, escludendo la natura unitaria bifasica del giudizio. Nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., infatti, non vi è un provvedimento del giudice che implichi un riconoscimento, anche implicito, della propria competenza. La sua conclusione può sfociare nella conciliazione, nella mancata conciliazione dopo la CTU, o nella consumazione del termine senza completamento della stessa. Pertanto, la verifica della competenza non deve avvenire nella fase di ATP. La Cassazione però non condivide la tesi della finalità esclusivamente deflattiva dell’ATP, riconoscendogli una funzione di istruzione preventiva, sebbene non cautelare. Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., da svolgersi “dinanzi al giudice competente” (art. 8, co. 1, Legge Gelli-Bianco), serve ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale, soprattutto in cause di responsabilità sanitaria caratterizzate da elevata tecnicità. La relazione del consulente tecnico può essere acquisita agli atti del successivo giudizio di merito senza un preventivo giudizio di ammissibilità. Proprio in ragione di questo collegamento funzionale, la Cassazione interpreta la disposizione dell’art. 8, co. 3, della Legge Gelli-Bianco, che prevede la “salvezza degli effetti della domanda” se il ricorso di merito è depositato entro un certo termine presso il giudice che ha trattato l’ATP. La Corte ritiene che tale “salvezza degli effetti” si riferisca sia agli effetti sostanziali (interruzione della prescrizione, impedimento della decadenza) sia agli effetti processuali, con particolare riferimento alla litispendenza, alla giurisdizione e alla competenza.
Deposito ricorso ATP conciliativo: determinante per la competenza
Pur ritenendo improprio parlare di “preesistenza della domanda giudiziale” rispetto al ricorso di merito, data la distinzione strutturale dei due procedimenti, la Cassazione afferma una “retroazione” degli effetti della domanda giudiziale (introdotta con il ricorso di merito) al momento del deposito del ricorso per ATP. Questo significa che il momento determinante per la litispendenza, la giurisdizione e la competenza è quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo. Di conseguenza, la verifica della competenza del giudice adito per il merito deve avvenire successivamente all’introduzione del giudizio di merito, e l’eventuale incompetenza territoriale derogabile deve essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta. Tuttavia, il momento in cui tale competenza si radica è quello del deposito del ricorso per ATP, rendendo irrilevanti eventuali mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto processuale. Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione rileva che il ricorso per ATP era stato correttamente proposto dinanzi al Tribunale di Roma, in ragione del cumulo soggettivo dei convenuti (ASL e Policlinico). Il successivo venir meno del cumulo soggettivo nel giudizio di merito non consentiva all’ASL di eccepire fondatamente un mutamento sopravvenuto e irrilevante della competenza, che si era cristallizzata al momento dell’introduzione dell’ATP. La Corte di Cassazione dichiara quindi la competenza del Tribunale di Roma.
Principio di diritto: proposizione istanza ATP determinante per la competenza
Il principio di diritto enunciato nell’interesse della legge quindi è il seguente: il giudizio regolato dall’art. 8 della Legge Gelli-Bianco non è un giudizio unitario bifasico, ma è composto da due procedimenti distinti (ATP e giudizio di merito) funzionalmente collegati. La verifica della competenza avviene nel giudizio di merito, previa eccezione del convenuto per l’incompetenza territoriale derogabile. Tuttavia, per la “retroazione” degli effetti della domanda di merito al momento del deposito dell’ATP, il momento determinante della competenza è quello della proposizione dell’istanza di ATP, rendendo irrilevanti mutamenti successivi.
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