Tuttavia, per il tribunale di Cassino, l’improcedibilità non travolge il provvedimento ex art. 665 c.p.c. che diventa definitivo
Giudizio di sfratto e mediazione
La mancata mediazione nel giudizio di sfratto fa scattare l’improcedibilità del giudizio, senza però, travolgere il provvedimento provvisorio ex art. 665 c.p.c. che diviene definitivo. È quanto emerge dalla sentenza n. 43/2023 del tribunale di Cassino, chiamato a pronunciarsi su una vicenda avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione e relativo pagamento dei canoni.
La vicenda
Il giudizio veniva incardinato come sfratto per morosità e, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, proseguito a cognizione piena. Il Tribunale di Cassino, con ordinanza non impugnabile ordinava quindi il rilascio dell’immobile oggetto di causa, disponendo ai sensi dell’art. 667 c.p.c., il mutamento del rito e invitando le parti a presentare domanda di mediazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Tuttavia, nessuna domanda di mediazione veniva presentata, per cui senza entrare nel merito della vicenda il giudice preliminarmente esaminava l’eccezione sollevata dall’intimante di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della mediazione obbligatoria.
Improcedibilità della domanda per mancata mediazione
Accogliendo l’eccezione con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda ex art. 5 del d.lgs. 28/10, il giudicante afferma che però “tale circostanza non travolge il provvedimento provvisorio ex art. 665 c.p.c. che, nel caso de quo, diviene definitivo in quanto non vi può essere alcuna pronuncia nel merito che possa confermarlo o modificarlo”.
In definitiva, “l’efficacia del provvedimento sommario non viene travolta dall’improcedibilità del giudizio di merito, stante la mancata attivazione della mediazione obbligatoria” (cfr. Trib. Cassino n. 947/2020).
Ogni altra questione e domanda, anche nel merito, deve ritenersi ragionevolmente assorbita o preclusa dal tenore della pronuncia, per cui il tribunale dichiara la improcedibilità del giudizio di merito e, per l’ effetto, conferma l’ordinanza non impugnabile di rilascio e condanna la parte resistente intimata al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di parte intimante.