Scarica Sentenza Tribunale di Isernia N.65-2025
Il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di energia, acqua e gas si applica solo alle controversie avviate dagli utenti, non viceversa
Conciliazione energia, gas e acqua: diritto riservato agli utenti finali
La recente sentenza del Tribunale di Isernia n. 65/2025 fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione della conciliazione obbligatoria nelle controversie tra clienti finali e operatori dei settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Secondo quanto stabilito dal giudice, questa procedura deve essere intesa esclusivamente come un meccanismo di tutela per i consumatori e non può essere invocata dagli operatori nei confronti degli utenti finali.
Prelievo irregolare energia e decreto ingiuntivo
Nel caso esaminato dal Tribunale, una società fornitrice di energia ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento di 23.653,84 euro da parte di un utente, ritenuto responsabile di un prelievo irregolare di energia tramite bypass del misuratore. L’utente, ritenendo la documentazione fornita dall’azienda insufficiente a dimostrare il credito vantato, presenta opposizione al decreto ingiuntivo.
Procedura di conciliazione: attivabile solo dagli utenti dopo il reclamo
Nel corso del giudizio, l’opponente richiede l’attivazione della procedura di conciliazione prevista dal Testo Integrato di Conciliazione (TICO). Il giudice però respinge tale richiesta per due motivi fondamentali:
- Tardività della richiesta: l’utente ha presentato l’istanza di conciliazione solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., quando il procedimento era già in corso. Pertanto, la richiesta è stata ritenuta tardiva.
- Ambito di applicazione della conciliazione obbligatoria: la normativa prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione riguardi solo le controversie avviate dai clienti contro gli operatori e non viceversa. Nel caso di specie, essendo l’operatore ad aver intrapreso l’azione legale, la conciliazione non è applicabile.
La decisione del giudice relativa al tentativo di conciliazione si basa su tre disposizioni normative fondamentali:
- 6, comma 1, del TICO: stabilisce che la conciliazione si attiva solo in seguito a un reclamo presentato dal cliente finale e il cui esito sia stato giudicato insoddisfacente.
- 8.4 del TICO: gli operatori sono obbligati a partecipare esclusivamente alle conciliazioni avviate dai clienti, salvo i casi di inammissibilità della domanda.
- 141, comma 8, lett. f) del Codice del Consumo: specifica che il tentativo obbligatorio di conciliazione non si applica alle controversie avviate dai professionisti contro i consumatori.
La decisione conferma che la conciliazione obbligatoria è stata concepita come uno strumento di tutela per i clienti finali, evitando che gli operatori possano utilizzarla come un meccanismo per costringere i consumatori a trattative pre-processuali. Il Tribunale di Isernia ribadisce come l’obbligo di attivare la conciliazione gravi unicamente sugli utenti finali quando intendono contestare un comportamento dell’operatore. Questo chiarimento garantisce una maggiore certezza giuridica e rafforza le tutele per i consumatori. L’accesso alla conciliazione rimane infatti un’opportunità riservata a chi si trova in posizione di svantaggio contrattuale nei confronti delle aziende fornitrici di servizi essenziali.
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