Scarica Sentenza Tribunale di Aosta N.143-2025
La domanda di mediazione depositata presso un organismo di mediazione territorialmente incompetente rende improcedibile la domanda giudiziale
Domanda presso organismo territorialmente incompetente: domanda improcedibile
Quando una causa è già in corso e una parte avvia una mediazione obbligatoria presso un organismo che non è territorialmente competente, la sua domanda giudiziale sarà considerata improcedibile. Lo ha ribadito il Tribunale di Aosta, nella sentenza n. 143/2025.
Domanda di mediazione presso organismo territorialmente competente
Nell’ambito di una procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti sollevano in giudizio la questione preliminare dell’improcedibilità in merito alla corretta esecuzione del procedimento di mediazione obbligatoria. La decisione ricorda che il D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che l’obbligo di depositare la domanda presso un organismo situato “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. Il giudice evidenzia nella motivazione come questa norma non sia un mero tecnicismo, ma un principio fondamentale per garantire l’efficacia del procedimento. L’obiettivo è di facilitare la partecipazione delle parti, evitando che la scelta di una sede distante possa trasformarsi in un ostacolo, vanificando la finalità deflattiva della mediazione. A sostegno della sua tesi la decisione richiama la sentenza n. 568/2021 del Tribunale di Caltanissetta, la quale sottolinea come l’instaurazione del procedimento in un luogo diverso da quello competente possa costituire un concreto ostacolo alla composizione della lite.
Organismo di mediazione: sede secondaria assente
Ora, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Aosta. Di conseguenza, l’organismo di mediazione competente doveva avere una sede all’interno del circondario di questo tribunale. La parte opposta ha quindi avviato la mediazione presso un organismo che, sosteneva, di avere una sede secondaria ad Aosta. Tuttavia, gli opponenti hanno sollevato forti dubbi sull’effettiva esistenza di tale sede.
In effetti, dopo opportune verifiche è emerso che:
- l’indirizzo indicato come sede ad Aosta corrispondeva in realtà a un’autorimessa interrata, come documentato dagli opponenti tramite fotografie e comunicazioni PEC;
- non c’era alcuna prova che la domanda di mediazione fosse stata effettivamente depositata in questa presunta sede secondaria;
- la convocazione delle parti, invece, era stata spedita da Lecce, suggerendo che la domanda fosse stata depositata presso la sede principale dell’organismo, situata però in un’altra circoscrizione giudiziaria.
Convenzione tra organismi e mediazione telematica irrilevanti
L’opposta ha cercato di giustificare la scelta dell’organismo facendo riferimento a una convenzione stipulata con un altro organismo di mediazione e alla possibilità di svolgere l’incontro in videoconferenza. Il giudice però ha respinto entrambe le argomentazioni in quanto:
- non c’era traccia negli atti di tale accordo. Inoltre, anche se la legge (art. 7 del DM 180/2010) permette a un organismo di avvalersi di sedi secondarie tramite accordi, la domanda deve comunque essere presentata presso la sede secondaria territorialmente competente, requisito che non è stato soddisfatto in questo caso;
- la possibilità di partecipare a distanza è una mera modalità di svolgimento dell’incontro. Non può in alcun modo derogare o sanare la violazione della regola di competenza territoriale, che deve essere rispettata al momento del deposito della domanda. Un’interpretazione diversa annullerebbe completamente il senso della norma sulla competenza.
Il giudice conclude quindi che la proposizione della mediazione presso un organismo territorialmente incompetente equivale al suo mancato esperimento, per cui la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non può considerarsi rispettata. Ne consegue l’improcedibilità della domanda.
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