TRIBUNALE di LECCO

Sezione seconda

Verbale di Udienza

Nella causa civile promossa da

…..

contro

…..

oggi 19.09.2018 davanti al Giudice Federica Trovò sono comparsi

per la parte attrice l’ Avv. … e l’Avv. …

per la parte convenuta l’Avv. …. .

E’ presente personalmente il Sig. …..

L’Avv. … eccepisce:

– l’infondatezza della richiesta di sospensione della divisione, non essendo prospettata né prospettabile l’ipotesi di un pregiudizio al bene in divisione;

– che la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è improcedibile non essendo stata oggetto del procedimento di mediazione, come desumibile dall’adesione del convenuto alla richiesta di mediazione, adesione che si deposita sub doc. 11;

– che la domanda di atp è irrituale in quanto non formulata con autonomo ricorso ed in ogni caso non è connessa alla domanda di divisione essendo pertinente al rapporto di comodato, che peraltro sarebbe soggetto al rito speciale locatizio; trattandosi peraltro di questione irrilevante rispetto alla divisione stesa, per la quale è sufficiente valutare l’immobile nello stato in cui si trova;

– la conseguente infondatezza della domanda ex art. 278 c.p.c..

L’Avv. … chiede che le venga assegnato un termine per replicare alla domanda di istruzione preventiva e sin d’ora formula in reconventio reconventionis la domanda di accertamento che lo stato del tetto dipende dalla carenza di manutenzione da parte del comodatario, il quale peraltro è tenuto a sostenere in via esclusiva le spese per le opere straordinarie sena diritto ad ottenere il rimborso, come da giurisprudenza che si allega. Evidenzia sin d’ora l’irripetibilità delle spese di circa 5.800 euro oggetto di domanda riconvenzionale. Deposita sub doc. 12 la domanda di revoca del contratto di comodato, che verrà spedita in data odierna.

L’Avv. … chiede di fissare udienza ex art. 185 c.p.c. ed in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione giudiziale chiede disporsi la mediazione delegata, facendo istanza affinché il Giudice dia specifico mandato nel senso di estendere l’oggetto delle consulenza tecnica di mediazione all’accertamento delle spese necessarie per la riparazione del tetto e per la risoluzione del problema dell’umidità al piano terra, nonché del minor valore dell’immobile, stante l’esistenza del contratto di comodato. Evidenzia che la richiesta di sospensione si fonda sul minor valore dell’immobile in ragione dell’esistenza del comodato. Si riporta alla propria comparsa.

Entrambi i procuratori chiedono in ogni caso l’assegnazione dei termini ex art. 183 co.6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c..

Il Giudice si riserva.

Lecco, 19.9.2018                                                                Il Giudice, dr.a Federica Trovò

TRIBUNALE di LECCO

Sezione seconda

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta all’odierna udienza;

ritenuto che non sussistano i presupposti per sospendere la divisione, non essendo configurabile un pregiudizio al patrimonio ereditario e dovendosi rinvenire la tutela del convenuto nella disciplina del rapporto contrattuale del comodato;

ritenuto che non vi siano i presupposti per disporre l’accertamento tecnico preventivo, in quanto all’urgenza di alcuni interventi di manutenzione straordinaria ben può sopperire il comodatario ai sensi dell’art. 1808 c.c.;

rilevato che la su estesa considerazione è assorbente dell’eccezione attorea relativa alla mancanza di connessione tra il predetto ricorso per atp e la domanda di divisione;

considerato che ai sensi del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, l’art. 5 comma secondo del d.lgs.vo 28/2010 consente al giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;

 considerato che anche in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

osservato che tale opzione nel caso id specie appare più che opportuna, dato che l’istruttoria e la decisione della causa appaiono onerose, dovendosi senz’altro procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio ed avendo le parti già incaricato un consulente tecnico in sede di mediazione;

considerato che la materia del contendere –coinvolgente rapporti famigliari e connesse questioni economiche non sempre facilmente riconducibili alle rigide maglie del diritto- merita di essere affrontata in un contesto in cui sia possibile dare più ampio spazio al confronto tra i parenti, anche sul piano personale;

ritenuto che il consulente tecnico nominato dalle parti nel contesto della mediazione debba chiarire se la valutazione già fatta sull’immobile oggetto di comodato tenga conto dello stato del tetto e dei problemi di umidità al paino terra, in ogni caso quantificando le spese necessarie per l’eliminazione delle riscontrate problematiche;

ritenuto altresì necessario che il consulente tecnico della mediazione tenga conto nella valutazione dell’immobile oggetto di comodato del deprezzamento derivante dall’esistenza di detto contratto;

osservato che l’ordine di mediazione delegata, che coinvolge integralmente la presente causa, rende superflua la valutazione sull’esistenza di domande improcedibili per difetto di mediazione stessa;

dispone

la mediazione obbligatoria ex art. 5 comma secondo, del d.lgs.vo 28/2010 e fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 13.2.2019 h. 11.00.

Si comunichi alle parti.

Lecco 19.9.2018                                                      Il Giudice, dr.a Federica Trovò

Divisione immobiliare

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

La CTM utile nelle cause di divisione giudiziale

Nel verbale d'udienza del 19.09.2018, il Tribunale di Lecco respinge la richiesta di sospensione della divisione e l'istanza di accertamento tecnico preventivo, ritenendo che l'urgenza della manutenzione spetti al comodatario. Data la natura familiare della controversia e l'onerosità dell'istruttoria, il Giudice dispone l'esperimento della mediazione delegata. Il consulente tecnico dovrà quantificare le spese di riparazione e valutare l'immobile considerando il deprezzamento derivante dal contratto di comodato.

Data sentenza: 19/09/2018
Curia: Tribunale di Lecco
Giudice: Federica Trovò
Argomento/i: Consulenza in mediazione
Materia/e: Divisione immobiliare

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Per evitare la vendita all’asta con maggiori costi per le parti, il giudice invita il mediatore ad avanzare una proposta

Nel giudizio di divisione di un immobile non comodamente divisibile, il Tribunale di Siracusa rileva che l'unica soluzione processuale sarebbe la vendita all'asta, con conseguenti rischi economici e costi elevati per le parti. Per evitare tali aggravi e favorire una definizione bonaria della lite, la giudice Stefania Muratore dispone la mediazione delegata. Le parti sono invitate a esperire la procedura entro 15 giorni, pena l'improcedibilità della domanda, sollecitando il mediatore a formulare proposte conciliative.

Data sentenza: 11/10/2016
Curia: Tribunale di Siracusa
Giudice: Stefania Muratore
Argomento/i: Mediazione delegata +1
Materia/e: Divisione di beni eridiatari +1

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Accordo di divisione immobiliare raggiunto in mediazione: possibile la trascrizione solo con autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un notaio.

Il Tribunale di Roma ha accolto il reclamo contro il Conservatore dei Registri Immobiliari, che aveva trascritto con riserva un accordo di divisione raggiunto in mediazione negandone la trascrivibilità. Il giudice ha stabilito che l'accordo di mediazione non è un contratto autonomo, ma un involucro esterno che non altera la natura dell'atto concluso. Pertanto, ogni atto trascrivibile ex codice civile può essere trascritto in sede di mediazione, purché le sottoscrizioni siano autenticate da un notaio.

Data sentenza: 17/11/2015
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Mario Bertuzzi
Argomento/i: Trascrizione del verbale di accordo
Materia/e: Divisione immobiliare

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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