Scarica Sentenza Tribunale di Padova N.1143-2025
La perizia che viene redatta in mediazione, come previsto dal decreto legislativo n. 28/2010, è producibile in giudizio previo accordo tra le parti
Perizia tecnica in mediazione: non utilizzabile in giudizio salvo accordi
La perizia tecnica o la relazione dell’esperto redatta nell’ambito di una procedura di mediazione, sia essa obbligatoria o volontaria, è generalmente non producibile né utilizzabile nel successivo giudizio di merito in mancanza di un esplicito accordo tra le parti. Questo perché il dovere di riservatezza governa l’istituto della mediazione. Lo ha precisato il Tribunale di Padova nella sentenza n. 1143/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo
Una ditta chiede un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del saldo di alcuni lavori di ristrutturazione. Il soggetto intimato si oppone al decreto ingiuntivo, sollevando eccezioni di inadempimento, lamentando la mancata esecuzione della pavimentazione esterna e chiedendo il risarcimento danni.
Procedibilità della causa
In via preliminare, il Giudice esclude un problema di procedibilità dell’azione in quanto:
– la negoziazione assistita non si applica, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.L. 132/2014, ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione;
– la controversia non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, anche se le parti hanno svolto una procedura di mediazione facoltativa, che ha comunque rivestito un’analoga funzione conciliativa.
Perizia tecnica redatta in mediazione e giudizio
La principale questione di rito però, come emerge dalla sentenza, è l’utilizzabilità in giudizio della perizia tecnica (o relazione dell’esperto) redatta durante la procedura di mediazione volontaria. Il Tribunale statuisce al riguardo la sua irrilevanza e inutilizzabilità per diverse ragioni, strettamente connesse al principio di riservatezza che governa l’istituto. Nel caso di specie l’appaltatore non ha potuto avvalersi della perizia per dimostrare l’esatto adempimento delle opere contestate. Questo alla luce dei seguenti principi:
- a fronte dell’eccezione di inadempimento del committente, il principio generale stabilisce che è l’appaltatore a dover provare di aver eseguito le opere (Cass. n. 21517/2019);
- poiché l’onere probatorio del fatto costitutivo del diritto, ossia l’esecuzione dei lavori, grava sull’appaltatore, se quest’ultimo non riesce a dimostrarlo con altri mezzi, come documenti o istanze istruttorie idonee, la questione dell’utilizzabilità o meno della perizia in mediazione perde rilevanza ai fini della dimostrazione dell’adempimento. In conclusione l’assenza di prova diretta e legale rende la perizia superflua in questo specifico contesto probatorio.
Perizia della mediazione inutilizzabile in giudizio salvo diverso accordo delle parti
Il Tribunale ritiene quindi la perizia del tutto inammissibile come mezzo di prova per la domanda risarcitoria avanzata per diverse ragioni. Prima di tutto il D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la relazione dell’esperto nominato dal mediatore può essere prodotta in giudizio solo se le parti hanno espresso un accordo preventivo in tal senso. Le parti, infatti, “possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9.” In assenza di un accordo esplicito per la deroga, si applica la regola generale della riservatezza. L’art. 9 sancisce infatti l’obbligo di segretezza per il mediatore, l’organismo e le parti in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento. Nel caso di specie, non essendovi stato accordo per la deroga, la perizia è rimasta coperta da riservatezza, per cui non è stato possibile utilizzarla come prova. In sintesi e in conclusione, la perizia tecnica di parte o del consulente in mediazione, sebbene potenzialmente ricca di dettagli, non acquisisce automaticamente valore probatorio nel successivo giudizio contenzioso. La sua validità è subordinata a una previa e specifica volontà conciliativa e processuale delle parti
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