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La perizia che viene redatta in mediazione, come previsto dal decreto legislativo n. 28/2010, è producibile in giudizio previo accordo tra le parti

Perizia tecnica in mediazione: non utilizzabile in giudizio salvo accordi
La perizia tecnica o la relazione dell’esperto redatta nell’ambito di una procedura di mediazione, sia essa obbligatoria o volontaria, è generalmente non producibile né utilizzabile nel successivo giudizio di merito in mancanza di un esplicito accordo tra le parti. Questo perché il dovere di riservatezza governa l’istituto della mediazione. Lo ha precisato il Tribunale di Padova nella sentenza n. 1143/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo
Una ditta chiede un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del saldo di alcuni lavori di ristrutturazione. Il soggetto intimato si oppone al decreto ingiuntivo, sollevando eccezioni di inadempimento, lamentando la mancata esecuzione della pavimentazione esterna e chiedendo il risarcimento danni.

Procedibilità della causa
In via preliminare, il Giudice esclude un problema di procedibilità dell’azione in quanto:

la negoziazione assistita non si applica, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.L. 132/2014, ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione;

– la controversia non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, anche se le parti hanno svolto una procedura di mediazione facoltativa, che ha comunque rivestito un’analoga funzione conciliativa.

Perizia tecnica redatta in mediazione e giudizio
La principale questione di rito però, come emerge dalla sentenza, è l’utilizzabilità in giudizio della perizia tecnica (o relazione dell’esperto) redatta durante la procedura di mediazione volontaria. Il Tribunale statuisce al riguardo la sua irrilevanza e inutilizzabilità per diverse ragioni, strettamente connesse al principio di riservatezza che governa l’istituto. Nel caso di specie l’appaltatore non ha potuto avvalersi della perizia per dimostrare l’esatto adempimento delle opere contestate. Questo alla luce dei seguenti principi:

  • a fronte dell’eccezione di inadempimento del committente, il principio generale stabilisce che è l’appaltatore a dover provare di aver eseguito le opere (Cass. n. 21517/2019);
  • poiché l’onere probatorio del fatto costitutivo del diritto, ossia l’esecuzione dei lavori, grava sull’appaltatore, se quest’ultimo non riesce a dimostrarlo con altri mezzi, come documenti o istanze istruttorie idonee, la questione dell’utilizzabilità o meno della perizia in mediazione perde rilevanza ai fini della dimostrazione dell’adempimento. In conclusione l’assenza di prova diretta e legale rende la perizia superflua in questo specifico contesto probatorio.

Perizia della mediazione inutilizzabile in giudizio salvo diverso accordo delle parti
Il Tribunale ritiene quindi la perizia del tutto inammissibile come mezzo di prova per la domanda risarcitoria avanzata per diverse ragioni. Prima di tutto il D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la relazione dell’esperto nominato dal mediatore può essere prodotta in giudizio solo se le parti hanno espresso un accordo preventivo in tal senso. Le parti, infatti, “possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9.” In assenza di un accordo esplicito per la deroga, si applica la regola generale della riservatezza. L’art. 9 sancisce infatti l’obbligo di segretezza per il mediatore, l’organismo e le parti in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento. Nel caso di specie, non essendovi stato accordo per la deroga, la perizia è rimasta coperta da riservatezza, per cui non è stato possibile utilizzarla come prova. In sintesi e in conclusione, la perizia tecnica di parte o del consulente in mediazione, sebbene potenzialmente ricca di dettagli, non acquisisce automaticamente valore probatorio nel successivo giudizio contenzioso. La sua validità è subordinata a una previa e specifica volontà conciliativa e processuale delle parti

Leggi anche: La consulenza tecnica in mediazione

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Decreto legislativo n. 28/2010

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Perizia redatta in mediazione e giudizio di merito

Secondo la sentenza n. 1143/2025 del Tribunale di Padova, la perizia tecnica redatta in sede di mediazione, obbligatoria o volontaria, non è producibile nel successivo giudizio di merito a causa dell'obbligo di riservatezza sancito dal D.Lgs. 28/2010. Tale documento può essere utilizzato come mezzo di prova solo in presenza di un esplicito accordo tra le parti che ne deroghi la segretezza. In assenza di tale intesa, il consulente e le parti restano vincolati al riserbo, rendendo l'atto giuridicamente irrilevante.

Data sentenza: 21/07/2025
Curia: Tribunale di Padova
Giudice: Margherita Longhi
Argomento/i: Perizia tecnica
Materia/e: Decreto legislativo n. 28/2010

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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