REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

I SEZIONE CIVILE 

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8… del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2018,

avente ad

OGGETTO: sfratto per morosità

TRA

P.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. C. D. M., presso il cui studio domicilia in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 73;

OPPONENTE

E

I.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. G. A. e dall’avv. R. Ma., elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Volla alla Piazza Nenni n. 22;

OPPOSTO

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell’art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

La presente opposizione è improcedibile per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Sul punto, “ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Non vi è dubbio che il presente giudizio sia assoggettato alla procedura appena evidenziata, atteso che le parti controvertono in ordine al contratto di locazione per uso commerciale stipulato tra le parti in causa;

Orbene, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 5 la mediazione non deve essere espletata “nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile”. In sostanza, il Legislatore ha inteso posticipare la procedura della mediazione ad un momento successivo all’espletamento del procedimento per convalida di sfratto.

Quanto alle conseguenze derivanti dal mancato esperimento della mediazione, la Suprema Corte (sentenza n. 24629 del 3.12.2015) ha chiarito che “La disposizione di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio. La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale. In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira – per così dire – a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.”.

Nel caso in esame con ordinanza del 27 dicembre 2018 il Giudice, disattesa l’istanza di emissione dell’ordinanza di provvisorio rilascio, ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l’instaurazione del procedimento di mediazione.

Orbene, nella memoria ex art. 426 c.p.c., depositata da entrambe le parti nel fascicolo recante l’RG della fase monitoria (n. 8567/2018) non vi è traccia alcuna in ordine all’effettivo esperimento del tentativo di mediazione, né tantomeno può rilevare in questa sede il deposito effettuato in data 25 giugno 2019 (data della scorsa udienza), da ritenersi tardivo e dunque inammissibile, stante la perentorietà del termine entro il quale le parti – ai sensi dell’art. 426 c.p.c. – possono integrare gli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti.

Tanto premesso, le domande formulate nell’atto di intimazione di sfratto sono improcedibili per mancato esperimento della obbligatoria procedura della mediazione.

Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. n. 55 del 2014 nei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, della definizione del giudizio in rito e delle difese espletate dalla controparte (con esclusione della fase conclusionale).

P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– Dichiara la improcedibilità delle domande formulate dalla parte ricorrente;

– Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 5.770,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori 15%) come per legge.

Così deciso in Nola, il 23 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2019.

Convalida sfratto

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Nei procedimenti per convalida di sfratto la mediazione è obbligatoria dopo il mutamento del rito

Il Tribunale di Nola ha dichiarato l'improcedibilità delle domande relative a un'istanza di sfratto per morosità tra P.F. S.r.l. e I.G. S.r.l. La decisione deriva dal mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità per le controversie in materia di locazione. Nonostante il termine assegnato dal giudice, le parti non hanno adempiuto all'obbligo nei tempi previsti, rendendo tardivo ogni successivo deposito. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite.

Data sentenza: 23/07/2019
Curia: Tribunale di Nola
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +2
Materia/e: Convalida sfratto +2

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
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Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Data sentenza: 01/12/2025
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Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Data sentenza: 29/01/2026
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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

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Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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