Scarica Sentenza Tribunale di Teramo N.202-2025
L’ATP conciliativo art. 696-bis c.p.c mira a risolvere solo questioni tecniche chiare per favorire la conciliazione ed evitare il giudizio
Il ricorso art. 696 bis c.p.c risolve questioni meramente tecniche
L’articolo 696-bis c.p.c. disciplina la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ATP conciliativo). Questo strumento mira a risolvere l’unica o le uniche questioni di natura tecnica che dividono le parti. È applicabile solo se tutti gli altri elementi del diritto soggettivo (l’an e il quantum non tecnico) sono già pacifici o non contestati. L’obiettivo primario è di agevolare una soluzione conciliativa extragiudiziale. Una volta accertati con chiarezza gli aspetti tecnici controversi come l’entità del danno o i vizi costruttivi, ad esempio, si prevede che la lite possa cessare integralmente, evitando così l’instaurazione di un giudizio di merito. Lo ha ribadito il Tribunale di Teramo nella sentenza n. 202/2025.
Ricorso 696 bis c.p.c: conciliazione e di una controversia per danni da allagamento
La proprietaria di due locali commerciali facenti parte di un Condominio, presenta un ricorso esponendo i seguenti fatti:
- nel 2022, l’assemblea condominiale ha deliberato l’esecuzione di interventi edilizi (c.d. Superbonus), affidati alla controparte;
- dopo intense piogge, i suoi locali commerciali si sono allagati più volte, rendendoli inagibili e danneggiando muri, soffitti, arredi, attrezzature e prodotti in essi commerciati;
- nonostante le rassicurazioni ricevute da un responsabile del cantiere in merito a un presunto intervento di ripristino della guaina sul lastrico solare sovrastante, si è verificato un ulteriore allagamento, che ha rivelato l’inefficacia dell’intervento.
La ricorrente individua come responsabili dei danni, ritenuti “palesi”: l’amministratore di condominio; la società che ha eseguito i lavori; l’ingegnere progettista e il direttore dei lavori. Chiede quindi la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per tentare la conciliazione tra le parti; verificare l’esistenza, l’origine, la natura e la causa dei danni; valutare l’ammontare di 45.167,00 euro necessario per il ripristino e il risarcimento dei prodotti danneggiati e infine, indicare e stimare i lavori condominiali necessari come la coibentazione del lastrico solare e gli interventi sui muri esterni.
Consulenza tecnica conciliativa inammissibile se la questione non è puramente tecnica
Il Giudice ritiene fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalle parti resistenti, basandosi sui principi che regolano l’art. 696-bis c.p.c.
L’art. 696-bis c.p.c. è, infatti, uno strumento processuale finalizzato a dirimere uniche o poche questioni tecniche controverse, quando tutti gli altri elementi costitutivi del diritto sono pacifici. Lo scopo è che, accertati gli aspetti tecnici, la controversia cessi integralmente.
Nel caso specifico, la ricorrente individua una pluralità di soggetti responsabili senza che sia enucleato, anche solo approssimativamente, il nesso causale e il danno-evento addebitabile a ciascuno. Questa pluralità di responsabilità non definite rende assolutamente incerto l’an della responsabilità. L’incertezza sull’identità e sul grado di responsabilità impedisce una prognosi di conciliabilità della lite. Pertanto, il mezzo richiesto è inidoneo a soddisfare le esigenze conciliative sottese all’istituto, rendendo necessaria una complessa istruttoria tipica di un giudizio a cognizione piena. Tale conclusione è confermata anche dal fallimento dei tentativi di conciliazione avvenuti durante la pendenza del ricorso. Il ricorso pertanto è inammissibile perché l’accertamento tecnico preventivo non è il mezzo appropriato quando la controversia principale non è puramente tecnica, ma riguarda l’esistenza e l’attribuzione della responsabilità.
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