Scarica Sentenza Tribunale di Salerno N.2717-2025
Conciliazione art. 185 bis c.p.c: il rifiuto ingiustificato configura abuso del processo con conseguente condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c
Rifiuto della conciliazione art. 185 bis c.p.c: condanna art. 96 co. 3
Il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa avanzata dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., configurandosi come una condotta processuale abusiva, legittima la condanna della parte soccombente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di lite, equitativamente determinata dal giudice quale sanzione per l’uso distorto dello strumento processuale. Lo ha precisato il Tribunale di Salerno, nella sentenza n. 2717/2025.
Sinistro stradale: richiesta risarcitoria
Il procedimento trae origine da un sinistro stradale tra due auto a causa del mancato rispetto di un segnale di stop da parte di uno dei due veicoli, con conseguente impatto con la fiancata anteriore e laterale dell’altro mezzo coinvolto. A causa dell’impatto il veicolo colpito e il proprietario riportano dei danni. Non avendo ottenuto alcun risarcimento, il proprietario dell’auto danneggiata conviene in giudizio la controparte e la relativa compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 4.944,80 o in quella da determinarsi in corso di causa. La controparte resta contumace, in giudizio però si costituisce la compagnia assicurativa, eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancata visita medica e infondatezza nel merito.
Tentativo di conciliazione e suo rifiuto
Il giudice, alla luce degli atti di causa, ritenendo sufficientemente accertato il fatto storico, la responsabilità dell’incidente e la natura delle lesioni, propone la liquidazione di Euro 2.100,00 oltre interessi. La compagnia assicurativa però rifiuta la proposta, motivando il diniego con la mancata sottoposizione dell’attore a visita medica, nonostante un regolare invito. Questa giustificazione addotta dalla compagnia si rivela tuttavia priva di fondamento. Il Giudice accerta infatti che non vi è prova dell’avvenuta convocazione dell’attore, mancando agli atti del processo gli avvisi o le ricevute PEC comprovanti la comunicazione della visita. Il Giudice, nell’ordinanza contenente la proposta conciliativa, avverte che il comportamento delle parti sarebbe stato valutato ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c., norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in caso di condotta processuale abusiva o pretestuosa. Alla luce del rifiuto non giustificato della proposta conciliativa, il Giudice ritiene infatti integrata una condotta processuale non corretta, lesiva non solo della controparte che avrebbe potuto ottenere una soluzione più celere, ma anche dell’efficienza dell’apparato giudiziario. Per questo motivo, nella sentenza di primo grado il Giudice condanna la compagnia assicurativa del danneggiante al pagamento ulteriore di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c., somma autonoma rispetto alle spese processuali, proprio a causa dell’irragionevole resistenza alla proposta conciliativa. Il Giudice condanna inoltre la compagnia al risarcimento del danno alla persona l’importo complessivo di Euro 2.333,84 e al pagamento delle spese legali e di CTU.
Conferma della condanna per rifiuto ingiustificato della conciliazione art. 185 bis c.p.c
e appella la decisione davanti al Tribunale di Salerno, sostenendo l’infondatezza della condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c. per il rifiuto della conciliazione, in quanto basata su un comportamento giustificato. Il Tribunale però rigetta questo motivo di appello, ribadendo la corretta applicazione dell’art. 96, co. III c.p.c., che – come stabilito anche dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 22405/2018) – sanziona l’abuso del processo, indipendentemente dal dolo o dalla colpa grave, ogni volta che una parte agisce o resiste senza giustificazione ragionevole, aggravando il procedimento. Nel caso concreto, il rifiuto della proposta del Giudice, avanzata dopo un’approfondita istruttoria, è stato considerato privo di valida motivazione, soprattutto in assenza di prova concreta della convocazione a visita medica. Tale comportamento ha comportato un inutile prolungamento del processo e un aggravio per la parte avversa. Il giudice ha sottolineato infatti che:
- il rifiuto non si fondava su valide ragioni processuali o sostanziali;
- la proposta conciliativa era ragionevole e calibrata sulla base degli atti istruttori;
- il comportamento della compagnia si è configurato come resistenza pretestuosa e strumentale, tale da integrare l’abuso del processo.
Il Giudice dell’appello conferma quindi la condanna di Euro 500,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c., come sanzione di carattere equitativo e pubblicistica, volta a disincentivare simili condotte e a salvaguardare l’efficienza del sistema giudiziario.