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Conciliazione art. 185 bis c.p.c: il rifiuto ingiustificato configura abuso del processo con conseguente condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c

Rifiuto della conciliazione art. 185 bis c.p.c: condanna art. 96 co. 3
Il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa avanzata dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., configurandosi come una condotta processuale abusiva, legittima la condanna della parte soccombente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di lite, equitativamente determinata dal giudice quale sanzione per l’uso distorto dello strumento processuale. Lo ha precisato il Tribunale di Salerno, nella sentenza n. 2717/2025.

Sinistro stradale: richiesta risarcitoria
Il procedimento trae origine da un sinistro stradale tra due auto a causa del mancato rispetto di un segnale di stop da parte di uno dei due veicoli, con conseguente impatto con la fiancata anteriore e laterale dell’altro mezzo coinvolto. A causa dell’impatto il veicolo colpito e il proprietario riportano dei danni. Non avendo ottenuto alcun risarcimento, il proprietario dell’auto danneggiata conviene in giudizio la controparte e la relativa compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 4.944,80 o in quella da determinarsi in corso di causa. La controparte resta contumace, in giudizio però si costituisce la compagnia assicurativa, eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancata visita medica e infondatezza nel merito. 

Tentativo di conciliazione e suo rifiuto
Il giudice, alla luce degli atti di causa, ritenendo sufficientemente accertato il fatto storico, la responsabilità dell’incidente e la natura delle lesioni, propone la liquidazione di Euro 2.100,00 oltre interessi. La compagnia assicurativa però rifiuta la proposta, motivando il diniego con la mancata sottoposizione dell’attore a visita medica, nonostante un regolare invito. Questa giustificazione addotta dalla compagnia si rivela tuttavia priva di fondamento. Il Giudice accerta infatti che non vi è prova dell’avvenuta convocazione dell’attore, mancando agli atti del processo gli avvisi o le ricevute PEC comprovanti la comunicazione della visita. Il Giudice, nell’ordinanza contenente la proposta conciliativa, avverte che il comportamento delle parti sarebbe stato valutato ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c., norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in caso di condotta processuale abusiva o pretestuosa. Alla luce del rifiuto non giustificato della proposta conciliativa, il Giudice ritiene infatti integrata una condotta processuale non corretta, lesiva non solo della controparte che avrebbe potuto ottenere una soluzione più celere, ma anche dell’efficienza dell’apparato giudiziario. Per questo motivo, nella sentenza di primo grado il Giudice condanna la compagnia assicurativa del danneggiante al pagamento ulteriore di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c., somma autonoma rispetto alle spese processuali, proprio a causa dell’irragionevole resistenza alla proposta conciliativa. Il Giudice condanna inoltre la compagnia al risarcimento del danno alla persona l’importo complessivo di Euro 2.333,84 e al pagamento delle spese legali e di CTU.

Conferma della condanna per rifiuto ingiustificato della conciliazione art. 185 bis c.p.c
e appella la decisione davanti al Tribunale di Salerno, sostenendo l’infondatezza della condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c. per il rifiuto della conciliazione, in quanto basata su un comportamento giustificato. Il Tribunale però rigetta questo motivo di appello, ribadendo la corretta applicazione dell’art. 96, co. III c.p.c., che – come stabilito anche dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 22405/2018) – sanziona l’abuso del processo, indipendentemente dal dolo o dalla colpa grave, ogni volta che una parte agisce o resiste senza giustificazione ragionevole, aggravando il procedimento. Nel caso concreto, il rifiuto della proposta del Giudice, avanzata dopo un’approfondita istruttoria, è stato considerato privo di valida motivazione, soprattutto in assenza di prova concreta della convocazione a visita medica. Tale comportamento ha comportato un inutile prolungamento del processo e un aggravio per la parte avversa. Il giudice ha sottolineato infatti che:

  • il rifiuto non si fondava su valide ragioni processuali o sostanziali;
  • la proposta conciliativa era ragionevole e calibrata sulla base degli atti istruttori;
  • il comportamento della compagnia si è configurato come resistenza pretestuosa e strumentale, tale da integrare labuso del processo.

Il Giudice dell’appello conferma quindi la condanna di Euro 500,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c., come sanzione di carattere equitativo e pubblicistica, volta a disincentivare simili condotte e a salvaguardare l’efficienza del sistema giudiziario.

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Conciliazione ex art. 185-bis c.p.c

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Conciliazione ex art. 185-bis c.p.c: ingiustificato rifiuto è abuso del processo

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2717/2025, ha confermato la condanna di una compagnia assicurativa al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo. Nel caso di un sinistro stradale, la compagnia aveva rifiutato ingiustificatamente una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., adducendo una mancata visita medica mai provata. Tale resistenza pretestuosa, aggravando il procedimento, è stata sanzionata per tutelare l'efficienza del sistema giudiziario.

Data sentenza: 18/06/2025
Curia: Tribunale di Salerno
Giudice: Antonio Ansalone
Argomento/i: Rifiuto ingiustificato
Materia/e: Conciliazione ex art. 185-bis c.p.c

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Conciliazione ex art. 185-bis c.p.c: termine per il

La sentenza n. 368/2025 del Tribunale di Como chiarisce che, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., il giudice può formulare una proposta conciliativa in qualsiasi momento fino alla fissazione dell'udienza di rimessione in decisione. Nel caso di una lite su una compravendita auto, è stata respinta l'eccezione di improcedibilità mossa dalla convenuta, la quale riteneva che tale proposta, formulata in fase pregiudiziale alla negoziazione assistita, ne avesse condizionato negativamente l'esito.

Data sentenza: 07/05/2025
Curia: Tribunale di Como
Giudice: Lorenzo Azzi
Argomento/i: Proposta conciliativa art. 185 bis c.p.c
Materia/e: Conciliazione ex art. 185-bis c.p.c

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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