Scarica Sentenza Tribunale di Terni N.920-2025
Conciliazione art. 696 bis c.p.c preclusa se la questione non è conciliabile perchè richiede la soluzione di questioni complesse e l’accertamento di fatti
Conciliazione ATP 696 bis c.p.c: preclusa se la questione non è solo tecnica
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative di cui all’articolo 696-bis c.p.c è precluso se il caso non si presta a una risoluzione amichevole perché la disputa non è puramente tecnica, ma richiede un processo completo per risolvere questioni di diritto complesse o per accertare fatti controversi. Lo ha precisato il Tribunale di Terni nel provvedimento giudiziale n. 920/2025.
Lavori di ristrutturazione e richiesta risarcitoria per danni a un negozio di abbigliamento
Il conduttore di un negozio di abbigliamento ricorre contro la proprietaria dell’immobile sovrastante e contro le imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione nell’edificio, oltre a diverse compagnie di assicurazione. La disputa insorge a causa dal crollo di una parte del soffitto del negozio, avvenuto il 4 febbraio 2025, che ha danneggiato le merci e ha reso parzialmente inutilizzabili i locali. Il conduttore sostiene di aver subito danni economici (danno emergente e lucro cessante) e chiede quindi il risarcimento. Nel ricorso l’istante chiede anche di:
- individuare le cause del crollo e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- accertare lo stato dei luoghi prima che i lavori di ripristino alterino le prove;
- verificare la sussistenza di pericoli di ulteriori crolli;
- esplorare la possibilità di una conciliazione tra le parti.
L’obiettivo è duplice: ottenere una valutazione tecnica sui fatti e facilitare un accordo, anche in vista di una possibile prosecuzione del contratto di locazione.
Contestazione della responsabilità per i danni
I convenuti però si oppongono al ricorso per le seguenti ragioni:
- il ricorso è inammissibile, per mancanza dei presupposti legali necessari;
- il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza del diritto, è carente;
- assenza di responsabilità e delle cause del crollo.
Alcuni convenuti chiedono di essere estromessi dal giudizio, la proprietaria dell’immobile invece eccepisce l’inammissibilità del ricorso, affermando di aver già commissionato una perizia tecnica che ha attestato l’assenza di problemi strutturali nell’immobile, chiedendo quindi di essere manlevata.
Funzione con ciliati art. 696 bis c.p.c incompatibile con il caso specifico
Il giudice accoglie le eccezioni dei convenuti e respinge il ricorso, basando la sua decisione su diversi punti chiave, tra i quali merita di essere menzionata la funzione conciliativa dell’ATP e l’incompatibilità con il caso di specie. Il giudice in sentenza richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 87/2021 e n. 222/2023) che definisce l’accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.) come uno strumento deflattivo e conciliativo, non come un mezzo per precostituire una prova in vista di un contenzioso. L’obiettivo di questo istituto, come chiarito anche da diverse pronunce di merito, è di risolvere le controversie basate su questioni prevalentemente tecniche, con l’aiuto di un consulente, per evitare un giudizio completo. In questo caso, però, le contestazioni tra le parti non riguardano solo aspetti tecnici, ma anche l’esistenza stessa del rapporto giuridico e le responsabilità, che richiedono un’istruttoria complessa incompatibile con la natura semplificata e conciliativa dell’ATP. La radicale contestazione delle responsabilità da parte dei convenuti rende impossibile la conciliazione. Il ricorso pertanto risulta inammissibile per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge.
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