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Conciliazione art. 696 bis c.p.c preclusa se la questione non è conciliabile perchè richiede la soluzione di questioni complesse e l’accertamento di fatti

Conciliazione ATP 696 bis c.p.c: preclusa se la questione non è solo tecnica
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative di cui all’articolo 696-bis c.p.c è precluso se il caso non si presta a una risoluzione amichevole perché la disputa non è puramente tecnica, ma richiede un processo completo per risolvere questioni di diritto complesse o per accertare fatti controversi. Lo ha precisato il Tribunale di Terni nel provvedimento giudiziale n. 920/2025.

Lavori di ristrutturazione e richiesta risarcitoria per danni a un negozio di abbigliamento
Il conduttore di un negozio di abbigliamento ricorre contro la proprietaria dell’immobile sovrastante e contro le imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione nell’edificio, oltre a diverse compagnie di assicurazione. La disputa insorge a causa dal crollo di una parte del soffitto del negozio, avvenuto il 4 febbraio 2025, che ha danneggiato le merci e ha reso parzialmente inutilizzabili i locali. Il conduttore sostiene di aver subito danni economici (danno emergente e lucro cessante) e chiede quindi il risarcimento. Nel ricorso l’istante chiede anche di:

  • individuare le cause del crollo e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
  • accertare lo stato dei luoghi prima che i lavori di ripristino alterino le prove;
  • verificare la sussistenza di pericoli di ulteriori crolli;
  • esplorare la possibilità di una conciliazione tra le parti.

L’obiettivo è duplice: ottenere una valutazione tecnica sui fatti e facilitare un accordo, anche in vista di una possibile prosecuzione del contratto di locazione.

Contestazione della responsabilità per i danni
I convenuti però si oppongono al ricorso per le seguenti ragioni:

  • il ricorso è inammissibile, per mancanza dei presupposti legali necessari;
  • il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza del diritto, è carente;
  • assenza di responsabilità e delle cause del crollo.

Alcuni convenuti chiedono di essere estromessi dal giudizio, la proprietaria dell’immobile invece eccepisce l’inammissibilità del ricorso, affermando di aver già commissionato una perizia tecnica che ha attestato l’assenza di problemi strutturali nell’immobile, chiedendo quindi di essere manlevata.

Funzione con ciliati art. 696 bis c.p.c incompatibile con il caso specifico
Il giudice accoglie le eccezioni dei convenuti e respinge il ricorso, basando la sua decisione su diversi punti chiave, tra i quali merita di essere menzionata la funzione conciliativa dell’ATP e l’incompatibilità con il caso di specie. Il giudice in sentenza richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 87/2021 e n. 222/2023) che definisce l’accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.) come uno strumento deflattivo e conciliativo, non come un mezzo per precostituire una prova in vista di un contenzioso. L’obiettivo di questo istituto, come chiarito anche da diverse pronunce di merito, è di risolvere le controversie basate su questioni prevalentemente tecniche, con l’aiuto di un consulente, per evitare un giudizio completo. In questo caso, però, le contestazioni tra le parti non riguardano solo aspetti tecnici, ma anche l’esistenza stessa del rapporto giuridico e le responsabilità, che richiedono un’istruttoria complessa incompatibile con la natura semplificata e conciliativa dell’ATP. La radicale contestazione delle responsabilità da parte dei convenuti rende impossibile la conciliazione. Il ricorso pertanto risulta inammissibile per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge.

Leggi anche: ATP: un unico punto di dissenso

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Conciliazione art. 696-bis cpc

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Conciliazione art. 696-bis cpc deve essere effettiva

Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 920/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c. relativo a danni da crollo in un negozio. Il giudice ha stabilito che l'ATP sia uno strumento deflattivo per questioni puramente tecniche, risultando invece precluso quando la lite richiede un'istruttoria complessa su fatti controversi o questioni di diritto. Poiché le responsabilità erano radicalmente contestate, la conciliazione era impossibile.

Data sentenza: 29/08/2025
Curia: Tribunale di Terni
Giudice: Dorita Fratini
Argomento/i: Questioni complesse e l’accertamento di fatti
Materia/e: Conciliazione art. 696-bis cpc

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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