Scarica Sentenza del Tribunale di Enna N.998-2025
Ricorso 696 bis c.p.c. inammissibile se devono essere risolte questioni giuridiche complesse che un consulente tecnico, ma solo un giudice, può valutare
Conciliazione art. 696 c.p.c: improbabile in presenza di questioni giuridiche complesse
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative di cui all’art. 696-bis c.p.c. è ammissibile se l’intera controversia tra le parti si riduce a un unico punto di disaccordo: quello che, in un eventuale giudizio di merito, verrebbe risolto da una consulenza tecnica (CTU). La norma presuppone infatti che, una volta acquisita la perizia del consulente, sia altamente probabile che le parti raggiungano un accordo, non essendoci altre questioni controverse di natura diversa (ad esempio, questioni giuridiche complesse che richiederebbero un’istruttoria approfondita o l’applicazione di principi di diritto). Lo ha ribadito il Tribunale di Enna nell’ordinanza n. 998/2025.
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite art. 696 bis c.p.c.
Un soggetto presenta un ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c con cui chiede un accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa, lamentando negligenza e imperizia nelle cure prestate dai sanitari dell’Ospedale tra l’1 e il 10 luglio 2016, data del decesso della paziente.
Questioni giuridiche complesse: il consulente non può risolverle
Controparte si costituisce nel procedimento, eccependo l’inammissibilità del ricorso. Per parte avversa le richieste di accertamento tecnico presuppongono la soluzione di questioni giuridiche complesse che non possono essere demandate a un consulente tecnico, ma solo a un giudice di merito. La mancanza di un’adeguata allegazione da parte del ricorrente rende il ricorso inammissibile e l’eventuale consulenza tecnica non sarebbe in grado di risolvere l’intera controversia né di perseguire lo scopo conciliativo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Ricorso art 696 bis c.p.c: inammissibile per questioni giuridiche complesse
Il Tribunale esamina la questione e nella ricerca di un criterio interpretativo, fa proprio l’orientamento del Tribunale di Milano (condiviso anche dal Tribunale di Palermo), secondo cui il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è ammissibile solo se l’unico punto di disaccordo tra le parti è ciò che, in sede di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica. Si deve cioè ritenere altamente probabile che le parti si concilino una volta acquisita la consulenza, e che non residuino altre questioni controverse. Questo approccio mira a evitare procedimenti ante causam finalizzati a consulenze tecniche “esplorative” che non siano precedute da una valutazione giudiziale sulla loro necessità.
Alla luce di tale orientamento, il Tribunale ritiene che la domanda di istruzione preventiva debba essere rigettata. Il contrasto tra le parti non riguarda infatti solo elementi di fatto suscettibili di essere risolti in sede di CTU, ma anche questioni prettamente giuridiche. Nel caso specifico, sono state sollevate questioni come il mancato consenso informato (e la deduzione che la paziente avrebbe evitato l’intervento se fosse stata informata dei rischi), la risarcibilità del danno da perdita parentale e perdita di chance e il danno biologico iure hereditatis. Trattasi di valutazioni che richiedono l’applicazione di criteri giuridici che non possono essere delegati a un consulente tecnico. Lo stesso vale per la richiesta di personalizzazione dei danni non patrimoniali.
L’esistenza di queste complesse questioni giuridiche, la cui valutazione non è delegabile a un CTU, e le eccezioni di infondatezza sollevate dalla resistente, inclusa la sussistenza del nesso causale, rendono altamente improbabile un esito conciliativo della controversia.
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