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Ricorso 696 bis c.p.c. inammissibile se devono essere risolte questioni giuridiche complesse che un consulente tecnico, ma solo un giudice, può valutare

Conciliazione art. 696 c.p.c: improbabile in presenza di questioni giuridiche complesse
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative di cui all’art. 696-bis c.p.c. è ammissibile se l’intera controversia tra le parti si riduce a un unico punto di disaccordo: quello che, in un eventuale giudizio di merito, verrebbe risolto da una consulenza tecnica (CTU). La norma presuppone infatti che, una volta acquisita la perizia del consulente, sia altamente probabile che le parti raggiungano un accordo, non essendoci altre questioni controverse di natura diversa (ad esempio, questioni giuridiche complesse che richiederebbero un’istruttoria approfondita o l’applicazione di principi di diritto). Lo ha ribadito il Tribunale di Enna nell’ordinanza n. 998/2025.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite art. 696 bis c.p.c.
Un soggetto presenta un ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c con cui chiede un accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa, lamentando negligenza e imperizia nelle cure prestate dai sanitari dell’Ospedale tra l’1 e il 10 luglio 2016, data del decesso della paziente.

Questioni giuridiche complesse: il consulente non può risolverle
Controparte si costituisce nel procedimento, eccependo l’inammissibilità del ricorso. Per parte avversa le richieste di accertamento tecnico presuppongono la soluzione di questioni giuridiche complesse che non possono essere demandate a un consulente tecnico, ma solo a un giudice di merito. La mancanza di un’adeguata allegazione da parte del ricorrente rende il ricorso inammissibile e l’eventuale consulenza tecnica non sarebbe in grado di risolvere l’intera controversia né di perseguire lo scopo conciliativo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.

Ricorso art 696 bis c.p.c: inammissibile per questioni giuridiche complesse
Il Tribunale esamina la questione e nella ricerca di un criterio interpretativo, fa proprio l’orientamento del Tribunale di Milano (condiviso anche dal Tribunale di Palermo), secondo cui il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è ammissibile solo se l’unico punto di disaccordo tra le parti è ciò che, in sede di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica. Si deve cioè ritenere altamente probabile che le parti si concilino una volta acquisita la consulenza, e che non residuino altre questioni controverse. Questo approccio mira a evitare procedimenti ante causam finalizzati a consulenze tecniche “esplorative” che non siano precedute da una valutazione giudiziale sulla loro necessità.
Alla luce di tale orientamento, il Tribunale ritiene che la domanda di istruzione preventiva debba essere rigettata. Il contrasto tra le parti non riguarda infatti solo elementi di fatto suscettibili di essere risolti in sede di CTU, ma anche questioni prettamente giuridiche. Nel caso specifico, sono state sollevate questioni come il mancato consenso informato (e la deduzione che la paziente avrebbe evitato l’intervento se fosse stata informata dei rischi), la risarcibilità del danno da perdita parentale e perdita di chance e il danno biologico iure hereditatis. Trattasi di valutazioni che richiedono l’applicazione di criteri giuridici che non possono essere delegati a un consulente tecnico. Lo stesso vale per la richiesta di personalizzazione dei danni non patrimoniali.
L’esistenza di queste complesse questioni giuridiche, la cui valutazione non è delegabile a un CTU, e le eccezioni di infondatezza sollevate dalla resistente, inclusa la sussistenza del nesso causale, rendono altamente improbabile un esito conciliativo della controversia. 

Leggi anche: ATP Conciliazione: ricorso art. 696-bis c.p.c. inammissibile per questioni giuridiche complesse

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Conciliazione art. 696-bis c.p.c.

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Conciliazione art. 696-bis c.p.c.: no alle altre questioni controverse

Il Tribunale di Enna, con l'ordinanza n. 998/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione. Il giudice ha stabilito che tale strumento è ammissibile solo se l'unica divergenza tra le parti è un elemento tecnico risolvibile tramite CTU. Nel caso specifico, la presenza di questioni giuridiche complesse, quali il consenso informato e la quantificazione dei danni, rende improbabile un accordo e non delegabile la decisione a un consulente.

Data sentenza: 07/07/2025
Curia: Tribunale di Enna
Giudice: Sara Antonelli
Argomento/i: Questioni giuridiche complesse
Materia/e: Conciliazione art. 696-bis c.p.c.

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Conciliazione art. 696-bis c.p.c.: non per finalità esplorative

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza n. 18144/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. volto a quantificare il danno da lesione del diritto di panorama. Il giudice ha ribadito che la consulenza tecnica preventiva non può avere finalità meramente esplorative, né può essere utilizzata per risolvere questioni di diritto o accertare il fumus boni iuris. In assenza di un titolo giuridico certo e di allegazioni concrete, l'accertamento tecnico risulta improprio e inammissibile.

Data sentenza: 04/07/2025
N° sentenza: 18144
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Valentina Boroni
Argomento/i: Valutazioni tecniche
Materia/e: Conciliazione art. 696-bis c.p.c.

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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