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L’azione revocatoria non richiede la mediazione, poiché non incide sui diritti reali ma rende l’atto inefficace solo per il creditore

Azione pauliana: mediazione non obbligatoria
L’azione pauliana, o revocatoria, non rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, per cui il mancato esperimento della procedura stragiudiziale non rende l’azione improcedibile. A differenza delle controversie sui diritti reali che alterano la titolarità di un bene, l’azione revocatoria non annulla l’atto dispositivo tra le parti, ma si limita a renderlo inefficace nei confronti del solo creditore che l’ha promossa. Il suo scopo è permettere al creditore di soddisfarsi sui beni del debitore, non di modificarne la proprietà. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 12277/2025.

Azione revocatoria trasferimento immobiliare
La controversia si instaura con l’azione di un’azienda creditrice contro un debitore e la sua ex-moglie, che ha ricevuto in donazione tutti i beni immobili del marito in seguito alla separazione coniugale. La creditrice agisce con un’azione pauliana, nota anche come azione revocatoria, per dichiarare inefficace, nei suoi confronti, l’atto di cessione immobiliare. L’obiettivo è di poter aggredire i beni ceduti per soddisfare il proprio credito.

Azione improcedibile: mancato avvio della mediazione obbligatoria
I convenuti si difendono sostenendo, in via preliminare, l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, negano la natura simulata della separazione, l’inesistenza del debito al momento del trasferimento dei beni e l’infondatezza di tutte le pretese avanzate dalla controparte.

Mediazione e azione revocatoria: nessuna relazione
Il giudice, esaminate le varie questioni, rigetta le eccezioni preliminari di nullità e improcedibilità, ritenendo il contraddittorio sanato e il tentativo di mediazione non necessario per questo tipo di azione. Per il giudice l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere respinta. Nel motivare la sua decisione cita un orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Tutto verte sulla natura dell’azione revocatoria. A differenza di altre azioni che incidono direttamente sulla titolarità dei diritti reali (come la proprietà di un immobile), l’azione revocatoria non mira a modificare la validità o la titolarità dell’atto di disposizione tra le parti originali (il debitore e il terzo). L’atto rimane valido e pienamente efficace tra loro. La revocatoria ha un effetto più limitato, in quanto rende l’atto inefficace solo nei confronti del creditore che ha promosso l’azione. In pratica, consente al creditore di agire sui beni come se non fossero mai stati trasferiti, al solo fine di potersi soddisfare su di essi. Poiché l’azione revocatoria non incide direttamente sui diritti reali, ma opera solo sul piano dell’opponibilità, la giurisprudenza ha costantemente escluso che essa rientri nelle materie soggette a mediazione obbligatoria.

Mediazione obbligatoria per i diritti reali
La mediazione infatti è obbligatoria per controversie che riguardano, ad esempio, i diritti reali in senso stretto, come la proprietà, le servitù o l’usucapione, dove l’esito della lite determina una modifica definitiva di tali diritti.

Nell’azione revocatoria, invece, la questione riguarda la possibilità per un creditore di recuperare un bene dal patrimonio del suo debitore. La mediazione obbligatoria in effetti ha un campo di applicazione ben definito e non si estende a ogni tipo di controversia che, sebbene coinvolga dei beni immobili, non ne alteri la titolarità.

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Azione pauliana

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Azione pauliana e mediazione

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12277/2025, ha stabilito che l'azione revocatoria non è soggetta a mediazione obbligatoria. A differenza delle liti sui diritti reali, che ne alterano la titolarità, l'azione pauliana non annulla l'atto tra le parti, ma lo rende inefficace esclusivamente nei confronti del creditore per permetterne il soddisfacimento. Poiché l'azione opera solo sul piano dell'opponibilità senza modificare la proprietà dei beni, non rientra tra le materie che richiedono il tentativo stragiudiziale.

Data sentenza: 05/09/2025
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Tommaso Del Litto
Argomento/i: Mediazione
Materia/e: Azione pauliana

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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