Scarica Sentenza Tribunale di Roma N.12277-2025
L’azione revocatoria non richiede la mediazione, poiché non incide sui diritti reali ma rende l’atto inefficace solo per il creditore
Azione pauliana: mediazione non obbligatoria
L’azione pauliana, o revocatoria, non rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, per cui il mancato esperimento della procedura stragiudiziale non rende l’azione improcedibile. A differenza delle controversie sui diritti reali che alterano la titolarità di un bene, l’azione revocatoria non annulla l’atto dispositivo tra le parti, ma si limita a renderlo inefficace nei confronti del solo creditore che l’ha promossa. Il suo scopo è permettere al creditore di soddisfarsi sui beni del debitore, non di modificarne la proprietà. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 12277/2025.
Azione revocatoria trasferimento immobiliare
La controversia si instaura con l’azione di un’azienda creditrice contro un debitore e la sua ex-moglie, che ha ricevuto in donazione tutti i beni immobili del marito in seguito alla separazione coniugale. La creditrice agisce con un’azione pauliana, nota anche come azione revocatoria, per dichiarare inefficace, nei suoi confronti, l’atto di cessione immobiliare. L’obiettivo è di poter aggredire i beni ceduti per soddisfare il proprio credito.
Azione improcedibile: mancato avvio della mediazione obbligatoria
I convenuti si difendono sostenendo, in via preliminare, l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, negano la natura simulata della separazione, l’inesistenza del debito al momento del trasferimento dei beni e l’infondatezza di tutte le pretese avanzate dalla controparte.
Mediazione e azione revocatoria: nessuna relazione
Il giudice, esaminate le varie questioni, rigetta le eccezioni preliminari di nullità e improcedibilità, ritenendo il contraddittorio sanato e il tentativo di mediazione non necessario per questo tipo di azione. Per il giudice l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere respinta. Nel motivare la sua decisione cita un orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Tutto verte sulla natura dell’azione revocatoria. A differenza di altre azioni che incidono direttamente sulla titolarità dei diritti reali (come la proprietà di un immobile), l’azione revocatoria non mira a modificare la validità o la titolarità dell’atto di disposizione tra le parti originali (il debitore e il terzo). L’atto rimane valido e pienamente efficace tra loro. La revocatoria ha un effetto più limitato, in quanto rende l’atto inefficace solo nei confronti del creditore che ha promosso l’azione. In pratica, consente al creditore di agire sui beni come se non fossero mai stati trasferiti, al solo fine di potersi soddisfare su di essi. Poiché l’azione revocatoria non incide direttamente sui diritti reali, ma opera solo sul piano dell’opponibilità, la giurisprudenza ha costantemente escluso che essa rientri nelle materie soggette a mediazione obbligatoria.
Mediazione obbligatoria per i diritti reali
La mediazione infatti è obbligatoria per controversie che riguardano, ad esempio, i diritti reali in senso stretto, come la proprietà, le servitù o l’usucapione, dove l’esito della lite determina una modifica definitiva di tali diritti.
Nell’azione revocatoria, invece, la questione riguarda la possibilità per un creditore di recuperare un bene dal patrimonio del suo debitore. La mediazione obbligatoria in effetti ha un campo di applicazione ben definito e non si estende a ogni tipo di controversia che, sebbene coinvolga dei beni immobili, non ne alteri la titolarità.
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