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Procura mediazione: non serve autentica della firma del delegante se non richiesta dalla legge per l’atto finale, è sufficiente una delega semplice purché sostanziale e specifica per la mediazione

Rappresentanza in mediazione: autentica firma se l’accordo riguarda atti da trascrivere
Secondo il D.Lgs. 28/2010 (ratione temporis), per conferire validamente la rappresentanza in mediazione, l’autenticazione della firma del delegante da parte di un pubblico ufficiale non è richiesta. È sufficiente la scrittura privata, a meno che l’accordo conciliativo finale non riguardi atti che, per legge (es. trascrizione), ne necessiterebbero. Lo ha precisato la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 2634/2025.

Polizza fideiussoria a garanzia, escussione AGEA e rivalsa della compagnia di assicurazione
Un soggetto chiede e ottiene contributi per la riconversione di vigneti, stipulando contestualmente una polizza fideiussoria con una compagnia di assicurazione come garanzia. I contributi vengono erogati, ma il richiedente apprende successivamente che il fondo è soggetto a procedura espropriativa immobiliare dal 2011, precedente quindi alla richiesta di contributo. AGEA chiede quindi la restituzione dei contributi erogati, avviando una controversia amministrativa/civile. Nonostante la diffida del richiedente AGEA escute la garanzia a prima richiesta e la compagnia di assicurazione versa la somma richiesta. Quest’ultima ottiene poi dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme pagate. Si svolge quindi il procedimento di mediazione obbligatoria e la compagnia assicuratrice partecipa tramite un legale delegato. Il soggetto contraente la polizza propone opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo nel corso della causa anche l’improcedibilità del giudizio per il non corretto espletamento della mediazione. Il Tribunale di Milano rigetta l’opposizione, conferma il decreto ingiuntivo e, in rito, respinge l’eccezione di improcedibilità, ritenendo valida la procura conferita dalla compagnia per la mediazione.  Parte soccombente però propone appello contro la sentenza di primo grado, incentrando due motivi sull’improcedibilità. Dopo l’udienza di trattazione e discussione ex art. 350 bis c.p.c., la Corte d’Appello di Milano decide la causa in camera di consiglio.

Procura in mediazione: valida quella separata per il procedimento di mediazione
La Corte respinge l’appello, concentrandosi sull’eccezione relativa alla mediazione, ritenendola infondata. In sentenza ricorda che l’appellante ha contestato in giudizio la validità della partecipazione della compagnia alla mediazione per due ragioni connesse alla procura:

  1. il legale presente in mediazione era un sostituto del delegato, a sua volta non munito di procura speciale sostanziale idonea;
  2. la procura rilasciata al delegato è stata autenticata solo dal difensore, anziché da un Pubblico Ufficiale.

Aderendo ai principi stabiliti dalla Cassazione (Ord. n. 8473/2019, applicabile ratione temporis alla mediazione del 2020, la Corte ricorda che:

  • la parte può farsi sostituire in mediazione;
  • è necessario conferire una procura speciale sostanziale, separata dalla procura alle liti, con ampi poteri conciliativi.

Nel caso di specie, la Compagnia ha conferito una “procura per il procedimento di mediazione” separata, ritenuta dal giudicante sostanziale e idonea a legittimare la rappresentanza, inclusa la facoltà di farsi sostituire.

Procura per la mediazione: nel caso di specie l’autentica del pubblico ufficiale non occorre
Per quanto riguarda la lamentata mancanza di autentica della firma del delegante da parte di un pubblico ufficiale la Corte:

  • riconosce che l’autentica della sottoscrizione, avvenuta solo da parte del difensore, è inefficace secondo i principi di diritto. L’art. 83 c.p.c, che consente al difensore di autenticare la procura alle liti, non è applicabile alla procura sostanziale per la mediazione;
  • osserva tuttavia come la procura non autenticata sia comunque sufficiente e idonea;
  • ricorda che la procura sostanziale richiede la stessa forma dell’atto che il rappresentante è chiamato a compiere (ex art. 1392 c.c.). Poiché la legge, nella formulazione del 2020, non prevedeva alcuna forma vincolata per gli atti del procedimento di mediazione (ex art. 3, comma 3, D.Lgs. 28/2010), la sola scrittura privata non autenticata deve ritenersi sufficiente;
  • l’autenticazione, infatti, si rende necessaria solo se l’accordo conciliativo finale richiede la trascrizione (ex art. 2643 c.c.), evenienza non riscontrabile nel caso di specie.

L’interpretazione che richiede sempre l’autenticazione della procura sostanziale non era prevista dalla legge vigente nel 2020 e non è conforme alla disciplina codicistica sulla procura. Pertanto, la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata. Appello respinto e sentenza di primo grado confermata.

Leggi anche: Correttivo Cartabia: delega per la mediazione senza firma autenticata

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Autentica firma delega in mediazione

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Delega con firma autenticata in mediazione: quando è necessaria?

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2634/2025, ha stabilito che per la rappresentanza in mediazione non sia necessaria l'autentica della firma del delegante da parte di un pubblico ufficiale, essendo sufficiente una scrittura privata. Tale requisito formale è richiesto solo se l'accordo finale riguarda atti che per legge necessitano di trascrizione. Nel caso specifico, è stata confermata la validità di una procura speciale sostanziale e separata da quella alle liti, respingendo l'eccezione di improcedibilità.

Data sentenza: 25/09/2025
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Manuela Cortelloni +1
Argomento/i: Procura mediazione
Materia/e: Autentica firma delega in mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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