Scarica Sentenza Tribunale di Latina N.1296-2025
ATP conciliazione ex art. 696-bis c.p.c., non servono urgenza né fondatezza della domanda per l’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva
ATP conciliazione art. 696 bis c.p.c: urgenza e fondatezza della domanda non indispensabili
Nel procedimento di consulenza tecnica preventiva finalizzato alla composizione della lite e disciplinato dall’articolo 696-bis c.p.c. non costituiscono presupposti di ammissibilità del ricorso la probabile fondatezza della domanda di merito e il positivo apprezzamento del requisito dell’urgenza. Lo ha chiarito il Tribunale di Latina nell’ordinanza n. 1296/2025.
Ricorso art. 696 bis c.p.c: vizi e difetti costruttivi edificio condominiale
Con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., un Condominio chiede che venga accertata l’esistenza di vizi e di difetti costruttivi emersi nel fabbricato condominiale. Per il ricorrente tali vizi sono da imputare a inadempienze progettuali ed esecutive e all’impiego di materiali non conformi da parte dell’impresa costruttrice. I vizi denunciati, riscontrati con una perizia di parte, precluderebbero la fruizione di alcune parti comuni dell’edificio. Si rende quindi necessario quantificare i danni e stimare i costi di ripristino, anche in vista di una possibile composizione bonaria della controversia. Il ricorso viene notificato alla società resistente, che nel costituirsi in giudizio però contesta la fondatezza della domanda. In particolare, la stessa eccepisce l’intervenuta prescrizione ex art. 1669 c.c., poiché sarebbe trascorso più di un anno dalla denuncia dei vizi. La stessa contesta inoltre la validità della perizia tecnica prodotta dal condominio, chiedendo il rigetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo.
Urgenza e successo probabile nel merito: non necessari per ATP conciliazione art. 696 bis c.p.c Il giudice, tuttavia, ritiene di dover respingere le eccezioni della resistente, richiamando i presupposti normativi e giurisprudenziali dell’art. 696-bis c.p.c. L’autorità giudiziaria ricorda che detta norma prevede una consulenza tecnica con finalità conciliative e istruttorie. Essa non richiede la sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora, a differenza delle misure cautelari. È sufficiente, ai fini dell’ammissibilità, che l’accertamento richiesto sia idoneo a individuare e quantificare tecnicamente un diritto, a prescindere dalla fondatezza sostanziale delle pretese. La consulenza tecnica preventiva può infatti essere disposta anche in presenza di contestazioni sull’esistenza del diritto, purché volta ad acquisire elementi tecnici rilevanti, senza che debba essere dimostrata la probabilità di successo nel merito. Inoltre, l’urgenza non costituisce un presupposto necessario per l’ammissione del procedimento ai sensi dell’art. 696-bis, essendo l’istituto destinato a favorire una definizione stragiudiziale delle liti. Ritenuto ammissibile il ricorso, il giudice dispone quindi l’avvio della consulenza tecnica d’ufficio (ATP) e nomina un architetto come CTU, fissando i quesiti tecnici da approfondire, come l’accertamento dell’esistenza e delle cause dei vizi, la valutazione dell’impatto sull’utilizzo del fabbricato, le opere necessarie per la loro eliminazione e i costi necessari per detti interventi. Il Giudice stabilisce inoltre che il CTU dovrà tentare preliminarmente la conciliazione tra le parti, e in caso di esito negativo, dovrà depositare una relazione tecnica scritta, includendo eventuali osservazioni delle parti.
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