Scarica Sentenza Tribunale di Napoli Nord n.216-2025
Tentativo di conciliazione luce, gas e acqua: il reclamo dell’utente rappresenta condizione di ammissibilità della domanda conciliativa
La conciliazione deve essere preceduta dal reclamo dell’utente
La normativa che regola il procedimento di conciliazione previsto per le controversie relative ai servizi di fornitura dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, prevede, come condizione di ammissibilità della domanda di conciliazione, la preventiva proposizione di uno specifico reclamo da parte dell’utente alla società somministrante. Lo ha ricordato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 216/2025.
Distacco della fornitura idrica condominiale
Un Condominio subisce il distacco della fornitura idrica senza preavviso e agisce in giudizio nei confronti del fornitore. Il gestore del servizio idrico giustifica l’interruzione con la morosità pregressa dell’utente di circa 30.000 euro. Il Condominio eccepisce però la regolarità delle fatturazioni e segnala il malfunzionamento del contatore sostituito nel 2022. Dopo aver effettuato pagamenti parziali, il Condominio afferma di aver chiesto chiarimenti sui consumi elevati, ma senza ricevere risposte soddisfacenti. In Tribunale il Condominio chiede quindi il ripristino della fornitura idrica e la prescrizione di parte del debito. Il gestore eccepisce in rito l’improcedibilità del ricorso perchè il Condominio non ha avviato il tentativo di conciliazione previsto.
Conciliazione obbligatoria: reclamo necessario
Il Tribunale però rigetta l’eccezione del gestore. Deve essere escluso prima di tutto che in relazione a questa controversia il tentativo di conciliazione costituisca condizione di procedibilità della domanda. Secondo la normativa ARERA infatti il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità solo se avviato dall’utente contro il fornitore “prevedendo espressamente quale condizione di ammissibilità della domanda di conciliazione la preventiva proposizione, ovviamente da parte dell’utente, di apposito reclamo alla società somministrante e dando in tal modo per presupposto che sia soltanto l’utente e non già il gestore a dover esperire in via preventiva ed obbligatoria il procedimento conciliativo de quo.” Il giudice, nell’interpretare la normativa di settore, sottolinea quindi l’importanza del reclamo formale dell’utente al fornitore per procedere eventualmente alla conciliazione. Nel caso specifico, il Condominio ha segnalato un aumento dei consumi, ma non ha presentato un reclamo vero e proprio. La segnalazione non è infatti considerata un reclamo valido ai fini del procedimento conciliativo. L’obiettivo principale del procedimento conciliativo è di risolvere le dispute in modo più semplice ed economico, senza ricorrere a costose azioni legali. “A ciò si aggiunga, infine, che una diversa soluzione ermeneutica contrasterebbe irrimediabilmente, dato il tenore testuale delle disposizioni sopra riportate, con l’esigenza imposta dall’art. 24 Cost. di interpretare in senso restrittivo le norme che, come in questo caso, producono l’effetto di limitare l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.”
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