Mancata partecipazione alla mediazione: il giudice irroga la sanzione ex art. 12-bis D.Lgs. 28/2010  con discrezionalità e ragionevolezza

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Mancata partecipazione alla mediazione: la sanzione è a discrezione del giudice

Il principio cardine dell’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la sanzione per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione non è un automatismo sanzionatorio. L’applicazione della misura è affidata alla discrezionalità del giudice, il quale deve valutare le peculiarità del caso concreto. Il magistrato non opera una condanna meccanica, ma agisce in coerenza con la ratio della norma: incentivare la comparizione personale per favorire la conciliazione. Pertanto, la punizione della parte soccombente assente è subordinata a un giudizio di ragionevolezza, volto a sanzionare solo l’ingiustificato ostruzionismo che pregiudica il fine deflattivo dell’istituto. Lo ha specificato il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 186/2026.

Sfratto per morosità e mediazione

Una locatrice intima lo sfratto per una morosità di 4.400,00 euro. Il conduttore si oppone, eccependo vizi di notifica, inagibilità parziale e crediti per migliorie. Il Giudice rigetta le eccezioni e ordina il rilascio ex art. 665 c.p.c., disponendo il mutamento del rito e la mediazione, conclusasi negativamente per l’assenza del resistente. In sede di merito la locatrice conferma le domande di risoluzione e condanna, mentre il conduttore propone domanda riconvenzionale. Il Tribunale risolve la lite confermando la legittimità dello sfratto e sanzionando il conduttore.

In via preliminare dichiara valida la notifica via PEC all’indirizzo aziendale: secondo la Riforma Cartabia, infatti, il domicilio digitale professionale è valido anche per atti estranei all’attività; in ogni caso la costituzione in giudizio ha sanato ogni vizio. Il Tribunale, infine, dichiara risolto il contratto per grave inadempimento, precisando che il conduttore non può sospendere il canone finché gode dell’immobile.

Mancata partecipazione alla mediazione: quali sanzioni?

La decisione assume particolare rilievo per l’applicazione delle sanzioni introdotte dalla Riforma Cartabia in merito alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria. Questo perchè il conduttore, pur regolarmente invitato, non si è presentato al primo incontro senza fornire alcun giustificato motivo, condotta che il Giudice ritiene meritevole di una triplice censura.

Il quadro sanzionatorio dell’art. 12 bis (h3)

Il cuore della decisione risiede pertanto nell’applicazione dell’art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010, norma che distingue due tipologie di sanzioni per la parte che non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo:

  • il versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato;
  • la possibilità, per il giudice, di trarre argomenti di prova dal comportamento della parte ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Il potere discrezionale ex art. 12 bis, comma 3 (h3)

L’aspetto sanzionatorio più rilevante riguarda però la condanna ulteriore prevista dal terzo comma dell’art. 12 bis. A differenza della sanzione pecuniaria standard, infatti, questa misura ha natura discrezionale. Il legislatore, utilizzando il verbo “può, affida al giudice il compito di valutare se irrogare una somma aggiuntiva in favore della controparte.

Tale potere pertanto non è arbitrario, ma deve essere esercitato analizzando le peculiarità del caso concreto e la ratio della norma, che mira a incentivare la partecipazione personale per favorire la conciliazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pienamente sanzionabile la condotta del conduttore per  tre ragioni chiave:

  • la totale soccombenza nel merito;
  • l’assenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione;
  • il fatto che la mediazione sia stata attivata proprio dopo l’opposizione del conduttore.

Esercitando il proprio potere discrezionale, il Giudice ha quantificato la sanzione in euro 1.000,00, determinata secondo un criterio di equità in rapporto alle spese processuali liquidate.

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Leggi anche:

Mancata partecipazione primo incontro mediazione: sanzione a discrezione del giudice 

Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Treviso
Giudice: Sonia Andreatta
Materia/e: sanzione mancata partecipazione

Mancata partecipazione alla mediazione: il giudice irroga la sanzione ex art. 12-bis D.Lgs. 28/2010  con discrezionalità e ragionevolezza

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Mancata partecipazione alla mediazione: la sanzione è a discrezione del giudice

Il principio cardine dell’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la sanzione per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione non è un automatismo sanzionatorio. L’applicazione della misura è affidata alla discrezionalità del giudice, il quale deve valutare le peculiarità del caso concreto. Il magistrato non opera una condanna meccanica, ma agisce in coerenza con la ratio della norma: incentivare la comparizione personale per favorire la conciliazione. Pertanto, la punizione della parte soccombente assente è subordinata a un giudizio di ragionevolezza, volto a sanzionare solo l’ingiustificato ostruzionismo che pregiudica il fine deflattivo dell’istituto. Lo ha specificato il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 186/2026.

Sfratto per morosità e mediazione

Una locatrice intima lo sfratto per una morosità di 4.400,00 euro. Il conduttore si oppone, eccependo vizi di notifica, inagibilità parziale e crediti per migliorie. Il Giudice rigetta le eccezioni e ordina il rilascio ex art. 665 c.p.c., disponendo il mutamento del rito e la mediazione, conclusasi negativamente per l’assenza del resistente. In sede di merito la locatrice conferma le domande di risoluzione e condanna, mentre il conduttore propone domanda riconvenzionale. Il Tribunale risolve la lite confermando la legittimità dello sfratto e sanzionando il conduttore.

In via preliminare dichiara valida la notifica via PEC all’indirizzo aziendale: secondo la Riforma Cartabia, infatti, il domicilio digitale professionale è valido anche per atti estranei all’attività; in ogni caso la costituzione in giudizio ha sanato ogni vizio. Il Tribunale, infine, dichiara risolto il contratto per grave inadempimento, precisando che il conduttore non può sospendere il canone finché gode dell’immobile.

Mancata partecipazione alla mediazione: quali sanzioni?

La decisione assume particolare rilievo per l’applicazione delle sanzioni introdotte dalla Riforma Cartabia in merito alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria. Questo perchè il conduttore, pur regolarmente invitato, non si è presentato al primo incontro senza fornire alcun giustificato motivo, condotta che il Giudice ritiene meritevole di una triplice censura.

Il quadro sanzionatorio dell’art. 12 bis (h3)

Il cuore della decisione risiede pertanto nell’applicazione dell’art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010, norma che distingue due tipologie di sanzioni per la parte che non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo:

  • il versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato;
  • la possibilità, per il giudice, di trarre argomenti di prova dal comportamento della parte ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Il potere discrezionale ex art. 12 bis, comma 3 (h3)

L’aspetto sanzionatorio più rilevante riguarda però la condanna ulteriore prevista dal terzo comma dell’art. 12 bis. A differenza della sanzione pecuniaria standard, infatti, questa misura ha natura discrezionale. Il legislatore, utilizzando il verbo “può, affida al giudice il compito di valutare se irrogare una somma aggiuntiva in favore della controparte.

Tale potere pertanto non è arbitrario, ma deve essere esercitato analizzando le peculiarità del caso concreto e la ratio della norma, che mira a incentivare la partecipazione personale per favorire la conciliazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pienamente sanzionabile la condotta del conduttore per  tre ragioni chiave:

  • la totale soccombenza nel merito;
  • l’assenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione;
  • il fatto che la mediazione sia stata attivata proprio dopo l’opposizione del conduttore.

Esercitando il proprio potere discrezionale, il Giudice ha quantificato la sanzione in euro 1.000,00, determinata secondo un criterio di equità in rapporto alle spese processuali liquidate.

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