In mediazione la presenza è obbligatoria, il legale può sostituire la parte con procura speciale sostanziale; l’assenza ingiustificata comporta sanzioni

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Mediazione: la parte anziana e malata può essere sostituita dal difensore se si prova l’impedimento

La partecipazione personale delle parti costituisce la regola del procedimento di mediazione. La sostituzione è ammessa solo tramite il conferimento al difensore di una procura speciale sostanziale, distinta dalla mera delega ad litem, che attribuisca esplicitamente il potere di disporre dei diritti in contesa. In assenza di tale procura, la mancata comparizione non è sanata dalla semplice comunicazione di impedimento via PEC. Senza la prova rigorosa del giustificato motivo la parte è soggetta a sanzione pecuniaria in favore dell’Erario, poiché l’impedimento fisico non esonera dall’obbligo di garantire, comunque, l’effettivo tentativo di conciliazione. Questo quanto previsto dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 2181/2025.

Successione e pignoramento immobiliare

Una creditrice pignora un immobile convinta che la debitrice ne sia comproprietaria per successione. Il Giudice dell’Esecuzione invita quindi la creditrice ad accertare giudizialmente la qualità di eredi dei chiamati, ossia la moglie e i figli del de cuius, poiché nessuno ha formalmente accettato l’eredità. La madre dichiara di essere erede avendo vissuto nella casa coniugale e pagato le imposte. I figli, invece, si oppongono fermamente, sostenendo di non aver mai accettato l’eredità, né espressamente né tacitamente. Essi chiariscono che la dichiarazione di successione ha valenza solo fiscale e che il diritto di abitazione della madre deriva dalla legge (art. 540 c.c.) e non da una loro concessione. Il Tribunale accoglie quindi la domanda solo contro la madre, confermando la sua qualità di erede. Per i figli, invece, rigetta la pretesa dell’attrice perché non ha fornito prove di atti dispositivi. Il decorso dei dieci anni senza rinuncia non implica accettazione, ma determina la prescrizione del diritto di accettare. Le quote dei figli, pertanto, non sono pignorabili.

Mediazione, assenza e rappresentanza del difensore

La sentenza dedica una buona parte della motivazione alla mediazione obbligatoria, istituto previsto dal D.Lgs. 28/2010 per le materie successorie, evidenziando il rigore del legislatore verso chi ostruisce il tentativo di conciliazione.

In sentenza il Giudice ricorda di aver assegnato i termini per la mediazione, anche se i convenuti non sono comparsi davanti all’organismo preposto. Il Tribunale ha quindi applicato rigorosamente l’art. 12 bis, comma 2, condannando i convenuti (inclusi quelli vittoriosi nel merito) al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato, sanzione “automatica” che prescinde dall’esito della causa e che discende dalla mera assenza ingiustificata all’incontro di mediazione.

Il difensore può sostituire la parte? 

Il punto centrale del dibattito riguarda la possibilità per il difensore di presenziare in sostituzione dell’assistito. Nel caso specifico, il difensore ha inviato una PEC giustificando l‘assenza della cliente per ragioni di salute (anzianità e malattia), senza però documentarle.

Il Giudice ha dovuto pertanto chiarire due principi fondamentali:

  • la partecipazione personale della parte è la regola, ma è possibile farsi sostituire dal difensore. Tuttavia, affinché la presenza del legale sia valida ai fini della mediazione ed eviti le sanzioni, il difensore deve essere munito di una procura speciale sostanziale che gli conferisca il potere di disporre dei diritti in contesa, non basta la procura alle liti ad litem;
  • nel caso di specie, però, neanche il difensore si è presentato e la semplice comunicazione via PEC dell’impossibilità di partecipare della parte non costituisce un “giustificato motivo”.

In conclusione, la mancata comparizione della parte e l’assenza di un delegato munito di poteri sostanziali rendono la parte sanzionabile. I problemi di salute della parte, se non provati ein assenza della delega al difensore per procedere comunque nel tentativo di conciliazione, non esclude la responsabilità pecuniaria verso l’Erario.

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Mancata partecipazione in mediazione perché anziana e malata: il difensore può sostituirla solo documentando la circostanza e con procura sostanziale

Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 05/05/2025
Curia: Tribunale di Torino
Argomento/i: Mancata partecipazione
Materia/e: Successione

In mediazione la presenza è obbligatoria, il legale può sostituire la parte con procura speciale sostanziale; l’assenza ingiustificata comporta sanzioni

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Mediazione: la parte anziana e malata può essere sostituita dal difensore se si prova l’impedimento

La partecipazione personale delle parti costituisce la regola del procedimento di mediazione. La sostituzione è ammessa solo tramite il conferimento al difensore di una procura speciale sostanziale, distinta dalla mera delega ad litem, che attribuisca esplicitamente il potere di disporre dei diritti in contesa. In assenza di tale procura, la mancata comparizione non è sanata dalla semplice comunicazione di impedimento via PEC. Senza la prova rigorosa del giustificato motivo la parte è soggetta a sanzione pecuniaria in favore dell’Erario, poiché l’impedimento fisico non esonera dall’obbligo di garantire, comunque, l’effettivo tentativo di conciliazione. Questo quanto previsto dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 2181/2025.

Successione e pignoramento immobiliare

Una creditrice pignora un immobile convinta che la debitrice ne sia comproprietaria per successione. Il Giudice dell’Esecuzione invita quindi la creditrice ad accertare giudizialmente la qualità di eredi dei chiamati, ossia la moglie e i figli del de cuius, poiché nessuno ha formalmente accettato l’eredità. La madre dichiara di essere erede avendo vissuto nella casa coniugale e pagato le imposte. I figli, invece, si oppongono fermamente, sostenendo di non aver mai accettato l’eredità, né espressamente né tacitamente. Essi chiariscono che la dichiarazione di successione ha valenza solo fiscale e che il diritto di abitazione della madre deriva dalla legge (art. 540 c.c.) e non da una loro concessione. Il Tribunale accoglie quindi la domanda solo contro la madre, confermando la sua qualità di erede. Per i figli, invece, rigetta la pretesa dell’attrice perché non ha fornito prove di atti dispositivi. Il decorso dei dieci anni senza rinuncia non implica accettazione, ma determina la prescrizione del diritto di accettare. Le quote dei figli, pertanto, non sono pignorabili.

Mediazione, assenza e rappresentanza del difensore

La sentenza dedica una buona parte della motivazione alla mediazione obbligatoria, istituto previsto dal D.Lgs. 28/2010 per le materie successorie, evidenziando il rigore del legislatore verso chi ostruisce il tentativo di conciliazione.

In sentenza il Giudice ricorda di aver assegnato i termini per la mediazione, anche se i convenuti non sono comparsi davanti all’organismo preposto. Il Tribunale ha quindi applicato rigorosamente l’art. 12 bis, comma 2, condannando i convenuti (inclusi quelli vittoriosi nel merito) al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato, sanzione “automatica” che prescinde dall’esito della causa e che discende dalla mera assenza ingiustificata all’incontro di mediazione.

Il difensore può sostituire la parte? 

Il punto centrale del dibattito riguarda la possibilità per il difensore di presenziare in sostituzione dell’assistito. Nel caso specifico, il difensore ha inviato una PEC giustificando l‘assenza della cliente per ragioni di salute (anzianità e malattia), senza però documentarle.

Il Giudice ha dovuto pertanto chiarire due principi fondamentali:

  • la partecipazione personale della parte è la regola, ma è possibile farsi sostituire dal difensore. Tuttavia, affinché la presenza del legale sia valida ai fini della mediazione ed eviti le sanzioni, il difensore deve essere munito di una procura speciale sostanziale che gli conferisca il potere di disporre dei diritti in contesa, non basta la procura alle liti ad litem;
  • nel caso di specie, però, neanche il difensore si è presentato e la semplice comunicazione via PEC dell’impossibilità di partecipare della parte non costituisce un “giustificato motivo”.

In conclusione, la mancata comparizione della parte e l’assenza di un delegato munito di poteri sostanziali rendono la parte sanzionabile. I problemi di salute della parte, se non provati ein assenza della delega al difensore per procedere comunque nel tentativo di conciliazione, non esclude la responsabilità pecuniaria verso l’Erario.

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