Delega per la mediazione: cosa prevede il decreto legislativo 28/2010 sulla forma e cosa ha precisato la Cassazione sul contenuto
Delega per la mediazione
La Riforma Cartabia e l’ultimo correttivo (D. Lgs. 216/2024), hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina della delega in mediazione, puntando a garantire la corretta rappresentanza delle parti e la riservatezza della procedura. Sebbene la presenza personale della parte sia sempre preferibile, la Riforma ha previsto la possibilità di delegare un terzo in presenza di giustificati motivi, come specificato dall’art. 8 comma 4 del D.Lgs. 28/2010.
Contenuto: procura speciale e sostanziale
Il delegato però dev’essere pienamente a conoscenza dei fatti e deve essere munito di una procura speciale e sostanziale (la legge in realtà non parla espressamente di procura, ma parla di “delegare” che gli conferisca i poteri necessari per disporre del diritto, transigere, conciliare e, se necessario, acconsentire a proposte del mediatore o a proroghe. Se il delegato è un avvocato, la semplice procura alle liti non è sufficiente; è necessaria una procura di rappresentanza specifica per la mediazione, che preveda il potere di depositare la domanda, di aderire alla procedura, di negoziare e sottoscrivere il verbale di mediazione, sia esso positivo che negativo.
Forma della delega per la mediazione
Il correttivo ha poi chiarito la forma della delega, grazie all’introduzione del comma 4-bis all’art. 8. La delega dev’essere conferita per iscritto, deve contenere gli estremi del documento d’identità del delegante e deve essere sottoscritta con firma non autenticata dal legale. Solo nei casi di atti soggetti a trascrizione, la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. Queste nuove disposizioni formalizzano prassi già esistenti, come la “verifica dei poteri” da parte del mediatore, e rafforzano la segretezza della procedura, assicurando che anche in presenza di un delegato, le parti possano esprimersi liberamente; fermo restando che al mediatore non spetta il compito di verificare l’adeguatezza dei poteri o di autorizzare o meno il delegato alla partecipazione Come recita l’art. 4, “Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”, ma sarà poi il Giudice – nel caso – a verificare se il delegato avesse o meno i poteri necessari. Infine, il delegato deve depositare la delega e una copia non autenticata del proprio documento d’identità, affinché vengano acquisiti agli atti del procedimento. Queste norme non sono un appesantimento burocratico, ma una tutela per le parti e per l’integrità del processo di mediazione.
Delega speciale e sostanziale: non specifica per la singola mediazione
Come ribadito in effetti dalla recente sentenza della Cassazione n. 14676/2025, in linea quindi con la Riforma Cartabia, nel procedimento di mediazione obbligatoria, la partecipazione personale delle parti, assistite da un difensore, è cruciale per la procedibilità.
Vero però che le parti possono farsi sostituire da un rappresentante, in presenza di giustificati motivi, purché sia dotato di una procura sostanziale e speciale, che conferisca i poteri necessari per disporre dei diritti oggetto della controversia per giungere a una soluzione transattiva. Non è sufficiente la procura processuale, nemmeno se include i poteri di transigere e conciliare. È fondamentale che il rappresentante abbia una conoscenza approfondita dei fatti rilevanti per la controversia, in modo da poter partecipare in modo utile ed efficace alla mediazione. Questo assicura che il processo non sia compromesso dalla mancanza di informazioni o poteri decisionali. La procura del rappresentante deve attribuire a questo soggetto i pieni poteri per disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite, al fine di raggiungere qualsiasi accordo senza particolari limitazioni.
L’obiettivo è di garantire che l’incontro di mediazione sia fruttuoso e che il rappresentante sia effettivamente in grado di contribuire alla risoluzione della controversia.
Leggi anche: Correttivo Cartabia: delega per la mediazione senza firma autenticata
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