La mediazione è procedibile solo se l’istanza è simmetrica alla citazione: l’omessa indicazione dei motivi specifici impedisce la sua funzione deflativa

Scarica Sentenza Tribuna di Milano N. 390-2026

Domanda improcedibile se manca simmetria tra la domanda di mediazione e quella giudiziale

In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera validamente assolta solo qualora sussista una piena corrispondenza e simmetria tra i fatti esposti nell’istanza di mediazione e quelli successivamente dedotti in sede processuale. Poiché l’istanza deve indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. 28/2010, una formulazione generica o priva delle specifiche contestazioni di merito impedisce alla mediazione di svolgere la propria funzione deflativa e di garanzia del contraddittorio. Ne consegue che l’asimmetria tra i due atti configura l’introduzione di una domanda nuova, non passata per il filtro obbligatorio, precludendo il soddisfacimento della condizione di procedibilità. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 390/2026.

Impugnazione delibera condominiale e mediazione

Alcuni condomini impugnano una delibera assembleare del 27/11/2023 contro il proprio Condominio. Gli attori chiedono, in via principale, l’annullamento della delibera con riferimento ad alcuni punti dell’ordine del giorno, lamentando vizi relativi alla trasparenza del rendiconto consuntivo, errori nei criteri di ripartizione delle spese  per violazione del regolamento condominiale e indeterminatezza di alcune decisioni relative ad alcune opere di manutenzione e all’analisi delle acque potabili.

Il Condominio si costituisce, eccependo preliminarmente la decadenza dall’impugnazione per asimmetria tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale, oltre l’infondatezza nel merito. Il percorso processuale vede un primo tentativo di mediazione ante causam e un secondo esperimento demandato dal Giudice nel maggio 2025, entrambi conclusi con esito negativo.

Nella fase finale, il Giudice rileva che le contestazioni specifiche sollevate in citazione non sono state adeguatamente esposte in sede di mediazione. Applicando il principio della “ragione più liquida”, il Tribunale dichiara la domanda improcedibile, rigettando le istanze attoree.

Simmetria necessaria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale

Il cuore della decisione risiede nell’analisi della condizione di procedibilità prevista dal D.Lgs. 28/2010. Il Giudice chiarisce che l’istanza di mediazione non può limitarsi a un’indicazione generica dell’oggetto, ma deve presentare una sostanziale simmetria con la successiva domanda giudiziale.

Secondo l’art. 4, comma 2, del citato decreto, l’istanza deve indicare le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Tale precetto ricalca la struttura dell’art. 125 c.p.c. che disciplina il contenuto degli atti introduttivi del giudizio. Sebbene in sede di mediazione non sia necessario un inquadramento giuridico formale e rigoroso, è indispensabile però che i fatti e gli accadimenti narrati siano corrispondenti a quelli esposti in sede processuale. Questa coincidenza serve a due scopi fondamentali:

  • assolvere alla funzione deflativa della mediazione, permettendo all’organismo di mediazione di operare efficacemente per trovare una conciliazione basata sui reali motivi del contendere;
  • consentire alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa, grazie alla conoscenza della materia del contendere, riducendo potenzialmente il thema decidendum.

Nel caso esaminato però l’istanza di mediazione dei condomini appare assolutamente generica. Gli attori, infatti, si sono limitati a indicare i numeri dei punti dell’ordine del giorno e a citare genericamente una violazione di norme del Codice Civile e del regolamento. Non hanno esplicitato le specifiche doglianze poi portate in giudizio, come l’intellegibilità del rendiconto o la contestazione di singole voci di spesa per attività asseritamente non svolte.

Questa divergenza trasforma la domanda giudiziale in una “domanda nuova” rispetto a quella filtrata in mediazione. In ambito condominiale, ciò assume una gravità particolare in quanto l’impugnazione delle delibere è soggetta al termine di decadenza di 30 giorni (art. 1137 c.c.). Poiché l’effetto interruttivo della decadenza è collegato a una procedura di mediazione validamente espletata, un’istanza asimmetrica e generica non è idonea a fermare il decorso del tempo.

Non essendoci stata, nel caso di specie una valida mediazione sui motivi specifici entro i termini di legge, il diritto all’impugnazione deve considerarsi estinto per decadenza e la domanda attorea del tutto improcedibile.

Scarica Sentenza Tribuna di Milano N. 390-2026

Leggi anche:

Domanda mediazione e giudiziale: la mancata simmetria comporta l’improcedibilità 

Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 16/01/2026
N° sentenza: 390
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Sabrina Bocconcello
Argomento/i: mancata simmetria
Materia/e: Domanda improcedibile

La mediazione è procedibile solo se l’istanza è simmetrica alla citazione: l’omessa indicazione dei motivi specifici impedisce la sua funzione deflativa

Scarica Sentenza Tribuna di Milano N. 390-2026

Domanda improcedibile se manca simmetria tra la domanda di mediazione e quella giudiziale

In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera validamente assolta solo qualora sussista una piena corrispondenza e simmetria tra i fatti esposti nell’istanza di mediazione e quelli successivamente dedotti in sede processuale. Poiché l’istanza deve indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. 28/2010, una formulazione generica o priva delle specifiche contestazioni di merito impedisce alla mediazione di svolgere la propria funzione deflativa e di garanzia del contraddittorio. Ne consegue che l’asimmetria tra i due atti configura l’introduzione di una domanda nuova, non passata per il filtro obbligatorio, precludendo il soddisfacimento della condizione di procedibilità. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 390/2026.

Impugnazione delibera condominiale e mediazione

Alcuni condomini impugnano una delibera assembleare del 27/11/2023 contro il proprio Condominio. Gli attori chiedono, in via principale, l’annullamento della delibera con riferimento ad alcuni punti dell’ordine del giorno, lamentando vizi relativi alla trasparenza del rendiconto consuntivo, errori nei criteri di ripartizione delle spese  per violazione del regolamento condominiale e indeterminatezza di alcune decisioni relative ad alcune opere di manutenzione e all’analisi delle acque potabili.

Il Condominio si costituisce, eccependo preliminarmente la decadenza dall’impugnazione per asimmetria tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale, oltre l’infondatezza nel merito. Il percorso processuale vede un primo tentativo di mediazione ante causam e un secondo esperimento demandato dal Giudice nel maggio 2025, entrambi conclusi con esito negativo.

Nella fase finale, il Giudice rileva che le contestazioni specifiche sollevate in citazione non sono state adeguatamente esposte in sede di mediazione. Applicando il principio della “ragione più liquida”, il Tribunale dichiara la domanda improcedibile, rigettando le istanze attoree.

Simmetria necessaria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale

Il cuore della decisione risiede nell’analisi della condizione di procedibilità prevista dal D.Lgs. 28/2010. Il Giudice chiarisce che l’istanza di mediazione non può limitarsi a un’indicazione generica dell’oggetto, ma deve presentare una sostanziale simmetria con la successiva domanda giudiziale.

Secondo l’art. 4, comma 2, del citato decreto, l’istanza deve indicare le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Tale precetto ricalca la struttura dell’art. 125 c.p.c. che disciplina il contenuto degli atti introduttivi del giudizio. Sebbene in sede di mediazione non sia necessario un inquadramento giuridico formale e rigoroso, è indispensabile però che i fatti e gli accadimenti narrati siano corrispondenti a quelli esposti in sede processuale. Questa coincidenza serve a due scopi fondamentali:

  • assolvere alla funzione deflativa della mediazione, permettendo all’organismo di mediazione di operare efficacemente per trovare una conciliazione basata sui reali motivi del contendere;
  • consentire alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa, grazie alla conoscenza della materia del contendere, riducendo potenzialmente il thema decidendum.

Nel caso esaminato però l’istanza di mediazione dei condomini appare assolutamente generica. Gli attori, infatti, si sono limitati a indicare i numeri dei punti dell’ordine del giorno e a citare genericamente una violazione di norme del Codice Civile e del regolamento. Non hanno esplicitato le specifiche doglianze poi portate in giudizio, come l’intellegibilità del rendiconto o la contestazione di singole voci di spesa per attività asseritamente non svolte.

Questa divergenza trasforma la domanda giudiziale in una “domanda nuova” rispetto a quella filtrata in mediazione. In ambito condominiale, ciò assume una gravità particolare in quanto l’impugnazione delle delibere è soggetta al termine di decadenza di 30 giorni (art. 1137 c.c.). Poiché l’effetto interruttivo della decadenza è collegato a una procedura di mediazione validamente espletata, un’istanza asimmetrica e generica non è idonea a fermare il decorso del tempo.

Non essendoci stata, nel caso di specie una valida mediazione sui motivi specifici entro i termini di legge, il diritto all’impugnazione deve considerarsi estinto per decadenza e la domanda attorea del tutto improcedibile.

Scarica Sentenza Tribuna di Milano N. 390-2026

Leggi anche:

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia