Scarica Sentenza Tribunale di Taranto N. 2485-2025
La domanda di impugnazione di una delibera condominiale è procedibile se la domanda di mediazione e quella giudiziale sono simmetriche
Simmetria domanda di mediazione e mediazione: se manca il giudizio è improcedibile
La mancata simmetria tra l’oggetto e le ragioni (petitum/causa petendi) della domanda di mediazione e quelli dell’azione giudiziale successiva rende il giudizio improcedibile. Se i motivi non coincidono, la mediazione è inadeguata allo scopo conciliativo, precludendo l’esame del merito. Lo ha ribadito il Tribunale di Taranto, nella sentenza n. 2485/2025.
Impugnazione delibera assembleare
Un condomino impugna una delibera assembleare, sostenendo l’illegittimità, la nullità e/o l’annullabilità di alcune approvazioni. La motivazione principale dell’impugnazione risiede nel fatto che i rendiconti approvati risultano privi del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica, rendendo i dati inintelligibili e potenzialmente difformi dalla realtà.
Domanda improcedibile: non c’è simmetria tra le domande Il Condominio convenuto si costituisce eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea per mancanza di coincidenza (“simmetria”) tra l’istanza di mediazione civile obbligatoria previamente proposta dall’attore e la domanda formulata nel giudizio di merito, in violazione dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010. L’eccezione del Condominio è finalizzata a far dichiarare la decadenza dell’attore dal termine perentorio di impugnazione di trenta giorni, ex art. 1137, c. 2, c.c.
Mediazione obbligatoria: domanda improcedibile, serve simmetria tra le domande
Il fulcro della decisione è rappresentato dalla validità del procedimento di mediazione obbligatoria preventivamente esperito dall’attore e concluso negativamente per la mancata adesione del Condominio. Il Tribunale ricorda che la mediazione civile nelle controversie condominiali (ex art. 5, D.Lgs. n. 28/2010) è una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Affinché l’azione di merito (nella specie, l’annullamento della delibera condominiale) sia considerata procedibile, la procedura conciliativa deve essere stata validamente incardinata. Il Giudice richiama quindi il consolidato orientamento giurisprudenziale sul principio di simmetria tra l’istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale. L’oggetto (petitum) e le ragioni della pretesa (causa petendi) della domanda di mediazione, infatti, devono rispecchiare in modo simmetrico l’oggetto e le ragioni della futura domanda giudiziale. Questo perché la ratio della mediazione è la deflazione del contenzioso e l’effettivo raggiungimento di un piano paritetico attraverso un contraddittorio effettivo già in sede conciliativa. La parte invitata deve essere posta in grado di conoscere le questioni che saranno oggetto del futuro giudizio. Una mediazione genericamente proposta sull’impugnativa di una delibera, ma carente nell’indicazione dei motivi specifici, si riduce a un mero adempimento burocratico, che quindi svilisce lo scopo dell’istituto e comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, facendo scattare la decadenza dal termine perentorio di impugnativa di trenta giorni ex art. 1137 c.c. Nel caso di specie, il Giudice ha accertato che l’attore ha avviato la mediazione con istanza depositata il 18/07/2024, impugnando la delibera del 20/06/2024, che il procedimento si era concluso negativamente in data 18/09/2024 per mancata adesione del Condominio e, infine, che l’’azione di merito è stata introdotta tempestivamente rispetto al termine di 30 giorni e la mediazione formalmente espletata. Tuttavia, il Giudice ritiene che la mediazione, “per quanto risulta per tabulas”, non contenga tutti i motivi di impugnazione fatti valere nell’atto introduttivo del giudizio. Non essendo stato raggiunto un contraddittorio effettivo in sede conciliativa a causa di un’istanza “generica nel petitum e/o causa petendi“, l’eccezione di improcedibilità deve essere accolta.
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